GIURISPRUDENZA
ROMANA
Note e dibattiti 1997
(con nota di Lucia Fantozzi)

Tribunale di Roma - Sez. fallimentare - 15 gennaio 1997 - Pres. Grimaldi - Est. Marvasi - Giorgio Nigi e Maria Teresa Cortesi (avv. G. De Arcangelis) c. Fall.to della società di fatto tra Maria Teresa Cortesi e Giorgio Nigi (avv. C. Borromeo).

FALLIMENTO - SOCIETÀ DI FATTO - FIDEUSSIONI E FINANZIAMENTI DI UN CONIUGE A FAVORE DELL’ALTRO - SOCIETÀ TRA CONIUGI - ESCLUSIONE  (Artt. 18 e 147 l.F.)

Ai fini dell’esistenza di una società di fatto occorre la prova del vincolo sociale, che presuppone la sussistenza di un fondo comune, di un’alea comune nei guadagni e nelle perdite, nonché dell’affectio societatis; le fideiussioni ed i finanziamenti in favore dell’imprenditore non sono, di per sé, sufficienti a fornire tale prova, ma possono costituire soltanto indici rivelatori del rapporto stesso, allorquando per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività d’impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.
 

(omissis)
Con il primo motivo dell’opposizione, gli opponenti deducono l’inesistenza, tra di loro, della società di fatto di cui l’impugnata sentenza ha dichiarato il fallimento.
Il motivo è fondato.
Secondo princìpi più volte affermati dal Supremo Collegio, “ai fini della dichiarazione di fallimento di una società di fatto occorre la prova del vincolo sociale, che presuppone la sussistenza di un fondo comune, di un’alea comune, sui guadagni e sulle perdite, nonché dell’affectio societatis; le fideiussioni ed i finanziamenti in favore dell’imprenditore non sono, di per sé, sufficienti a fornire tale prova, non essendo idonei ad evidenziare il rapporto sociale tra quest’ultimo e il garante o il finanziatore, ma possono soltanto costituire indici rivelatori del rapporto stesso, allorquando per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali” (cfr. Cass. 10.8.1990 n. 8154).
Orbene, nella fattispecie in esame i requisiti anzidetti, necessari per ritenere esistente una società di fatto tra il Nigi e la Cortesi, non sussistono. Invero, non costituiscono indizio univoco in tal senso né il fatto, di per sé documentato e comunque pacifico, che la Cortesi ed il Nigi avessero emesso n. quattro cambiali a firma congiunta in favore della creditrice istante per il fallimento, S.r.l. Mecocci Edilizia - fatto che, certamente, dato il numero limitato dei titoli sottoscritti congiuntamente dai predetti, non configura certamente una sistematica opera di sostegno dell’attività d’impresa qualificabile collaborazione di un socio per il raggiungimento degli scopi sociali -, né il fatto che il Nigi (omissis) collaborasse con quest’ultima nell’esercizio commerciale di somministrazione di cibi e bevande della cui licenza era titolare la Cortesi, ben potendo tale collaborazione essersi esaurita nella mera prestazione di attività lavorativa senza alcuna effettiva contitolarità, in capo al Nigi, dell’attività d’impresa nel senso proprio di una compartecipazione al rischio imprenditoriale, nonché ai guadagni ed alle perdite. Irrilevante è altresì, al fine che qui interessa, il fatto che il Nigi, comparso nell’udienza prefallimentare fissata a seguito dell’istanza di fallimento proposta dalla Mecocci Edilizia S.r.l., abbia chiesto un termine per adempiere al debito risultante dalle menzionate cambiali ed abbia poi effettuato, unitamente alla Cortesi, il deposito della complessiva somma di L. 6.500.000, trattandosi di un comportamento spiegabile con l’obbligazione cambiaria assunta dal Nigi, insieme alla Cortesi, nei confronti della creditrice istante, obbligazione che, come già rilevato, non può considerarsi significativa della esistenza di una società di fatto tra i due soggetti anzidetti.
Gli elementi sopra esaminati, in conclusione, non sembrano al Collegio idonei a provare compiutamente l’esistenza di una società di fatto tra il Nigi e la Cortesi, secondo i princìpi affermati dalla citata giurisprudenza del Supremo Collegio e ciò tanto più ove si consideri il rapporto di coniugio esistente tra i due pretesi soci, per cui sia le menzionate coobbligazioni cambiarie, sia la collaborazione prestata dal Nigi nell’esercizio di cui era titolare la Cortesi ben possono trovare la loro causa nell’affectio maritalis societatis.
Non ignora, peraltro, il Collegio che, secondo le giurisprudenze della Corte di Cassazione, ai fini della responsabilità nei confronti dei terzi e dell’assoggettabilità alla procedura fallimentare, l’esistenza di una società di fatto tra due o più soggetti può essere affermata, anche indipendentemente dall’esistenza effettiva del vincolo sociale, sulla base della sola esteriorizzazione dello stesso, operando a tutela dei terzi il principio dell’apparenza; ma, come precisato dalla stessa Suprema Corte, a tale scopo è necessario che gli apparenti soci, o taluno di essi, abbiano tenuto una condotta “idonea ad ingenerare nei terzi il ragionevole convincimento dell’esistenza del vincolo sociale...” (cfr. Cass. n. 3398/1985; Cass. n. 2539/1990 ed altre). Tuttavia, nel caso di specie, i rilevati comportamenti del Nigi e della Cortesi, per le ragioni già dette, non presentavano caratteri tali da poter giustificare verso terzi un ragionevole convincimento circa l’esistenza di una società di fatto tra gli stessi soggetti. È stato, in particolare, affermato in giurisprudenza, con specifico riguardo a situazioni di carattere familiare, quale è quella ricorrente nel caso di specie, che la collaborazione prestata in favore dell’imprenditore da soggetti legati da vincolo familiare non costituisce elemento univoco per la configurabilità di una società apparente (Appello Bari, decr. 20.7.1989 in Il fall. 90, 99). 
(omissis)


"Sulla coemissione di titoli e sulla società di fatto"

 di Lucia Fantozzi
La questione è oggetto di orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, che ritiene sussistere una società di fatto qualora - in difetto di un espresso accordo scritto o verbale - due o più persone agiscano, attraverso un comportamento concludente, uti socii. In tal caso, la prova del vincolo societario può essere diretta oppure raggiunta presuntivamente attraverso manifestazioni esteriori del rapporto medesimo.
La prova è diretta quando, in ordine ai rapporti interni fra soci, si dimostri la sussistenza di: 1) conferimento di beni e/o di servizi per la formazione di un fondo comune; 2) partecipazione agli utili e alle perdite; 3) volontà di collaborare e di vincolarsi al fine di raggiungere un risultato comune (c.d. affectio societatis) (Cass. 26.3.1994, n. 2985, in Il fallimento, 1994, 845; Cass. 8.1.1991, n. 84, ivi, 1991, 239; Cass, 10.8.1990, n. 8154, ivi, 1991, 473; Trib. Napoli, 17.7.1996, ivi, 1997, 103, con nota di V. Rinaldi; Trib. Cassino, 14.6.1995, ivi, 1996, 293, con nota di L. Gaffuri. In generale, sulla nozione della società di fatto, v.: Sacco, “Sulla società di fatto”, in Riv. dir. civ., 1995, 59; Di Sabato, Manuale della società, Torino, 1992, 69 e segg.; Galgano - Bonsignori, “Il fallimento delle società”, in Tratt. dir. comm., diretto da Galgano, Padova, 1988, 56).
In assenza di prova diretta, suppliscono le manifestazioni esteriori del rapporto sociale, dimostrative dell’esistenza del vincolo attraverso il c.d. processo induttivo; tra queste, particolare rilievo viene riconosciuto alle operazioni di finanziamento e di garanzia, qualora per la loro “sistematicità e concludenza”, alla stregua di un conferimento sociale, costituiscano lo strumento per apprestare, in maniera costante, la propria opera di sostegno nell’attività d’impresa, nonché evidenzino uno spiccato interesse nella gestione societaria, del tutto incompatibile con il diritto di regresso e con l’assunzione della posizione di terzo creditore dell’ente garantito (Cass. 26.7.1996, in Il fallimento, 1997, 162; Cass. 4.8.1988, n. 4827, ivi, 1989, 15, Giur. it., 1989, I, 1, 463, Dir. fall., 1989, II, 372).
Oltre alle menzionate operazioni di finanziamento e/o di garanzia, si potrà e dovrà, altresì, tener conto di tutti quei comportamenti che, valutati nel concreto e complessivamente, sotto un profilo economico-cronologico, denotino un’unità di intenti nella conduzione aziendale e nel perseguimento dei medesimi risultati patrimoniali (ad es.: riscossione di importi, pagamenti di fatture per conto della società).
Infine, si possono verificare dei casi in cui le esteriorizzazioni del vincolo sociale non siano sufficienti, di per sé, a dimostrare l’esistenza di una società di fatto. In tale eventualità, allora, detti atti e comportamenti acquisteranno rilievo giuridico nella misura in cui siano stati idonei ad ingenerare nei terzi l’incolpevole e ragionevole convincimento dell’esistenza di un rapporto societario (c.d. società apparente).
In altri termini ed ai fini dell’assoggettabilità al fallimento, la giurisprudenza tende ad equiparare la società di fatto (effettivamente sussistente) a quella apparente, in virtù dell’esigenza primaria di tutelare e garantire la buona fede di quei terzi che abbiano fatto affidamento sulla presenza del patto interno. (In tal senso v.: Cass. 9.9.1996, n. 8168, in Il fallimento, 1997, 503; Cass. 11.3.1992, n. 2914, ivi, 1992, 696 e Cass. 8.1.1991, n. 84, cit.; Cass., 7.6.1985, n. 3398, ivi, 1986, 152; Trib. Torino 26.11.1992, in Giur. it., 1993, 2, 399 con nota di G. Benessia).
La società di fatto o la società apparente può, peraltro, sussistere tra coniugi e/o tra parenti stretti (individuati questi ultimi tra quelli elencati dall’art. 433 cod. civ.: v. Trib. Catania, 15.7.1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 52). In tali casi, maggior rigore viene posto nella valutazione della prova del vincolo sociale e delle sue manifestazioni esteriori, attesa la sostanziale coincidenza degli elementi tipici del vincolo coniugale e/o familiare con gli elementi strutturali del rapporto societario.
E difatti, la S.C. è costante nel ritenere che le operazioni di finanziamento e/o di garanzia, poste in essere dal coniuge o familiare, costituiscano atti neutri, spiegabili sia in chiave di solidarietà familiare che in ragione del vincolo sociale e che soltanto nel secondo caso vi sarà spazio per una responsabilità illimitata e solidale in sede fallimentare.
Sarà, pertanto, necessario individuare la sottile linea di confine tra l’affectio familiaris e l’affectio societatis, al fine di dimostrare, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, la prevalenza dell’affectio societatis, intesa quale volontà del coniuge e/o parente di compartecipare nell’attività commerciale nell’ambito di una contitolarità gestionale, a prescindere dal legame affettivo-familiare (Cass. 26.7.1996, n. 6770, cit.; Trib. Catania, 28.2.1991, in Foro it., 1991, I, 2914 e Dir. fall., 1991 I, 2914; Trib. 17.7.1996, cit.; App. Napoli, 22.12.1980, in Il fallimento, 1981, 521, Foro Napoli, 1981, I, 8).