DOTTRINA
  Un parere e quattro argomenti in senso contrario 

"Laclausola diincedibilità 
dell’usufrutto e gli
effetti diessa verso
il fallimento
dell’usufruttuario"
di Paolo Vitucci


una questione singolare sulla quale è
stato richiesto un parere che l’Autore propone,
oggi, ai lettori della Rivista.

1.I fatti che vengono in rilievo ai fini del parere richiestomi si possono compendiare come segue.
Con atto pubblico del… la Soc. A trasferisce un immobile a Tizio, imprenditore coniugato in regime di separazione dei beni, e a Caia, nubile. Dell’immobile trasferito Tizio acquista l’usufrutto vitalizio, Caia la nuda proprietà. 
Contestualmente è fatto esplicito divieto all’usufruttuario Tizio “di cedere il proprio diritto di usufrutto per tutta la sua durata”.
La nota di trascrizione menziona espressamente il patto di incedibilità dell’usufrutto, ora riportato.
Al pagamento delle quote semestrali del mutuo fondiario, gravante sull’immobile, ha provveduto negli ultimi tempi la sola Caia. Tizio, infatti, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di B.
Il quesito che mi è stato posto dal Patrono di Caia è se l’usufrutto di Tizio, incedibile per patto espresso, sia o non sia da ritenere acquisito all’attivo dal fallimento.
2. Non mi nascondo la delicatezza della questione, che ad un esame non superficiale mi è apparsa del tutto priva di precedenti, sia in giurisprudenza sia in dottrina. Ritengo tuttavia possa ragionevolmente sostenersi che la clausola di incedibilità rende il diritto dell’usufruttuario “strettamente personale”, nel senso e per l’effetto dell’art. 46 n. 1 L.F.
3. Occorre preliminarmente dedicare qualche cenno alla disciplina della cessione dell’usufrutto, che rappresenta una novità del codice civile vigente. All’art. 980, 1° comma, questo prevede che il diritto dell’usufruttuario possa essere ceduto, per un certo tempo o per tutta la sua durata, “se ciò non è vietato dal titolo costitutivo”.
Il significato della disposizione è trasparente, ed univoca la presa di posizione del legislatore. V’erano antiche controversie, se il diritto dell’usufruttuario potesse ritenersi cedibile. La conclusione tradizionale nel senso della incedibilità, affermata dalle più moderne legislazioni straniere, si mostrava anche al legislatore del 1942 “più in armonia con l’intuitus personae che ha il costituente di questo diritto” (relazione al libro della proprietà, n. 122). Si accolse nondimeno la soluzione della cedibilità.
La si accolse, peraltro, con una norma concepita e dettata come sicuramente dispositiva: ne fa fede l’inciso finale dell’art. 980 1° comma, sopra trascritto.
Il titolo può quindi escludere che il diritto dell’usufruttuario sia suscettibile di cessione. Come appunto lo ha escluso nell’ipotesi sottoposta al mio esame.
4. Il senso e la portata dell’anzidetta esclusione pattizia, e cioè della inalienabilità convenzionale dell’usufrutto, si colgono in modo più adeguato quando la disposizione fin qui ricordata è messa a confronto con quella di portata generale contenuta nell’art. 1379.
Ai sensi dell’art. 1379, come è noto, il divieto pattizio di alienare, e cioè la inalienabilità convenzionale di un diritto, produce effetti soltanto fra le parti del contratto.
Il divieto, inoltre, è pattuito validamente soltanto se è contenuto “entro convenienti limiti di tempo” e se risponde ad un interesse apprezzabile di una delle parti.
La alienabilità dei diritti patrimoniali, come è palese, rappresenta il presupposto della disposizione contenuta nell’art. 1379. E il contratto che circoscriva la generale alienabilità dei diritti soggiace, oltre che alle accennate condizioni di validità, al decisivo limite di efficacia rappresentato dalla inopponibilità ai terzi del divieto di alienare.
Il terzo, se acquista in violazione del divieto, acquista bene. Non rileverebbero in senso contrario né l’eventuale consapevolezza del terzo, che il suo dante causa fosse tenuto alla clausola sul divieto, né l’ipotetica trascrizione di tale clausola. Non l’eventuale consapevolezza, perché l’art. 1379 limita alle parti gli effetti del divieto convenzionale (e difatti la norma non intende porre intralci alla circolazione dei beni). Non l’ipotizzata trascrizione, ove eseguita in violazione del principio di tassatività degli atti che debbono trascriversi, in quanto la trascrizione non aggiunge effetti propri e diversi all’atto che vi sia stato sottoposto, ma si limita a rendere opponibili ai terzi gli effetti che l’atto medesimo aveva già prodotto.
5. Il divieto contemplato nell’art. 980 muove invece da un principio opposto. Non vi opera infatti, diversamente da quel che accade nella disciplina dell’art. 1379, una regola generale nel senso della 
alienabilità dei diritti, posta a presidio di un interesse generale: la libera circolazione dei beni e la tutela del terzo acquirente.
Nella previsione dell’art. 980 primo comma vi è al contrario l’aperta possibilità di ripristinare, attraverso la clausola pattizia e nell’interesse del nudo proprietario, la tradizionale incedibilità dell’usufrutto, inteso questo come diritto strettamente connesso alla persona al titolare: di ripristinare cioè proprio quell’intrasmissibilità del diritto, che è stata superata - non senza perplessità dello stesso legislatore, come si è accennato - dalla norma dispositiva circa la cedibilità dell’usufrutto.
Consegue che l’esclusione convenzionale della facoltà di cedere l’usufrutto non soggiace a nessuno dei limiti contemplati nell’art. 1379.
Ed infatti il divieto di cedere l’usufrutto non deve essere circoscritto, come è invece circoscritto a pena di nullità il divieto dell’art. 1379, “entro convenienti limiti di tempo”. Risulta invero dalla stessa lettera dell’art. 980 che il diritto dell’usufruttuario è in linea di principio cedibile “per un certo tempo o per tutta la sua durata”, se “ciò” - vale a dire la cessione, parziale o totale - non è vietato dal titolo. Il titolo, pertanto, può vieta-re anche in toto la cessione, rendendo così del tutto inalienabile il diritto (come appunto si è verificato nel caso di specie).
Ancora, il divieto convenzionale dell’art. 980 non soggiace alla condizione di validità rappresentata dal rispondere all’“ap-prezzabile interesse”, di cui è invece parola nell’art. 1379. Ed infatti l’interesse che sorregge il divieto di alienare contemplato in quest’ultima disposizione deve essere specificamente indicato ed apprezzato caso per caso, attesa la generale alienabilità dei diritti patrimoniali. Nell’ ipotesi dell’art. 980, al contrario, l’interesse a rendere intrasmissibile il diritto dell’usufruttuario è di immediata percezione: si tratta dell’interesse del nudo proprietario a non intrattenere - oltre un certo periodo di tempo, o per l’intera durata dell’usufrutto - rapporti con un usufruttuario diverso da quello menzionato nel titolo. Risulta infatti esaltato, dalla clausola di incedibilità, il carattere strettamente personale che il diritto dell’usufruttuario presenta anche in assenza di quella clausola.
Consegue infine che il divieto di cessione dell’usufrutto, diversamente dal divieto di alienazione dell’art. 1379, non ha efficacia circoscritta fra le parti ma è al contrario dotato di efficacia reale, opponibile anche ai terzi ed operante erga omnes, come concordemente riconoscono i pochi ma autorevolissimi scrittori che hanno toccato l’argomento: dal Nicolò, nel Commentario D’Amelio, Firenze 1942, pag. 595, al Barbero, L’usufrutto e i diritti affini, Milano 1952, pag. 462, al Pugliese, Usufrutto, uso e abitazione, Torino 1972, pag. 441. Aggiunge anzi quest’ultimo autore: posto che il titolo vieti la cessione, “l’eventuale atto di trasferimento compiuto dall’usufruttuario è inefficace e quindi non comporta nessuna conseguenza giuridica, di cui il nudo proprietario abbia a dolersi: basta che egli opponga il divieto all’usufruttuario e al terzo, e l’atto sarà senz’altro da considerare privo di effetti. Il divieto promana ovviamente dalla volontà del costituente, ma si incorpora nell’atto costitutivo”.
6. Il confronto con l’ipotesi disciplinata nell’art. 1379 conferma pertanto la sicura inefficacia erga omnes del trasferimento, una volta che il titolo abbia vietato - come nel caso di specie - la cessione dell’usufrutto.
Ne risulta altresì, con chiara evidenza, l’interesse tutelato con l’apposizione del divieto pattizio di cedere il diritto dell’usufruttuario. Si tratta di un interesse che fa campo esclusivamente al nudo proprietario e che consiste nell’assicurare a quest’ultimo - con efficacia reale - la immutabilità del titolare dell’usufrutto: nessuno può succedere nel diritto dell’usufruttuario, finché e purché operi la clausola pattizia.
La considerazione dell’interesse tutelato, ora posto in luce, consente un passaggio ulteriore, sorretto anch’esso dall’autorità di uno scrittore prestigioso: “il divieto di cessione non avrebbe più senso, e perciò non terrebbe, quando si trattasse di cessione allo stesso proprietario. E’ esatto che questa ha lo stesso carattere della cessione al terzo, e può essere come al terzo fatta a titolo gratuito oppure oneroso; ma questo, che riguarda la natura dell’atto negoziale, non può avere influenza sulla funzione del divieto di cessione, che essendo un potere riconosciuto al proprietario a tutela del suo interesse, sarebbe assurdo pensare che possa rivolgersi contro di lui e costituire una limitazione dei suoi stessi poteri” (Barbero, op. cit., pag. 463). La clausola sull’incedibilità dell’usufrutto si risolve quindi, se solo si consideri l’interesse cui essa accorda tutela, in un divieto di trasferire a tutti, fuorché al nudo proprietario. E tale divieto, per pacifico insegnamento, opera erga omnes.
7. Il carattere personale del diritto dell’usufruttuario non necessita certo di dimostrazioni: basti pensare alla norma circa la durata del diritto stesso (art. 979) ed a quella sui limiti della rappresentazione (art. 46, 2° comma), dalla quale risulta addirittura testualmente che l’usufrutto è un “diritto di natura personale”.
La conclusione vale per ogni diritto di usufrutto, anche se cedibile (come nell’ipotesi ordinaria dell’art. 980). Quando poi sia stata stabilita l’incedibilità del diritto, questo subisce un’ulteriore trasformazione. Attesa l’efficacia del divieto, il diritto dell’usufruttuario assume la stessa natura dell’uso e dell’abitazione, diritti dei quali l’art. 1024 vieta sia la cessione sia la stessa locazione.
Anche i diritti di uso e di abitazione hanno carattere patrimoniale. Eppure non si dubita che essi siano intrasmissibili (v. per tutti De Cupis, I diritti della personalità, Milano 1982, pag. 87) in ragione della natura strettamente personale che li caratterizza. Non si dubita pertanto che essi ricadano nella previsione dell’art. 46 n. 1 L.F.: che non siano cioè compresi nel fallimento, in quanto “diritti di natura strettamente personale” (Andrioli, voce “Fallimen-to”, in Enc. dir., XVI, Milano 1967, pag. 402; Del Vecchio, Lezioni di diritto fallimentare, Pescara 1974, pag. 111; Guglielmucci, nel Commen-tario Scialoja-Branca alla legge fallimentare, sub art. 46, pag. 80 e pag. 109).
La stessa conclusione, poste le premesse che precedono, può ragionevolmente sostenersi in ordine al diritto dell’usufruttuario, quando ne sia stata esplicitamente pattuita e resa opponibile - come nel caso di specie - la intrasferibilità assoluta e nei confronti di tutti. Per effetto della clausola il diritto è diventato infatti intrasmissibile a chiunque, eccettuato il nudo proprietario (nel cui esclusivo interesse opera la clausola); è diventato cioè un diritto strettamente personale dell’usufruttuario, allo stesso modo dell’uso e dell’abitazione (i quali pure, se possono essere ceduti - e cioè se il divieto dell’art. 1024 è derogabile convenzionalmente -, possono essere ceduti soltanto al nudo proprietario: v. Cass. 13 settembre 1963, n. 2502, in Giust. civ., 1963, I, 2292).
8. Concludo quindi nel senso che il diritto di Tizio, sebbene abbia contenuto patrimoniale - così come lo hanno uso ed abitazione; altrimenti, del resto, si svuoterebbe di significato l’art. 46 n. 1 -, non sia compreso nel suo fallimento perché assolutamente intrasferibile e quindi strettamente personale.
9. Dovere di completezza impone tuttavia di aggiungere l’indicazione di quattro argomenti, alla stregua dei quali può pervenirsi alla conclusione opposta. Mi limito ad elencare gli argomenti:
a) le ipotesi dell’art. 46 L.F. debbono ritenersi di stretta interpretazione, atteso il carattere generale dello spossessamento prodotto dalla sentenza dichiarativa del fallimento;
b) la clausola di incedibilità dell’usufrutto vale ad impedire, con efficacia erga omnes, tutti i trasferimenti volontari; non anche i trasferimenti coattivi, ai quali riterrei di assimilare - in ragione dell’effetto - la dichiarazione di fallimento dell’usufruttuario;
c) il carattere “strettamente personale” dell’uso e dell’abitazione non deriva dalla incedibilità ex art. 1024, ma dal fatto che l’attribuzione di quei diritti è correlata alle esigenze personali del titolare di essi e della sua famiglia (così come nell’ipotesi dell’art. 46 n. 2 L.F.);
d) la clausola di intrasferibilità non imprime tale carattere al diritto di usufrutto (v. su questo punto Palermo, nel Trattato Rescigno, vol. 82, pag. 149 e seg).

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