Giurisprudenza Romana
con nota di A. Ferranti
Tribunale di Roma - Sez. fallimentare - 20 novembre 1996 - Pres. Grimaldi - Est. Baccarini - Fall. S.r.l.. Linaro Immobiliare (avv. Persico) c. Del Piano (avv. De Virgilio Vicenzi).

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA TERMINE  DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO. (artt. 2935 c.c.; 67 L.F.)

CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - VENDITA - CRITERI DISTINTIVI. (art. 2932 cod. civ.)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA - SOCIETÀ FALLITA NATA DA FUSIONI E TRASFORMAZIONI - SCIENTIA DECOCTIONIS - RIFERIBILITÀ ALLE SOCIETÀ FUSE O TRASFORMATE - AMMISSIBILITÀ. (art. 67 L.F.)

Il termine di prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare decorre dal fallimento e non dalla data del compimento dell’atto. [1]
Non sono compatibili con un contratto definitivo di vendita le clausole che prevedono una caparra confirmatoria, la disciplina dello scioglimento del vincolo contrattuale e la possibilità di cedere il contratto senza liberazione del cedente. [2]
La scientia decoctionis può essere provata attraverso la prova dell’esistenza di sintomi, conoscibili e presuntivamente conosciuti, dello stato di insolvenza riferibili a società che attraverso fusioni, o trasformazioni, sono confluite nella società poi fallita.[3]

II

Corte di appello di Roma - Sez. I - 4 ottobre 1996 - Pres. Pannunzio - Est. Apice - Fall. S.r.l.. Linaro Immobiliare (avv. Spaziani Testa) - c. Cavalcanti (avv. De Bonis).

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA - OGGETTO - PRELIMINARE DI VENDITA - ESCLUSIONE. (art. 2932 c.c.; art. 67 L.F.)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - SEMPLICE CONOSCIBILITÀ - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE. (art. 67 L.F.)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA - SOCIETÀ FALLITA NATA DA FUSIONI E TRASFORMAZIONI - SCIENTIA DECOCTIONIS - RIFERIBILITÀ ALLE SOCIETÀ FUSE O TRASFORMATE - ESCLUSIONE. (art. 67 L.F.)

L’ atto soggetto a revocatoria fallimentare è l’atto definitivo di compravendita e non il preliminare, in quanto solo il primo è traslativo del bene e, quindi, idoneo a depauperare il patrimonio del fallito ed a ledere la par condicio creditorum. [4]
La scientia decoctionis deve essere conoscenza effettiva e non conoscenza potenziale e perciò può affermarsi sulla base della situazione oggettiva solo quando questa presenti tali caratteristiche da doversi escludere, sul piano logico presuntivo, che il convenuto la potesse ignorare. [5]
La scientia decoctionis, quando il fallito sia una società nata da fusioni o trasformazioni di precedenti società, non può essere desunta, soprattutto quando il soggetto che ha contrattato con il fallito non sia professionalmente qualificato a procedere ad indagini patrimoniali, dall’esistenza di sintomi dello stato di insolvenza riferibili alle società che sono confluite nella società poi fallita. [6]


(omissis)
1. In via preliminare, la parte convenuta eccepisce la decorrenza della prescrizione quinquennale, rilevando che la vendita si è perfezionata con il preliminare firmato il 30.1.82 e che la citazione è stata notificata il 16.7.90.
Tuttavia, a parte ogni considerazione in merito a quale sia il contratto di vendita del bene (se il preliminare del 1982 o il successivo rogito notarile del 1984), su cui poi si dirà, per giurisprudenza costante il termine di prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare non decorre dalla data dell’atto (come avviene per la revocatoria ordinaria), bensì dal momento della dichiarazione di fallimento. Infatti, solo da questo momento il diritto alla revoca può venir fatto valere dal curatore, unico soggetto legittimato ad esperire l’azione nell’interesse della massa dei creditori; per cui non sarebbe possibile far decorrere il termine prescrizionale per un diritto che, in concreto, non è ancora possibile esercitare (si veda, in termini, Cass. Sez. I, 6.11.93, n. 11013; Sez. I, 30.8.93, n. 9197; Sez. I, 13.4.94, n. 3421).
Poiché il fallimento è stato dichiarato con sentenza 17-18 luglio 1985 e la citazione è stata notificata ex art. 139 cod. proc. civ. il 16.7.90, l’azione è stata esercitata entro il termine quinquennale di legge, indipendentemente dalla circostanza se si consideri la vendita avvenuta nel 1982 o nel 1984.
2. Sempre in via preliminare, il convenuto eccepisce che il vero contratto di vendita non sarebbe il rogito notarile del 24.11.84, ma la scrittura privata qualificata come preliminare di vendita del 5.3.82, per cui la vendita sarebbe avvenuta oltre tre anni prima del fallimento (del luglio 1985), con conseguente non esperibilità delle azioni ex art. 67 L.F.. A sostegno della propria tesi, il convenuto deduce che il contratto del 5.3.82 ha tutti i requisiti di un contratto definitivo, compresi la esatta identificazione del bene ceduto, l’ammontare del prezzo e l’immediato pagamento dello stesso; indica le clausole dell’atto per le quali lo stesso viene definito fin da allora “definitivamente ed irrevocabilmente impegnativo per il promesso acquirente che lo sottoscrive oggi 30.1.82” (art. 10), per cui inoltre l’atto pubblico di compravendita non può venire stipulato “se non dopo l’avvenuto pagamento del prezzo convenuto” (art. 7); conclude che il successivo atto notarile aveva semplice funzione di riprodurre in atto pubblico il contenuto negoziale già completo e perfetto e operante sin dalla prima scrittura. 
Va però rilevato, in primo luogo, come le espressioni utilizzate nel contratto del 30.1.82 siano tali da significare la natura obbligatoria e non traslativa del contratto. Infatti, “la promessa venditrice si OBBLIGA A VENDERE ed il promesso acquirente si OBBLIGA AD ACQUISTARE, PER SÉ O PER PERSONA DA NOMINARE al momento del rogito” (art.1); la “promessa venditrice” si impegna a trasferire “quanto promesso in vendita” non subito, ma solamente “in sede di atto pubblico... libero da ipoteche” (art. 5), mentre il promesso acquirente versa lire 20.900.000 non quale prezzo, ma “a titolo di caparra confirmatoria” (art. 6); sono previste le modalità di pagamento del residuo prezzo ed è previsto che, in caso di mancato pagamento di tali ulteriori somme, “il contratto SI RISOLVERÀ DI DIRITTO A SEGUITO DELLA SEMPLICE DICHIARAZIONE IN TAL SENSO ESPRESSA DALLA PROMESSA VENDITRICE, LA QUALE POTRÀ RITENERE, A TITOLO DI PENALE, LE SOMME GIÀ INCASSATE” (art. 8).
A parte la chiarezza e l’univocità delle espressioni usate, nel contratto del 1982 sussistevano quindi clausole non compatibili con un contratto definitivo di vendita, quali la previsione di una caparra confirmatoria, la disciplina di scioglimento del vincolo contrattuale, la possibilità di cedere il contratto senza liberazione del cedente; clausole, tutte, che presuppongono necessariamente non ancora perfezionati gli effetti tipici dell’istituto e in specie che il contratto di vendita non avesse ancora efficacia traslativa.
Peraltro, nemmeno è esatto sostenere che già con tale atto fossero esattamente individuati tutti gli elementi del contratto: basti pensare che il contratto preliminare riguarda la vendita di 160 millesimi dell’unità abitativa e che il Del Piano si renderà acquirente, con l’atto notarile del 24.11.84, solamente di 84 millesimi, mentre gli altri 76 verranno acquistati dalla sorella Del Piano Fiorella, soggetto completamente estraneo all’atto del 1982. A conferma che solo con il rogito notarile si sono verificati gli effetti traslativi della vendita, mentre il precedente contratto del 1982 non aveva tale efficacia.
Si rileva, infine, come le previsioni dello stesso contratto del 24.11.84 siano tali da escludere una sua natura solamente formale. Viene infatti chiarito che il “possesso legale” del bene “passa sin da oggi alla parte acquirente” (art. 7), cosa incompatibile con la pretesa efficacia traslativa del contratto del 1982, che presupporrebbe necessariamente la già avvenuta cessione del “possesso legale”. Mentre solo con l’atto del 1984 viene dato atto dell’adempimento degli obblighi del compratore, verso il quale la venditrice “rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza con dichiarazione di null’altro avere a pretendere o conseguire per la fatta vendita” (art. 6), quietanza mai rilasciata prima.
Si conclude, quindi, che l’atto del gennaio-marzo 1982 fosse solamente un preliminare di vendita, come del resto qualificato dalle parti, mentre la vera e unica compravendita è stata stipulata con l’atto notarile del 24.11.84. Per cui quest’ultimo contratto va considerato per il presente giudizio di revocazione.
3. Giungendo all’esame delle richieste della curatela attrice, si ricorda che la fallita S.r.l. Linaro Immobiliare deriva dalla trasformazione in S.r.l. della S.p.A. Sestimm, che poi si è fusa con la Sapim S.r.l.. Orbene, lo stato di decozione della fallita S.r.l. Linaro Immobiliare e, prima di essa, della S.r.l. Sapim e della S.p.A. Sestimm, società danti causa della fallita, era notorio ed è stato ampiamente documentato dall’attore, con produzione dell’elenco ufficiale dei protesti elevati in Roma a carico delle prime due società dal 5.11.82 al 5.11.84 (doc. 12 prodotto dall’attore). I protesti sono stati elevati in Roma, città di residenza di Del Piano, il quale, quindi, usando la normale diligenza, avrebbe potuto venirne a conoscenza. Né si dica che il Del Piano ignorasse la derivazione della Linaro Immobiliare dalle altre società: basti ricordare che aveva stipulato il preliminare del 1982 con la S.r.l. Sapim e, in sede di stipula dell’atto di vendita del 24.11.84, nelle premesse del contratto vengono chiaramente indicate le modalità di formazione della Immobiliare Linaro, così da renderne dettagliatamente edotto il convenuto. Anzi, questa premessa è particolarmente significativa, in quanto non sono soltanto indicate le vicende di costituzione della Linaro Immobiliare ma, altresì e soprattutto, viene ricordata la storia della realizzazione del complesso immobiliare oggetto della vendita. Infatti, è assolutamente inusuale una simile premessa storica, che, fra l’altro, non riveste normalmente alcun interesse per l’acquirente, che ha solo interesse a sapere cosa compra e a venire garantito contro brutte sorprese. Per cui la dettagliata disamina delle vicissitudini costruttive dell’immobile, comprensiva del primo sequestro penale e amministrativo delle opere, costituisce sintomo evidente, per ogni acquirente dotato di normale accortezza, che permanga alcuna situazione problematica e che la parte venditrice intenda tutelarsi contro possibili rivalse del compratore, portandolo formalmente a conoscenza di possibili aspetti problematici. Ne consegue che, reso accorto già da questo solo fatto, il Del Piano avrebbe potuto e dovuto attivarsi per meglio conoscere la situazione societaria e quella relativa all’immobile.
Infatti, il complesso edilizio nel quale è compresa l’unità acquistata dal convenuto, era stato sottoposto a sequestro il 9.11.84, pochi giorni prima della stipula del contratto di vendita, per reati edilizi (per i quali ci sarà poi condanna dei responsabili). Per cui, sempre usando la normale diligenza, il Del Piano ben avrebbe dovuto conoscere l’ultimo sequestro, di pubblica notorietà e di evidente gravità anche per la considerazione della situazione economica della ditta. Sarebbe stato sufficiente chiedere più dettagliate informazioni o anche solo rinviare di pochi giorni la firma del contratto, dopo avere constatato la elaborata e poco rassicurante premessa, così da avere tempo per acquisire informazioni. Né appare eccessivo pretendere che il compratore, venendo a sapere PER ATTO NOTARILE che il complesso abitativo ha avuto varie disavventure amministrative e giudiziarie, chieda alcuna esplicita garanzia che lo stesso sia comunque conforme alla legge e alla concessione edilizia, attestazione SAPIENTEMENTE OMESSA nella pure dettagliata premessa all’atto di vendita. Tanto più in quanto la costruzione dichiaratamente non era ancora completata e la effettiva consegna veniva postdatata, per cui la richiesta di venire esplicitamente ed espressamente garantito che la costruzione non avrebbe dovuto avere ulteriori problemi, appare il minimo che si possa chiedere a persona di appena normale diligenza. In effetti, come detto, il complesso immobiliare era stato colpito da nuovo sequestro penale due settimane prima dell’atto.
Né si dica che chiedere un rinvio di pochi giorni, dopo avere visto la inusuale premessa e così da avere almeno il tempo di fare migliori verifiche, non rientrasse nelle sue facoltà, non risultando da nessuna parte l’obbligo di stipula per quel giorno, tanto più che il compratore aveva già pagato il prezzo e che l’uso dell’immobile era previsto solo a partire dall’1.4.85. Se, poi, si volesse argomentare che il compratore Del Piano si sia fidato di eventuali rassicurazioni verbali di controparte, o addirittura che aveva comunque interesse a una immediata stipula avendo già anticipato tutto il prezzo, è evidente come saremmo allora molto al di sotto della normale diligenza richiesta per i contratti, specie in materia grave e insidiosa come quella immobiliare. 
Come detto, lo stato di insolvenza delle due società Sestimm e Sapim era facilmente conoscibile ed era allora inevitabile rendersi conto delle difficoltà in cui si trovava la Linaro Immobiliare, erede delle prime due.
Del resto, le difficoltà della S.p.A. Sestimm erano notorie anche per altri motivi, quale la lettera del 30.7.84 con la quale la S.p.A. ha portato a conoscenza di tutti i clienti la avvenuta trasformazione in S.r.l. e la fusione con la Sapim S.r.l., denunciando la lunga chiusura del cantiere di Linaro e lamentando le difficoltà soprattutto economiche incontrate e non ancora superate. Seppure il Del Piano, in sede di interrogatorio formale, nega di avere mai ricevuto questa lettera, va ribadito come, nelle premesse dell’atto di vendita del 24.11.84, vengono esplicitamente e dettagliatamente indicate varie difficoltà incontrate nella realizzazione del complesso residenziale, difficoltà tali da non poter venire considerate ordinarie e idonee a provocare allarme, quali le vicissitudini di precedenti sequestri penali del cantiere e ordinanze sindacali di sospensione dei lavori. Anche per tali ragioni, la situazione di difficoltà della venditrice era, oltre che conoscibile con la normale diligenza, senz’altro notoria ed espressamente portata a conoscenza del compratore. 
In conclusione, gli elementi in base ai quali poteva venire conosciuta la insolvenza della S.r.l. Linaro risultano molteplici, di pubblica conoscenza e conoscibilità, facilmente apprendibili con ordinaria diligenza, significativi della gravità della situazione. (omissis)

II 
(omissis) Passando all’esame della fattispecie di cui all’art. 67, secondo comma L.F., si premette che i fatti pacifici in causa sono i seguenti: 
 con modulo di prenotazione in data 28.9.1982 (seguito da contratto preliminare) la società Linaro Basso prometteva di trasferire al dott. Mario Cavalcanti il diritto di proprietà - o di multiproprietà - in relazione a un’unità immobiliare sita 
in Anacapri (per l’esattezza: 25 millesimi dell’unità abitativa contraddistinta con 
il n. 29);
 successivamente la Sestimm S.p.A., acquirente del terreno riguardante il complesso turistico, dopo avere incorporato la Sapim S.r.l., si trasformò nella S.r.l. Linaro Immobiliare (che presumibilmente subentrò nei contratti preliminari stipulati dalla S.r.l. Linaro Basso);
 in data 12 gennaio 1985 la società Linaro stipulò l’atto di compravendita con il Cavalcanti, precisandosi nell’atto che l’acquisto corrispondeva a una quota indivisa, pari a 33 millesimi dell’appartamento n. 15; 
 nell’epoca antecedente all’operazione di incorporazione - fusione - trasformazione le società Sapim e Sestimm risultavano più volte protestate. 
Ora, premesso che l’atto oggetto della revocatoria non può che essere l’atto di compravendita 12.1.1985 e non il preliminare di vendita, i cui effetti sono solo obbligatori, si osserva che la scrittura 12.1.1985, per il suo contenuto depauperatorio del patrimonio della società fallita, è riconducibile alla categoria degli atti revocabili ex art. 67, 2° comma L.F. (essendo stato stipulato nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento).
Tuttavia, quanto al requisito della conoscenza dell’insolvenza, questa Corte ritiene che non possa condividersi il ragionamento del Tribunale. Va premesso che condizione per l’accoglimento di una domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, II comma L.F. è la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del terzo (o, nel caso di pagamento di debito scaduto, del creditore). Deve trattarsi di una conoscenza effettiva e non di una conoscibilità potenziale (Cass. 6.11.1987, n. 8234; Cass. 13.12.1988; n. 6776; Cass. 28.12.1988, n. 7070), avendo il legislatore - in ordine alla revocatoria fallimentare - distinto, quanto al regime probatorio, due categorie di atti: quelli a regime presuntivo (art. 67, I comma), quali atti sintomatici dell’insolvenza, e quelli a regime probatorio ordinario (art. 67, II comma), quali atti non sintomatici dell’insolvenza. Per questa seconda categoria di atti, il curatore fallimentare è tenuto a provare che il terzo conosceva lo stato d’insolvenza del debitore quando l’atto è stato compiuto. Né può pervenirsi a una nozione di “scientia decoctionis” desumibile dalla situazione oggettiva se non quando questa presenti tali caratteristiche da doversi escludere, sul piano logico presuntivo, che il terzo la potesse ignorare. In sostanza, non è rilevante un’ignoranza colpevole dello stato d’insolvenza, in quanto la legge prescinde dalla scusabilità o meno della conoscenza dell’insolvenza, richiedendo invece tale condizione come imprescindibile elemento dell’azione, il cui onere probatorio è a totale carico del curatore fallimentare. Un tale onere può anche dirsi assolto quando concorrano indizi presuntivi di tale spessore, univocità e concordanza da far presumere come inverosimile la possibilità di un’ignoranza. È chiaro, perciò, che un simile accertamento va compiuto caso per caso, con riferimento sia alla fattispecie oggettiva, sia alle qualità - ambientali, professionali, personali - del convenuto.
Passando all’esame del caso di specie, è vero che la società Sapim era pluriprotestata e che le vicende relative alla fusione (con la Sestimm, altra società pluriprotestata) e alla trasformazione nella finale società dante causa furono consacrate nell’atto di compravendita. Ed è altrettanto vero che è al momento della stipulazione della scrittura di compravendita che bisogna collocarsi per valutare la sussistenza dello stato d’insolvenza e la conoscenza dello stesso da parte dell’acquirente. Ma da ciò solo non può farsi discendere la prova circa la conoscenza da parte dell’acquirente dello stato di insolvenza in cui versava la società venditrice. Infatti, nel caso in esame, non sembra che possano configurarsi quegli indizi chiari, univoci e concordanti che, secondo la giurisprudenza, concretizzano una prova presuntiva. Al contrario, una serena valutazione delle peculiarità della fattispecie non potrà che far pervenire all’opposta conclusione, specie ove si consideri che:
a] l’acquirente venne in contatto con la S.r.l. Linaro solo al momento della compravendita definitiva (scrittura privata autenticata del 12.1.1985) e solo allora seppe delle vicende societarie (fusione e trasformazione) che avevano preceduto la nascita della società Linaro Immobiliare;
b] la trasformazione aveva fatto seguito a una fusione per incorporazione regolarmente omologata dal Tribunale che, quindi, aveva esaminato sia la deliberazione di fusione, sia la situazione patrimoniale;
c] l’acquirente era un soggetto professionalmente non qualificato a procedere a indagini di tipo patrimoniale, bancario o giudiziario sul conto di una società immobiliare; non è escluso - ma neppure è provato - che l’acquirente fosse a conoscenza dei protesti elevati a carico delle due società che si fusero dando vita alla società Linaro Immobiliare, tanto più che i protesti riguardavano società di cui l’acquirente ignorava presumibilmente l’esistenza (e con cui comunque non aveva mai avuto rapporti) fino al momento della compravendita;
d] né può ritenersi che, di per sé, le vicende societarie descritte nella premessa della scrittura di compravendita (fusione per incorporazione della Sapim S.r.l. nella Sestimm S.p.A. e successiva trasformazione) avrebbero dovuto essere avvertite dall’acquirente come un sintomo dell’insolvenza, giacché al contrario, per un verso, si trattava di operazioni perfettamente lecite, e, per altro verso, la stessa disciplina normativa concernente le dette operazioni avrebbe dovuto escludere - con sufficiente approssimazione - qualsivoglia timore circa il futuro economico della società Linaro: ciò in quanto le valutazioni patrimoniali effettuate dal Tribunale ai fini dell’omologazione di fusione e trasformazione, nonché l’assenza di opposizioni da parte di creditori, non potevano che rafforzare il convincimento di una situazione economica che non destava preoccupazioni. 
Quanto agli altri elementi adombrati dalla difesa del fallimento quali dati allarmistici sullo stato di decozione della società Linaro e cioè il sequestro del cantiere di cui al provvedimento del Pretore di Capri in data 28.1.1993 e il pignoramento immobiliare a carico della società Sestimm n. 6838/5782 del 5.3.1983, questa Corte, fermo restando quanto già detto circa l’assenza di rapporti tra l’acquirente e società diversa dalla Linaro Basso S.r.l. e dalla Linaro Immobiliare S.r.l., osserva: a) che il cantiere e i manufatti furono dissequestrati in data 17.4.1984 dal Pretore di Capri e che la Sestimm presentò istanza di concessione in sanatoria; b) che la procedura di espropriazione immobiliare fu dichiarata estinta dal giudice dell’esecuzione in data 6.12.1984, e cioè prima dell’atto di compravendita. 
Infine, con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2230 del 16.3.1996, che ha rigettato il ricorso di Lorido Giovanni nella causa di revocatoria fallimentare promossa dal fallimento della S.r.l. Linaro Immobiliare e allegata dalla difesa di quest’ultimo a conforto della fondatezza della domanda anche nella presente controversia, si rileva che dalla decisione del giudice di legittimità non può ricavarsi alcun argomento utile nella presente causa, essendosi la Suprema Corte limitata a qualificare come “prive di consistenza” le censure del ricorrente, riguardanti apprezzamenti di fatto compiuti dalla Corte di merito; il che non esclude che - sul piano del libero convincimento e dell’apprezzamento delle risultanze processuali - possa pervenirsi a un diverso risultato. Ciò è tanto più vero e fondato ove, tra l’altro, si consideri che nella fattispecie oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione le risultanze probatorie sulla “scientia decoctionis” erano state di tutt’altro contenuto, evincendosi dalla stessa lettura della sentenza che l’acquirente - secondo la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello, insindacabile in sede di legittimità - “era stato messo direttamente al corrente della situazione di dissesto della società”.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello dev’essere rigettato. (omissis)



Note
[1] Principio pacifico in giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. 13 aprile 1994, n. 3421, in Il fall. 1994, 1048; Cass. 6 novembre 1993, n. 11013, ivi, 1994, 361; Cass. 30 agosto 1993, n. 9197, ivi, 1994, 149, tutte citate in motivazione) -torna al testo

[2-4] Principio costante è che il momento di individuazione del danno alla massa dei creditori è la vendita effettiva e definitiva del bene.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che è possibile far risalire tale momento soltanto all’atto di vendita - e quindi commutare da quel momento il termine per proporre azione revocatoria -, in quanto solo questo ha natura traslativa (Cass. sez. I 11 marzo 1993 n. 2967, 
in Il fall., 1993, 1018). Appare, quindi, necessario espletare un’indagine al fine di verificare l’effettiva volontà dei contraenti per comprendere se gli stessi abbiano voluto dar vita ad un rapporto obbligatorio con il quale si sono impegnati a compiere successivamente un’ulteriore manifestazione di volontà avente natura traslativa, oppure se la loro volontà sia stata rivolta direttamente al trasferimento del bene.
La giurisprudenza ha ritenuto, in numerose decisioni, che costituiscono elementi rilevanti al fine di escludere la sussistenza di un contratto definitivo - e quindi la sua revocabilità - l’espressione letterale “promette di vendere”; il rimandare alla stesura definitiva del contratto, nonché la mancata determinazione di alcuni elementi essenziali, quali l’individuazione del soggetto acquirente; l’individuazione dell’oggetto del contratto; la determinazione del prezzo; la previsione di caparra confirmatoria; la disciplina di scioglimento del vincolo contrattuale; la possibilità di cedere il contratto e la liberazione del cedente. Anche se nessuno di questi elementi di per sé solo condurrebbe ad una inequivoca qualifica di preliminare.
La scrittura privata può quindi considerarsi atto definitivo solamente quando l’atto notarile successivo non ha altra funzione che quella di riprodurre detta scrittura privata in atto pubblico (Trib. Milano 25 giugno 1989, in Dir. fall. 1990, II, 768, con nota di Molfese). -torna al testo

[3-5-6] Le due sentenze in rassegna, pur partendo dalla comune premessa, anche se in parte soltanto implicita nella decisione del Tribunale, della necessaria effettività della conoscenza dello stato di insolvenza (v. in tal senso Cass. 8 novembre 1987, n. 8234, in Il fall., 1988, 196; Cass. 13 dicembre 1988, n. 6776, ivi, 1982, 502; Cass. 28 dicembre 1988, n. 7070, in ivi, 1989, 599), sono giunte a conclusioni opposte in ordine alla vicenda, nota agli operatori romani, delle revocatorie promosse dal fallimento della S.r.l. Linaro Immobiliare. -torna al testo
 


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