EDITORIALE
di Giovambatista Sgromo


La rivista nata su iniziativa dell’Associazione Curatori Fallimentari, che ho l’onore di presiedere, ha decisamente un taglio culturale ed informativo, nell’ambito di una materia specifica, quella relativa alle procedure concorsuali. Ciò non impedisce di interessarsi e tenere viva l’attenzione su tutto quanto ruota intorno al Pianeta Giustizia, in un momento che definire critico appare eufemistico. Si parla di Bicamerale, di riforma del codice di procedura penale, di sistema elettorale per la composizione del “Nuovo C.S.M.”, di separazione delle carriere o delle funzioni, di 513 cod. proc. civ., tutti argomenti importantissimi, direi vitali per un corretto svolgimento della vita democratica di un paese che si definisce civile, nel tentativo di ribadire il concetto di terzietà del Giudice ed il principio, costituzionalmente garantito, della parità tra accusa e difesa. Tuttavia non vorremmo che i mass media da una parte ed i cittadini dall’altra accentrassero tutto il loro interesse esclusivamente su tali temi. Il dramma che vive la giustizia nel campo civilistico è certamente di ugual portata se non superiore a quello giornalmente evidenziato dai quotidiani in campo penale.
Ci domandiamo se i cittadini, che hanno tutte le ragioni per lamentare la intollerabile lentezza della giustizia civile, conoscano le “sezioni stralcio” o siano al corrente della nuova riforma del “Giudice unico”. La risposta a tale domanda, senza tema di essere smentiti, non può che essere negativa. Se questa è la triste realtà, non ci si deve meravigliare se i cittadini non conoscono disposizioni di leggi particolari contenuti in decreti legge che possono incidere, ed in modo non trascurabile, sulla tutela dei loro interessi. Segnaliamo, pertanto, a mo’ di esempio, due importanti novità che incidono non poco nell’attività di tutti noi addetti ai lavori e dei cittadini che tuteliamo.
La prima riguarda l’art. 3 del D. Lgs. n. 669 del 31/12/1996 convertito nella Legge n. 30 del 28/2/97, in tema di trascrizione del contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili compresi i fabbricati da costruire od in corso di costruzione, la seconda interessa il privilegio IVA e le note di variazione. A dir la verità questa rivista, già nel numero del trimestre gennaio-marzo 1997, ha evidenziato l’argomento, sottoponendo all’attenzione di noi tutti la sicura incidenza delle nuove disposizioni di legge nell’art. 72 della Legge Fallimentare. La nuova norma avvantaggia i promittenti acquirenti che, potendo trascrivere il contratto preliminare, si giovano comunque di un effetto positivo, quello di vedere classificare il proprio credito nascente dalla mancata esecuzione del contratto preliminare tra i crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2775 bis. Tale importante novità legislativa risulta allo stato quasi sconosciuta, non avendo alcun riscontro in uno dei momenti cardine della procedura fallimentare, l’accertamento del passivo. 
Analogo discorso vale per le disposizioni in tema di privilegio IVA e della relativa nota di variazione. Il suo parto è stato difficile in quanto ha richiesto diversi aggiustamenti che hanno determinato il licenziamento del provvedimento legislativo al maggio del 1997.
Tale testo è di difficile comprensione. Invero, i creditori per cessioni di beni o prestazione di servizio verso un fallito potrebbero emettere, secondo la più diffusa interpretazione, la famosa nota di variazione per il recupero dell’IVA anticipata solo dopo averne constatato l’incapienza nel piano di riparto finale. Ciò comporta una conseguenza estremamente sfavorevole per l’Erario: il contribuente recupera l’IVA con la nota di variazione, ma il Fisco non potrebbe più utilmente insinuarsi in via tardiva nel passivo fallimentare.
 
 

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