DOTTRINA
 
.IL FALLIMENTO
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.delle
 ASSOCIAZIONI
Marzia Balzano
1. Presupposti, in particolare il fallimento delle associazioni titolari di imprese commerciali secondarie.
Nonostante la permanenza di autorevoli voci di dissenso[1], corrisponde all'orientamento senza dubbio dominante la conclusione che anche i soggetti disciplinati nel libro I del Codice Civile, e quindi anche le associazioni in senso stretto, possano gestire imprese commerciali[2] e pertanto, essere sottoposti alle regole che conseguono all'assunzione di questo tipo di iniziativa economica, ivi compresa, in caso di insolvenza, la sottoposizione alla procedura fallimentare.
Benché il codice civile non consideri le associazioni quali soggetti tipicamente preposti all'esercizio di attività economiche, l'impresa si configura parimenti come attività accessibile a qualunque forma associativa[3], non risultando riservata a modelli specifici dell'iniziativa collettiva, quale in particolare il modello societario; nel contempo, un limite alla assunzione di iniziative imprenditoriali da parte delle associazioni non pare rinvenirsi nel carattere non lucrativo degli scopi dalle stesse perseguiti. Come infatti si è sottolineato, il carattere imprenditoriale di un'attività economica non dipende dallo scopo ultimo in vista del quale la stessa viene assunta, ma piuttosto dalle modalità con cui è condotto il ciclo produttivo[4], che come tali, possono essere rispettate anche da un'associazione. 
Nonostante questa preliminare uniformità di vedute, deve peraltro segnalarsi che gli orientamenti si diversificano significativamente nell'identificazione dei presupposti che giustificano l'applicazione del c.d. statuto dell’imprenditore commerciale nei confronti di un'associazione. Non si discute, in particolare, che questa soluzione debba riferirsi all'ipotesi in cui l'esercizio di un'impresa commerciale costituisca l'attività esclusiva o quanto meno prevalente dell’ente, mentre non unanimemente condivisa è l'estensione della stessa conclusione anche nell'ipotesi in cui l'attività economica acquisti un ruolo c.d. secondario[5].
Secondo un primo orientamento, infatti, in queste ultime ipotesi l'associazione dovrebbe risultare sottoposta alle regole che in generale si indirizzano all'imprenditore, come ad esempio, la disciplina della concorrenza sleale, mentre rimarrebbe esonerata dalle disposizioni che si riferiscono all’imprenditore commerciale, ivi compresa anche la sottoposizione al fallimento[6]. Questa conclusione viene argomentata alla luce della disciplina dettata per gli enti pubblici impegnati nell'esercizio di attività economiche, che, in particolare, sottopone espressamente all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese i soli enti per i quali l’esercizio di un'attività commerciale abbia carattere esclusivo o principale (art. 2202 cod. civ.), soluzione questa che, secondo l’orientamento segnalato, evidenzierebbe implicitamente la sottrazione all'obbligo di iscrizione degli enti per i quali l'attività commerciale assuma un ruolo secondario.
Si osserva, infatti, che la portata della previsione dovrebbe estendersi oltre la definizione dei doveri pubblicitari incombenti sugli enti pubblici e che inoltre questi ultimi non sarebbero i soli destinatari delle indicazioni da essa fornite. 
Da un lato, poiché la nozione di imprenditore commerciale dovrebbe ritenersi coincidente con quella di imprenditore soggetto a registrazione, la sottrazione dei c.d. enti pubblici economici all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese dovrebbe implicare la conseguente sottrazione di questi soggetti anche dall'obbligo di tenuta della contabilità e dalle procedure concorsuali. Dall'altro, le soluzioni dettate con riferimento agli enti pubblici sarebbero suscettibili di estensione a tutti i soggetti giuridici diversi dalle società, ivi comprese le associazioni, in cui, come nei primi, l'esercizio di un'attività di impresa può costituire l'attività principale o secondaria dell'ente[7].
Va poi rilevato che le soluzioni cui conduce l'orientamento esposto si prospettano particolarmente incisive là dove sottolineano che il carattere secondario dell'iniziativa economica rispetto all'oggetto dell'associazione non dovrebbe valutarsi in termini quantitativi, ma piuttosto qualitativi venendo a dipendere in particolare dal rapporto nel quale l'attività economica si pone rispetto ai fini dell'associazione. Una qualifica in termini di attività secondaria dovrebbe essere pertanto riferita a tutte le attività che non siano da sole capaci di realizzare lo scopo per il quale l'associazione si è costituita e quindi, non solo alle ipotesi di attività economiche effettivamente marginali ed accessorie, ma anche alle imprese c.d. strumentali, ovvero finalizzate a finanziare altre iniziative dell'associazione, imprese che, come tali, possono invero assumere un peso quantitativamente consistente nell'ambito delle iniziative associative[8].
Questo orientamento ha trovato largo accoglimento presso la giurisprudenza, come si evince anche dal fatto che i soli casi nei quali è stato dichiarato il fallimento di una associazione corrispondevano ad ipotesi nelle quali l'esercizio di un'impresa commerciale ne integrava l'attività prevalente[9]. 
In senso critico si esprime invece la dottrina maggioritaria, ad avviso della quale, anche dando per assodata la possibilità di estendere ad operatori privati, come le associazioni, le previsioni che la legge ha espressamente indirizzato agli enti pubblici, le soluzioni applicative cui si dovrebbe pervenire sarebbero diverse, ed in ogni caso più circoscritte, rispetto a quelle prospettate dall'orientamento sopra esposto. 
Il senso della previsione contenuta nell'art. 2201 non potrebbe essere infatti quello di esonerare gli enti pubblici non economici esercenti un'impresa commerciale secondaria dall'intero “statuto dell'imprenditore commerciale”, ma solo, eventualmente, dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; come si evince dal fatto che la stessa legge non pare attribuire una portata generale all'art. 2201, là dove per escludere gli enti pubblici, sia economici che non economici, dalla procedura fallimentare introduce una previsione esplicita (art. 2221 cod. civ.)[10].
La possibilità di applicare analogicamente alle associazioni l'art. 2201 non dovrebbe avere quindi come conseguenza quella di esonerare queste ultime dalla procedura fallimentare e dalla tenuta delle scritture contabili quando risultino titolari di un'impresa commerciale, ancorché secondaria, rispetto alle altre attività comuni, mentre potrebbe al più incidere solo in relazione agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
In ogni caso, la stessa sussistenza dei presupposti dell'analogia viene messa in discussione, rilevandosi, in particolare, come la prospettata esenzione degli enti pubblici non economici dalle regole della pubblicità commerciale, piuttosto che trovare la propria giustificazione nel carattere secondario che l'attività di impresa assume rispetto all'oggetto dell'ente, dovrebbe spiegarsi nella specifica natura degli enti c.d. non economici e nelle peculiari disposizioni concernenti la pubblicità dei loro dati organizzativi. 
D'altro canto l'attività commerciale potrebbe essere secondaria rispetto all'oggetto di qualunque forma organizzativa di un'iniziativa economica e pertanto, ove la legge avesse inteso dare rilievo a questa circostanza non lo avrebbe fatto nell’ambito di una previsione concernente un modello specifico come quello dell'ente pubblico. La previsione contenuta all'art. 2201 cod. civ., piuttosto che configurarsi come espressione di una regola generale, si profilerebbe pertanto, semmai, come una deroga al sistema, non suscettibile di estensione a soggetti diversi dagli enti pubblici[11].
L'accoglimento di quest'ultima conclusione non cambia peraltro le conseguenze applicative concernenti la posizione delle associazioni rispetto alla procedura fallimentare, che, come si è visto, secondo la più corretta ricostruzione, non dovrebbe comunque risultare condizionata dalla possibilità di estendere agli operatori privati la disciplina degli enti pubblici, mentre incide in ordine ad un altro e non secondario profilo, ovvero quello della pubblicità commerciale[12]. 
I rilievi critici espressi dalla dottrina maggioritaria non sembrano avere peraltro influenzato la giurisprudenza, specie in sede di legittimità, che, nel dichiarare la sottoposizione di una associazione alla procedura fallimentare, si preoccupa di accertare non solo uno stato di insolvenza connesso all'esercizio di un'impresa commerciale, ma altresì il carattere esclusivo o prevalente che detta attività viene ad assumere nell'ambito delle iniziative associative.

2. Fallimento dell’associazione e responsabilità dei soggetti che hanno agito per essa. 
Le incertezze interpretative formulate con riguardo ai rapporti tra le associazioni e la procedura fallimentare non si limitano alla definizione dei presupposti di applicazione di quest'ultima, ma si ripresentano, in misura forse anche più complessa, al momento della identificazione dei modi con i quali l'autonomia patrimoniale delle prime reagisce in sede concorsuale.
I problemi si pongono in particolare con riferimento alle associazioni non riconosciute, nelle quali, come prevede l’art. 38 cod. civ., dei debiti dell'associazione sono chiamati a rispondere, in aggiunta al fondo comune, anche coloro i quali abbiano agito in nome e per conto dell'associazione.
Ci si chiede infatti quale possa essere il valore di questa previsione in sede fallimentare e se, in particolare, la stessa possa legittimare il coinvolgimento nella procedura dei soggetti che “hanno agito per l'associazione”, similmente a quanto accade con riferimento ai dissesti societari, in presenza dei quali il fallimento della società si estende ex art. 147 L.F. ai soci illimitatamente responsabili dei debiti sociali[13].
La soluzione positiva, sostenuta dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina, sembra fondarsi invero su argomenti piuttosto differenti ed, in certa misura, confliggenti l'uno con l’altro. 
Secondo un primo orientamento, fatto proprio dalla Corte di legittimità[14], l'art. 147 L.F. esprimerebbe invero una regola generale riferibile a tutte le ipotesi di impresa collettiva, in base alla quale i soggetti tenuti a rispondere dei debiti di un patrimonio parzialmente autonomo sono investiti dal fallimento dichiarato nei confronti dell'ente associativo cui detto patrimonio fa capo. Nel caso delle società lucrative tali soggetti sarebbero i soci, nel caso delle associazioni, invece, coloro che hanno agito, ovvero i rappresentanti dell'associazione. L'unica differenza riscontrabile tra le società e le associazioni risiederebbe pertanto nel fatto che in queste ultime gli associati in quanto tali non sarebbero coinvolti nella procedura fallimentare, mentre lo sarebbero unicamente coloro che, come previsto dall’art. 38 cod. civ., abbiano agito per l'associazione. Al proposito la Corte di legittimità ha sottolineato la necessità di appurare chi in concreto abbia agito spendendo il nome dell'associazione[15],  mentre non mancano ipotesi nelle quali il fallimento è stato dichiarato nei confronti del Presidente dell'associazione, in virtù della rappresentanza legale a questi spettante[16].
Secondo altro orientamento, invece, l'estensione del fallimento ai soggetti responsabili ex art. 38 cod. civ. dei debiti delle associazioni non potrebbe giustificarsi in base alla previsione contenuta all'art. 147 L.F., che avrebbe carattere eccezionale, ma dovrebbe invece giustificarsi alla luce dell'art. 1 L.F.. Responsabili ex art. 38 cod. civ. non dovrebbero ritenersi invero i rappresentanti dell'associazione, ma piuttosto i suoi amministratori, la cui responsabilità rappresenterebbe il contrappeso dell'esercizio del relativo potere di gestione[17].
Questi soggetti d'altro canto, come effettivi gestori di un'impresa collettiva, sarebbero da qualificare come coimprenditori e, per questa ragione, potrebbero essere chiamati a rispondere anche in sede concorsuale del dissesto dell'impresa[18].
Come si vede gli orientamenti prospettati, pur convergendo nel senso della possibilità di estendere anche alle persone fisiche responsabili dei debiti dell’associazione gli effetti della procedura fallimentare, si discostano in maniera significativa nelle ragioni che dovrebbero giustificare questa conclusione, come anche nella concreta selezione dei soggetti cui potrebbe estendersi la dichiarazione del fallimento: i soli rappresentanti, secondo la prima soluzione, gli amministratori, anche privi di potere rappresentativo, per la seconda.
Nelle diverse ricostruzioni un peso non insignificante pare poi assumere l'interpretazione data all'art. 38 cod. civ. ed in particolare la differente ricostruzione dei presupposti dai quali dovrebbe discendere quella responsabilità.
A questo particolare proposito sembra invero preferibile rinvenirne gli estremi nell'esercizio del potere rappresentativo. La responsabilità di chi ha agito, sancita dall'art. 38 cod. civ., sembra infatti giustificarsi essenzialmente nella volontà di assicurare ai terzi, che non sono in grado di conoscere le condizioni patrimoniali dell'associazione, di fare affidamento sulla solvibilità del rappresentante, di cui sono in grado di valutare la serietà ed affidabilità come con riguardo a qualunque persona fisica[19].
Va poi comunque rilevato che, anche se effettivamente i soggetti contemplati dall'art. 38 cod. civ. fossero gli amministratori dell'associazione, la possibilità di considerare questi ultimi quali coimprenditori potrebbe risultare non condivisibile, ove si parta dalla preferibile premessa che l'imputazione dell'impresa non discende soltanto dal potere di direzione dell'iniziativa, ma altresì dalla spendita del proprio nome nel compimento dei singoli atti nei quali si estrinseca l'esercizio dell'attività[20].
La stessa equiparazione all'imprenditore dei soggetti tenuti a rispondere dei debiti di un'impresa a base associativa viene peraltro generalmente argomentata, con riferimento ai soci illimitatamente responsabili dei debiti sociali, sulla base del fatto che si tratta di soggetti, non solo titolari di poteri di gestione, ma anche partecipanti al contratto di società e, come tali, promotori sostanziali dell'iniziativa economica collettiva[21].
Sotto questo profilo pertanto si rinviene una significativa differenza tra gli amministratori dell'associazione e i soci illimitatamente responsabili dei debiti sociali, che sembra in ogni caso impedire una equiparazione dei primi rispetto ai secondi in relazione all'imputazione dell'impresa associativa[22].
Per chi condivida queste osservazioni, la possibilità di ravvisare nell'art. 147 L.F. la previsione di una regola generale estensibile a tutti i contratti associativi sembrerebbe pertanto prospettarsi come l'unica soluzione capace di giustificare l'estensione del fallimento dell'associazione anche a coloro che sono tenuti a rispondere dei suoi debiti ex art. 38 cod. civ., come propone la giurisprudenza.
Al riguardo, tuttavia, va osservato che il carattere generale della previsione contenuta nell'art. 147 L.F. si profila piuttosto incerto.
Anzitutto la sussistenza di un principio generale in base al quale, in caso di fallimento di una figura associativa dotata di autonomia patrimoniale imperfetta, anche i soggetti chiamati a rispondere personalmente dei debiti sociali debbano essere sottoposti alla procedura fallimentare pare contraddetto dal fatto che tale soluzione è adottata dalla legge solo con riferimento alle società lucrative, mentre è scartata per le società cooperative ed i GEIE[23]. Il fallimento delle cooperative, come dei Gruppi Europei di Interesse Economico, non si estende infatti ai soci responsabili dei debiti sociali (illimitatamente o secondo un multiplo della quota); questi ultimi sono invece chiamati a corrispondere le somme necessarie al soddisfacimento dei creditori secondo un piano di riparto formato dal curatore fallimentare[24].
A fronte della non uniformità di soluzioni date dall'ordinamento con riferimento al fallimento delle imprese gestite dalle diverse figure associative, l'approccio da preferire con riferimento al caso delle associazioni di cui al Libro I del Codice Civile pare allora quello di escludere la sussistenza di una regola generale e di valutare se, eventualmente, le regole dettate con riferimento ad una determinata fattispecie siano suscettibili di estensione analogica ad un'altra. 
Al proposito una prima indicazione potrebbe essere ricercata negli scopi non lucrativi perseguiti dalle associazioni, ove si osservi che l'estensione del fallimento ai membri illimitatamente responsabili viene limitata al caso delle società lucrative[25]; non sembra peraltro che lo scopo non lucrativo possa assumere un valore determinante, nel senso di suggerire di per sé l'estensione alle associazioni delle regole dettate con riferimento alle imprese mutualistiche. Non è infatti sicuro che lo scopo lucrativo piuttosto che mutualistico costituisca il presupposto del differente trattamento riservato dalla legge alle società lucrative, da un lato, e alle cooperative e ai GEIE dall'altro. Altri profili sono stati infatti evidenziati quali possibili ragioni della diversità di disciplina ed, in particolare, la struttura corporativa che caratterizza le cooperative ed i GEIE, alla quale consegue una limitata possibilità dei soci di determinare la gestione dell'impresa, nonché, almeno per le società cooperative, il numero normalmente molto elevato dei soci, che potrebbe rendere problematica la gestione simultanea di una pluralità di procedure fallimentari[26].
L'ipotesi di un'applicazione analogica dell'art. 147 L.F. pare peraltro profilarsi comunque come la più problematica. Anzitutto, l'estensione della procedura fallimentare a soggetti non contemplati dalla legge determinerebbe infatti conseguenze non trascurabili sotto il profilo penalistico, prospettando una non facile alternativa tra un'interpretazione analogica in malam partem delle disposizioni concernenti i reati fallimentari oppure l'impunità per i reati suddetti di soggetti comunque dichiarati falliti[27].
Come poi si è rilevato, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili dei debiti sociali pare configurarsi come soluzione eccezionale, nell'ambito di un sistema nel quale, in linea di principio, la procedura fallimentare presuppone la qualifica di imprenditore commerciale[28].
Anche a prescindere da queste considerazioni, un'equiparazione delle associazioni alle società lucrative pare comunque da scartare anche per altre ragioni ed in particolare per la sostanziale mancanza della similitudine tra la fattispecie contemplata dall'art. 147 L.F. e quella considerata all'art. 38 cod. civ.. Il fallimento delle persone fisiche responsabili dei debiti sociali pare infatti incentrarsi su un presupposto mancante nei soggetti chiamati a rispondere in solido con il fondo comune dell'associazione, ovvero la posizione di soci. A rispondere dei debiti dell'associazione sono infatti i suoi rappresentanti, o, secondo alcuni, i suoi amministratori, ma in ogni caso soggetti dei quali la legge non prende in considerazione la posizione di partecipanti ad un contratto associativo, bensì quella di agenti nell'ambito dell'attuazione del contratto. A questo proposito deve poi aggiungersi che, secondo l’opinione preferibile, la responsabilità fissata dall'art. 38 cod. civ. potrebbe spettare anche a soggetti del tutto privi della posizione di associati, potendosi trattare anche di rappresentanti dotati di una procura ad hoc[29]. 
La differenza di situazione non pare poi trascurabile, dal momento che la posizione di socio esprime in effetti degli interessi in relazione alla gestione dell'impresa che sono assenti in un soggetto chiamato ad operare per l'organizzazione comune, interessi che finirebbero per essere posti sullo stesso piano ove, soffermando l'attenzione sul solo dato della responsabilità personale per i debiti di una figura associativa, si proponga di estendere agli uni le soluzioni che la legge ha pensato per altri.
La comunanza di presupposti richiamata dal ricorso all'interpretazione analogica potrebbe poi mancare anche sotto un altro profilo. E' infatti controverso se la responsabilità di chi ha agito per l'associazione possa estendersi a tutti i debiti sociali o se, invece, debba ritenersi circoscritta ai soli debiti nascenti dagli atti concretamente posti in essere dal soggetto. Ove si condivida, come pare preferibile, che la responsabilità prevista dall'art. 38 cod. civ. si indirizzi ai rappresentanti dell'associazione, la seconda soluzione sembra invero quella più rispondente alla ratio della disposizione, che dovrebbe essere, come si è detto, quella di consentire al terzo che contratta con l'associazione di poter fare affidamento sulla solvibilità di un soggetto che ha avuto modo di valutare. Non avrebbe senso infatti, in questa logica, estendere la responsabilità di chi agisce a tutti i debiti dell’associazione, dal momento che in questo modo, egli si troverebbe a dover garantire anche soggetti che non hanno fatto affidamento sul suo patrimonio. Quanto fin qui osservato prospetta peraltro, una ulteriore difficoltà in ordine alla dichiarazione del fallimento nei confronti di chi abbia agito per l'associazione. Questi si troverebbe infatti a rispondere versi tutti i creditori, anche verso quelli che non avrebbero potuto fare affidamento sulla sua garanzia patrimoniale[30]. Si ricorda al proposito che questi argomenti vengono del resto proposti anche per contestare la estensibilità del fallimento nei confronti dei soci, come l'unico azionista di una s.p.a., che sono responsabili solo di una parte dei debiti sociali[31].
In conclusione, la similitudine delle posizioni di socio illimitatamente responsabile dei debiti sociali e dell'agente responsabile dei debiti di una associazione non riconosciuta si profila piuttosto difficile e, in ultima ipotesi, circoscritta al solo dato di rispondere, tra l’altro in misura non coincidente, dei debiti dell'associazione-imprenditrice, presupposto questo che, come si è visto, non pare sufficiente a giustificare la soluzione dell'analogia.
Le ragioni fin qui considerate potrebbero peraltro suggerire una soluzione negativa anche in ordine alla possibilità di estendere alle associazioni la soluzione dettata con riferimento alle imprese mutualistiche.
Anche con riferimento a questa prospettiva manca infatti una similitudine nei presupposti che la legge pare avere preso in considerazione per determinare delle conseguenze della procedura fallimentare in capo ai responsabili dei debiti sociali, ovvero la posizione di socio (della cooperativa) o di membro (del GEIE).
La partecipazione al piano di riparto predisposto dal curatore si giustifica infatti pur sempre nella partecipazione al contratto associativo, con posizione di membro responsabile dei debiti sociali (illimitatamente o per un multiplo della quota).
In sintesi, anche l’estensione alle associazioni delle soluzioni delineate per le cooperative e per i GEIE pare proporre la necessità di mettere sullo stesso piano soggetti che si trovano in una posizione differente rispetto all'iniziativa comune.
La soluzione preferibile pare allora quella di escludere, con riferimento ai fallimenti delle associazioni, la possibilità di un coinvolgimento personale nella procedura fallimentare di chi abbia agito per l’organizzazione comune.
D'altro canto, le soluzioni che la legge assegna ai problemi legati alle crisi degli imprenditori associativi non sembrano esprimere una vera e propria regola generale; le diversità degli approcci di volta in volta adottati evidenziano piuttosto l'esigenza di tener conto della specificità delle diverse forme organizzative dell’iniziativa collettiva e del diverso apporto fornito, nell’ambito di ciascuna, dai singoli membri, nella determinazione delle scelte comuni.
Nelle associazioni, in particolare, la legge non ha inteso attribuire rilevanza alla mera posizione di associato ai fini di determinare una responsabilità per i debiti associativi, probabilmente in ragione del fatto che in queste fattispecie non è presente una connessione diretta tra la partecipazione al contratto associativo e l’esercizio di una specifica attività. Ciò che sembra guidare la scelta di adesione dell’associato è infatti essenzialmente lo scopo ultimo in vista del quale si costituisce l’associazione, potendogli risultare in certa misura indifferente il modo con cui pervenire al risultato[32]. Si consideri al proposito che in una associazione la concreta definizione delle attività attraverso le quali conseguire la realizzazione dello scopo associativo può non essere indicata dall'atto costitutivo, ciò che evidenzia una assenza di connessione diretta tra la partecipazione al contratto e l’adesione ad una gestione in forma associata di una specifica iniziativa (anche) economica[33].
L’assenza di una responsabilità per i debiti sociali connessa alla posizione di associato determina una significativa differenziazione delle associazioni rispetto alle altre fattispecie associative ad autonomia patrimoniale imperfetta, che pare giustificare quindi anche la diversità dell’impatto che il regime di autonomia patrimoniale delineato dall’art. 38 cod. civ. viene ad assumere rispetto alla procedura fallimentare.
Ciò non dovrebbe peraltro impedire la possibilità di tener conto del ruolo concretamente assunto dalle persone fisiche che si siano rese autrici della crisi dell’impresa. Ove il dissesto sia da imputare, in particolare, a specifiche negligenze degli amministratori dell'associazione, questi ultimi dovrebbero essere chiamati a rispondere del proprio operato anche verso i creditori sociali.
Questa soluzione non è invero oggetto di una previsione espressa da parte della legge; come peraltro si è osservato, anche in assenza di disposizioni esplicite, sembra corrispondere ai principi generali in tema di tutela aquiliana del credito configurare che chi amministra il patrimonio di un'associazione sia tenuto a risponderne non solo verso chi gli ha conferito l'incarico, ma anche verso i soggetti che su quel patrimonio fanno affidamento per la tutela dei propri crediti[34].
In questa prospettiva è poi possibile ipotizzare che l’esercizio dell’azione di responsabilità spettante ai creditori dell’associazione sia trasferito, in sede fallimentare, al curatore, secondo quanto previsto in tema di società dall’art. 146 L.F.. La ratio della previsione non sembra infatti risiedere nella specificità della fattispecie associativa ivi contemplata (ovvero quella societaria), ma invece nel carattere concorsuale della procedura fallimentare[35]. 
La dichiarazione del fallimento dovrebbe comportare quindi, per chi ha definito le linee di gestione dell’impresa associativa causandone colpevolmente la crisi, la necessità di rispondere del danno arrecato al fondo comune e, per questa via, ai creditori sociali, i quali potrebbero, in questa prospettiva, trovare una possibilità di ristoro per la perdita subita dalla provocazione del dissesto del proprio debitore[36].



Note

[1]  BIANCA, Diritto civile. I La norma giuridica e i soggetti, Milano, 1978, p. 333 ss. [torna al testo]

[2]  Cfr., tra gli altri, ASCARELLI, Lezioni di diritto commerciale, Milano, 1954, pp. 134-135; BIGIAVI, La professionalità dell'imprenditore, Padova, 1948, p. 53 ss.; CAMPOBASSO, Associazioni e attività d'impresa, in Riv. dir. civ., 1994, II, p. 583; COSTI, Fondazione e impresa, in Riv. dir. civ, 1968, I, p. 19; COLUSSI, voce Impresa collettiva, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1989, p. 2; FARENGA, Enti di diritto privato e impresa commerciale, in Dir. fall., 1980, II, p. 279 ss.; FOSCHINI, Gruppi associativi esercenti un'impresa commerciale e fallimento, in Dir. fall., 1972, I, p. 197 ss.; GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, nel Commentario al codice civile a cura di Scialoja e Branca, (artt. 36-42), Bologna-Roma, 1966, p. 73 ss.; GATTI, L'impresa collettiva non societaria e la sua disciplina fallimentare, in Riv. dir. comm., 1980, I, p. 89 ss.; MARASA', Attività imprenditoriali e scopi mutualistici nelle associazioni, in Contratti associativi e impresa, Padova, 1995, p. 145 ss.; MASI, Articolazioni dell'iniziativa economica e unità dell'imputazione giuridica, Napoli, 1985, p. 131 ss. MINERVINI, L'imprenditore. Fattispecie e statuti, Napoli, 1996, p. 117; OPPO, voce Impresa e imprenditore, in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma, 1989, p. 11, ora anche in Scritti giuridici, I, Padova, 1992, p. 263 ss.; ROMAGNOLI, Associazione non riconosciuta e attività di impresa, in Società, 1996, p. 1372; RUBINO, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952, p. 84 ss.; SPADA, voce Impresa, in Digesto IV, Disc. priv., Sez. comm., Torino, 1992,  p. 69 ss.; TIDU, Associazione e impresa, in Riv. dir. civ., 1986, II, p. 500 ss., ove anche ulteriori riferimenti. In giurisprudenza, tra le altre, Cass., 14 ottobre 1958, n. 3251, in Foro it. 1958, I, c. 1617; App. Brescia, 15 dicembre 1965, in Temi, 1966, p. 15; App. Firenze, 17 maggio 1974, in Dir. fall., 1974, II, p. 1145; Cass. 5 novembre 1979, n. 5770, in Giust. civ., 1980, I, con nota di Spada e in Dir. fall., 1980, II, p. 279, con nota di Farenga; Cass., 9 febbraio 1989, n. 819, in Riv. it. dir. lav., 1989, II, p. 519 ss.; Cass. 18 settembre 1993, n. 9589, in Nuova giur. civ. comm., 1995, p. 309 ss.; Trib. Milano, 17 giugno 1994, in Giur. it., 1995, 1, II, c.290; Trib. Firenze, 10 maggio 1995. in Riv. dir. sport., 1995, p. 796, con nota di Formica; Cons. Stato, IV Sez., 14 ottobre 1997, n. 1176, in Foro amm., 1997, p. 2678 e in Cons. Stato, 1997, I, p. 1354 [torna al testo]

[3] MARASA', Forme organizzative dell'attività d'impresa e destinazione dei risultati, in Contratti associativi e impresa, Padova, 1995, p. 162; SPADA, voce Impresa, cit., p. 69. [torna al testo]

[4] Cfr, ad esempio, BUONOCORE, L'imprenditore, nel Manuale di diritto commerciale, a cura di Buonocore, Torino, 1997, p. 51; BUTTARO, Diritto commerciale, Lezioni introduttive, Bari, 1995, p. 9 ss; CAMPOBASSO, Diritto commerciale.1 Diritto dell'impresa, Torino, 1997, p. 32; CASANOVA, Impresa e azienda, nel Tratt. di dir. civ. fondato da Vassalli, Torino 1974, p. 29 SS.; CORSI, Lezioni di diritto dell'impresa, Milano, 1992, p. 32 ss.; COTTINO, Diritto commerciale, I, t.1, Padova, 1993, p. 93; GALGANO, L'impresa, nel Tratt. di dir. comm. e dir. pubbl. dell'econ. diretto da Galgano, II, Padova, 1978, p. 55; GENOVESE, La nozione, giuridica dell'imprenditore, Padova, 1990, p. 39 ss.; FERRARA Jr.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1997, p. 41; MINERVINI, L'imprenditore, cit., p. 28 ss.; OPPO, Impresa e imprenditore, cit., p. 280 ss.; In giurisprudenza, tra le altre, App. Torino, 23 gennaio 1952, in Giur. it., 1952, I, 2, 1981; Trib. Savona, 18 gennaio 1982, cit.; Cass. 6 agosto 1979, n. 4558, in Giust. civ., 1980, con nota di Spada; Trib. Salerno, 14 aprile 1977, in Giur. merito, 1977, I, 1015; Trib. Napoli, 20 febbraio 1974, in Riv. dir. sport., 1974, 30; Cass. 5 novembre 1979, n. 5770, cit.; Cass., 2 marzo 1982, n. 1282, in Foro it., 1982, I, c. 1596; Trib. Venezia, 4 giungo 1984, in Giur. comm., 1986, II, p. 362 ss., con nota di Marasà; Cass., 9 febbraio 1989, n. 819, cit.; Trib. Milano, 17 giugno 1994, in Foro it., 1994, I, c. 3544; contra, Trib. Milano, 14 ottobre 1985, in Giur. dir. ind., 1985, p. 780; App. Bologna, 7 dicembre 1989, in Riv. dir. ind., 1990, p. 262.
Al proposito non è invero pacifico se il modello di gestione imprenditoriale debba esprimere quanto meno una ricerca oggettiva del profitto la cui destinazione ultima rimarrebbe peraltro comunque indifferente alla legge o se, piuttosto, sia sufficiente che l'attività produttiva sia condotta in modo da assicurare soltanto la remunerazione dei fattori della produzione e quindi un tendenziale pareggio tra costi e ricavi. 
Questi dibattiti non condizionano una valutazione in termini di generale compatibilità delle iniziative economiche delle associazioni rispetto all'impresa, mentre possono incidere, in concreto, in ordine all'accertamento dei requisiti dell'imprenditorialità rispetto alle singole iniziative delle associazioni, come degli altri operatori economici. [torna al testo]

[5] La rilevanza del carattere principale o secondario di un'iniziativa economica condotta da una associazione è sicuramente sancita in sede tributaria, dove, in particolare, viene ad incidere sia nella determinazione del reddito imponibile a fini IRPEG, sia in relazione alle modalità di sottoposizione all'IVA - cfr. FEDELE, Il regime fiscale delle associazioni, in Fenomeno associativo e attività notarile, Napoli, 1995, p. 195 ss.; GALLO, I soggetti del Libro primo del codice civile e la normativa tributaria: problematiche e possibili soluzioni, in Fondazioni e associazioni, Rimini, 1995, p. 117 ss.- . In sede civilistica, invece, mancano disposizioni espresse in senso analogo, come del resto è assente una disciplina specifica concernente le iniziative economiche delle associazioni, circostanza questa che ha ingenerato non pochi contrasti interpretativi non solo in relazione alla misura nella quale le regole indirizzate all’imprenditore ed, in particolare, all’imprenditore commerciale, possano estendersi alle associazioni, ma anche con riguardo alla possibilità di estendere a queste ultime soluzioni normative dettate con riferimento ad altre forme associative, come, ad esempio, le società commerciali. [torna al testo]

[6] GALGANO, Delle associazioni non riconosciute, cit., p. 96 ss.; Id. RAGUSA MAGGIORE, Associazione non riconosciuta e fallimento, in Dir. fall., 1960, I, p. 244 ss.; EROLI, Le associazioni non riconosciute, Napoli, 1990, p. 91. [torna al testo]

[7] Secondo una particolare formulazione di questo orientamento, invero, all'origine della sottrazione degli enti pubblici non economici dallo statuto dell'imprenditore commerciale, risiederebbe il fatto che in essi l'attività di impresa è destinata alla realizzazione di scopi altruistici o comunque non lucrativi. La possibilità di estendere anche alle associazioni un trattamento analogo a quello riservato agli enti pubblici si giustificherebbe nel fatto che anche nelle associazioni, di massima, l'attività economica sarebbe funzionale al perseguimento di scopi ideali. Ne discende che quando in concreto l'attività economica esercitata da un'associazione non esprimesse una destinazione altruistica o comunque non economica dei risultati, non sarebbe possibile prospettare un trattamento analogo a quello degli enti pubblici. BIGIAVI, La professionalità, cit., p. 87 ss.; Id., Vicende giudiziarie di Nomadelfia, in Giur it., 1953, IV, c. 24 ss ed ivi alla c. 30. Questo orientamento è rimasto peraltro minoritario, mentre in misura maggiore si è affermato quello esposto nel testo, per il quale l'esonero dallo statuto dell'imprenditore commerciale degli enti pubblici non economici troverebbe la propria ragion d'essere nel fatto in sé del carattere non prevalente dell'iniziativa economica rispetto all'oggetto dell'ente. 
Va poi rilevato che, secondo una ulteriore prospettazione, la disciplina degli enti pubblici non farebbe che confermare un principio generale dell'ordinamento per il quale, quando un'impresa commerciale acquista carattere secondario rispetto ad altre iniziative del soggetto che la gestisce, l'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale non potrebbe trovare applicazione, principio desumibile anche da altre disposizioni, ed in particolare dalla disciplina delle attività connesse all'agricoltura. Le attività connesse all'agricoltura configurerebbero infatti ipotesi di imprese commerciali secondarie che, proprio per la posizione servente assunta rispetto alla principale impresa agricola, vengono eccezionalmente qualificate dalla legge come attività agricole, - in questo senso BIONE, L'impresa ausiliaria, Padova, 1972, p. 78. ss. e p. 99 ss., - Anche questo orientamento è rimasto peraltro minoritario. Si è, infatti rilevato che la fattispecie disciplinata dall'art. 2135 cod. civ. non coincide con l'esercizio di due imprese di cui l'una principale (agricola) e l'altra secondaria (commerciale), ma identifica invece un'unica impresa, agricola, all’interno della quale l'attività commerciale si inserisce a completamento dell'unitario ciclo produttivo - MASI, Le attività connesse, in Diritto agrario italiano a cura di Irti, Torino, 1978, p. 94; OPPO, Materia agricola e forma commerciale,in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, Padova, 1950, III, p. 83 ss., ora anche in Scritti giuridici, I, Padova, 1992, pp. 78-79, nota 4 -. Di conseguenza, un fenomeno di "connessione" non potrebbe rinvenirsi nell'ipotesi di esercizio di imprese commerciali secondarie rispetto ad un'attività non economica, giacché, in queste ipotesi, l'impresa formerebbe un ciclo produttivo autonomo, ancorché secondario rispetto ad altre iniziative assunte dal suo titolare - cfr. anche GENOVESE, La nozione giuridica, cit., pp. 234-235, nel senso che anche le imprese secondarie diano luogo ad un ciclo produttivo autonomo-. [torna al testo]

[8] GALGANO, op. loc. ult. cit. [torna al testo]

[9] Cass., 5 novembre 1979, n. 9589, cit., Cass., 12 marzo 1982, in Dir. eccl., 1982, II, p. 197.; Cass., 17 gennaio 1983, n. 341, in Banca, borsa, tit. cred., 1984, II, p. 165; Cass., 18 settembre 1993, n. 9589, cit., per la giurisprudenza di merito, tra le altre, Trib. Torino 10 luglio 1975, in Rep. Foro it., 1980, voce Impresa, n. 36; App. Palermo, 7 aprile 1989, cit.. Hanno dichiarato il fallimento di un'associazione, senza motivare la soluzione nel fatto che l'esercizio di un'impresa commerciale costituiva l'attività principale dell’ente, Trib. Monza, 12 marzo 1955, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 483 ss.; Trib. Savona, 18 gennaio 1982, cit.; Trib. Firenze, 10 maggio 1995, cit.. Nei casi da ultimo richiamati, tuttavia, l'impresa commerciale costituiva l'attività principale delle associazioni considerate, per modo che non è chiaro se queste pronunce si discostino effettivamente dall'orientamento segnalato. [torna al testo]

[10]  FARENGA, Enti, cit., p. 283; FIENGO, Società e associazione, in Riv. dir. dell'impresa, 1996, 156; FOSCHINI, op. cit., 204, MARASA', Forme organizzative dell'attività d'impresa e destinazione dei risultati, in Cotratti associativi e impresa, cit., p. 166; MINERVINI, L’imprenditore, cit., p. 225; OPPO, voce Impresa e imprenditore, cit., p. 14; RESCIGNO, Fondazione e impresa, in Riv. soc., 1961, p. 812 ss., ora in Persona e comunità, II, Padova, 1988, p 89;  SPADA, Note preliminari sull'argomentazione giuridica in tema di impresa, in Giust. civ., 1980, I, p. 2275. [torna al testo]

[11] Cfr., ad esempio, BELVISO, L'institore, Napoli, 1966, p. 261 ss.; FARENGA, Enti, cit., p. 283; Id., Esercizio di impresa commerciale da parte di enti privati diversi dalle società e fallimento, in Riv. dir. fall., 1981, II, p. 219; FIENGO, op. cit., p. 156; FOSCHINI, op. cit., p. 203; MARASA', Forme organizzative dell'attività d'impresa, cit., p. 172.; MINERVINI, L'imprenditore, cit., p. 227; NAPOLEONI, Il fallimento delle associazioni non riconosciute, in Il fallimento, 1994, p. 162; PAVONE LA ROSA, Il registro delle imprese, Milano, 1954, 224. Va infine ricordato, secondo un ulteriore orientamento, che la disciplina degli enti pubblici non esprimerebbe invero alcuna esenzione dai doveri di iscrizione nel registro delle imprese e, più in generale, dalle disposizioni indirizzate all'imprenditore commerciale, ma solo una diversa modalità di applicazione della disciplina medesima a seconda che l'attività commerciale sia o meno prevalente. L'art. 2201 dovrebbe essere letto infatti insieme con l'art. 2093 cod. civ., dal quale si potrebbe argomentare che, in generale, per gli enti pubblici non economici, la disciplina dell'imprenditore trova applicazione "limitatamente alle attività esercitate". Ciò significherebbe pertanto che, per quel che concerne l'iscrizione nel registro delle imprese, l'art. 2201 avrebbe considerato i soli enti pubblici economici in quanto solo per questi ultimi l'obbligo pubblicitario investirebbe il soggetto nella sua interezza, mentre con riferimento agli enti non economici esso rimarrebbe circoscritto ai dati dell'impresa - COSTI, Fondazione e impresa, cit., p. GATTI, op. cit., p. 108 ss.; NIGRO, Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione, in Tratt. di dir. priv.  diretto da Rescigno, 15, Torino, 1983, pp. 1306-1307 -. In questa prospettiva si propone poi di estendere le stesse soluzioni ai soggetti di cui al libro I del codice civile, evidenziandosi come la disciplina degli enti pubblici esprima invero la naturale reazione dello statuto dell’imprenditore commerciale al carattere prevalente o non prevalente dell'iniziativa economica. Va peraltro rilevato che l'orientamento ora richiamato, non sembrerebbe proporre, per quel che concerne il fallimento delle associazioni, soluzioni divergenti da quelle proposte dalla dottrina maggioritaria. Poiché infatti nell'associazione, come nella persona fisica, l’esercizio dell'impresa non determina la creazione di un patrimonio autonomo a ciò preposto, anche nell'ipotesi di attività secondaria l'apertura della procedura fallimentare verrebbe fatalmente ad investire l'intero patrimonio dell’associazione. [torna al testo]

[12] Al proposito deve segnalarsi che una mancata occasione di chiarimento circa la posizione delle associazioni è rappresentata senza dubbio dalla attuazione del registro delle imprese. Il regolamento di attuazione, D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, non considera infatti le associazioni nell'ambito dei soggetti tenuti all’iscrizione. Tale silenzio, se da un lato non dovrebbe implicare l'esclusione di queste ultime dagli obblighi pubblicitari, dato anche il valore esemplificativo dell'elencazione contenuta nel regolamento (come confermato anche dal fatto che la Circolare ministeriale 8 febbraio 1996, n. 3385, di approvazione della modulistica da impiegare per l'iscrizione, contempla anche le associazioni), lascia peraltro irrisolti i problemi concernenti i presupposti dell'iscrizione, ed, in ogni caso, non chiarisce con quali modalità le associazioni debbano assolvere ai doveri pubblicitari. Per queste problematiche si vedano  RASA'-IBBA, Il registro delle imprese, Torino, 1997, p. 70 ss. e p 126 ss. [torna al testo]

[13] Come si vedrà nel corso dell'esposizione che segue nel testo, i problemi interpretativi sorti al riguardo risentono, in certa misura, delle incertezze concernenti il senso e la portata della previsione ora richiamata. In particolare si discute se i soggetti chiamati a rispondere ex art. 38 debbano essere identificati nei rappresentanti dell'associazione, overo nei suoi amministratori. Incerto è parimenti se detta responsabilità debba riconnettersi agli atti concretamente posti in essere dal soggetto, come ritiene chi lo identifica nel rappresentante, ovvero a tutti i debiti dell'associazione, soluzione questa preferita da chi collega la responsabilità al potere di amministrazione. Per una disamina di queste problematiche si veda, BULLO, La responsabilità dell'associazione e quella dei suoi rappresentanti ai sensi dell'art. 38 c.c., in Studium iuris, 1998, p. 413 ss.. Ulteriori riferimenti sono riportati nella parte che segue. [torna al testo]

[14] Cass., 18 settembre 1993, n. 9589, cit.; nello stesso senso Trib. Monza, 12 marzo 1955, cit.; Trib. Firenze, 10 maggio 1995, cit.; contra Trib. Savona, 18 gennaio 1982, cit. [torna al testo]

[15] Cfr., in particolare, Cass. 18 settembre 1993, n. 9589, cit.. Si segnala inoltre che secondo Trib. Milano, 17 giugno 1994, cit., il fallimento del rappresentante dovrebbe conseguire anche a quello della fondazione che, contravvenendo alla propria funzione tipica, abbia assunto a titolo prevalente l'esercizio di un'attività di impresa commerciale; questa circostanza renderebbe infatti disapplicabile il provvedimento di riconoscimento della persona giuridica. Sulla pronuncia, PONZANELLI, in Foro it., 1994, I, c.3544 ss.; GALGANO, Molti opinabili obiter dicta  per una buona ratio decidendi, in Cotratto e impresa, 1994, p. 1045 ss. [torna al testo]

[16] Trib. Firenze, 10 maggio 1995, cit. [torna al testo]

[17] Nel senso che la responsabilità ex art. 38 cod. civ. si estenda agli amministratori dell'associazione, anche FERRARA Sr., Le persone giuridiche,II ed. a cura di Ferrara Jr., Torino, 1956, p. 437 ss.; FERRO LUZZI, I contratti associativi, Milano, 1971, p. 248, nota 15. In giurisprudenza, Trib. Roma, 15 aprile 1985, in Le società, 1985, p. 1087. [torna al testo]

[18] Questo orientamento estende agli amministratori dell'associazione le soluzioni che una parte della dottrina ha formulato con riguardo ai soci ilimitatamente responsabili dei debiti sociali, cfr., in particolare, BIGIAVI, Sulla qualità d'imprenditore del socio illimitatamente responsabile, in Riv. dir. civ., 1958, II, p. 296 ss.; BUONOCORE, Fallimento e impresa, Napoli, 1969, p. 34 ss. [torna al testo]

[19] Nel senso che la responsabilità ex art. 38 cod. civ. spetti ai rappresentanti dell'associazione, BELVISO, L'institore, cit., p. 269; BIANCA, Diritto civile, cit., p. 360; COLUSSI, voce Impresa collettiva, cit., p. 6; EROLI, Le associazioni non riconosciute, cit., p. 236 ss.; PERSICO, voce Associazioni non ricosciute, in Enc. dir., Milano, 1958, p. 892; RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1994, p. 213; RUBINO, op. cit., p. 252 ss. In giurisprudenza, tra le altre, Cass. 22 luglio 1981, n. 4710, in Rep. Foro it., voce Associazioni e fondazioni, n. 10; Cass. 26 febbraio 1985, n. 1655, in Foro it., 1985, I, c. 2672; Cass. 18 settembre 1993, n. 9589, cit. [torna al testo]

[20] In questo senso, per tutti, OPPO, L’impresa come fattispecie, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 108 ss., ora anche in Scritti giuridici, Padova, 1992, p. 254 ss. In giurisprudenza, tra le altre, Cass., 18 settembre 1989, n. 9589, cit.; ; Cass., 3 aprile 1987, n. 3229, in Fallimento, 1987, p. 1045; Cass., 12 aprile 1984, n. 2359, in Giur. comm., 1984, II, p. 663. [torna al testo]

[21] Cfr., in particolare, BUONOCORE, Fallimento e impresa, cit., p. 34 ss. [torna al testo]

[22] Cfr. GATTI, op. cit., p. 125. [torna al testo]

[23] Cfr. CAMPOBASSO, Associazioni e attività di impresa, cit., p.593. [torna al testo]

[24] Cfr., per le prime, l'art. 151 l. fall.; per i secondi, l'art. 36 Reg. n. 2135/87/CEE e l'art, 9 d. lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Sul fallimento delle cooperative e dei GEIE cfr., in generale, BUONOCORE, Diritto della cooperazione, Bologna, 1997, p. 353 ss.; MARASA’, Crisi dell’impresa mutualistica e responsabilità dei partecipanti, in Contratti associativi e impresa, cit., p. 183 ss.; MASI, Il gruppo europeo di interesse economico, Torino, 1994, p. 147 ss.; RACUGNO, La responsabilità dei soci nelle cooperative, Milano, 1983, p. 103 ss. [torna al testo]

[25] Nel senso che il fine non lucrativo delle associazioni dovrebbe suggerire di limitare la ricerca dei presuposti dell'analogia nell'ambito delle disposizioni concernenti le cooperative e i GEIE, cfr. CAMPOBASSO, Associazione e attività di impresa, cit., p. 593. [torna al testo]

[26] Cfr. MARASA', Crisi dell'impresa mutualistica, cit., p. 192. BUONOCORE, Diritto della cooperazione, cit., p. 356, il quale evidezia anche che, nella prospettiva del legislatore storico, la sottrazione al fallimento dei soci di cooperative potrebbe corrispondere anche alla volontà di escludere dalla procedura le classi meno abbienti; con riferimento al GEIE, MASI, Il gruppo europeo, cit., p. 151, per il quale lo scopo non lucrativo del Gruppo costituisce una delle possibili ragioni della sottrazione al fallimento dei suoi partecipanti, alla quale devono aggiungersi l'assenza di poteri gestori in capo a questi ultimi in quanto tali, nonché la difficoltà di coinvolgere in una procedura nazionale soggetti appartenenti a Paesi diversi. [torna al testo]

[27] Cfr, al proposito, GATTI, op. cit., p. 121; PELLEGRINO, op. cit., p. 127. [torna al testo]

[28] Cfr. COLUSSI, op. cit., p. 6; FERRARA Sr., Le persone giuridiche, cit., p. 441; FIENGO, op. cit., p. 160; PELLEGRINO, op. cit., p. 126; PERSICO, op. cit., p. 892; SATTA, Diritto fallimentare, Padova, 1990, p. 29. [torna al testo]

[29] RESCIGNO, Manuale, cit., p. 213. [torna al testo]

[30] COLUSSI, op. cit., p. 6; PASTERIS, Fallimento dell'associazione non riconosciuta e responsabilità di coloro che hanno agito per essa, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 489 ss.; PERSICO, op. cit., p. 892 [torna al testo]

[31] Cfr. sul punto GALGANO, Il fallimento delle società, in Tratt. di dir. comm. e dir. pubbl. dell'econ., cit., X, 1988, p. 78 ss. [torna al testo]

[32] Cfr. FARENGA, Associazione, società, impresa, cit., p. 40 ss. [torna al testo]

[33] Cfr. GALGANO, Delle persone giuridiche, nel Commentario al codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1969, p. 191. [torna al testo]

[34] Con riferimento alle associazioni riconosciute, Cfr. F. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit. p. 216; F. FERRARA Sr., op. cit., p. 288. Nel senso che gli amministratori di associazione siano tenuti a rispondere verso i terzi per gli illeciti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, similmente a quanto previsto dall'art. 2395 c.c. per gli amministratori di s.p.a., M. BASILE, Gli enti di "fatto", in Tratt. di dir. priv. diretto da Rescigno, 2, Torino, 1982, p. 333. [torna al testo]

[35] Nel senso che il curatore fallimentare sia legittimato ad esperire l’azione di responsabilità contro gli amministratori di un’associazione cfr. Trib. Padova, 24 novembre 1993, in Nuova giur. civ. comm., 1995, p. 866. La pronuncia si riferisce peraltro all’azione spettante all’associazione per i danni ad essa arrecati dagli amministratori. [torna al testo]

[36] Questo approccio è seguito dal legislatore francese, che in caso di ammissione ad una procedura concorsuale di una personne morale avente ad oggetto l'esercizio di attività economiche, chiama gli amministratori che siano responsabili delle perdite a ripianare il danno arrecato al patrimonio dell'ente - l. 13 luglio 1967, n. 67-563. Per un raffronto tra la disciplina francese e quella italiana FUSARO, I fallimenti nel settore <<non profit>>, e la repressione degli <<abusi>>, confronto con il modello francese, in Riv. soc., 1998, p. 1259 ss. [torna al testo]



Didascalie

Testa di guerriero proveniente da un gruppo acroteriale.

Faleri Veteres. Tempio dei Sassi Caduti. Antefissa fittile (V sec.a.C.)

Maschera di demoni in terracotta. (Museo Faina, Orvieto)

Faleri Veteres. Tempio dei Sassi Caduti. Antefissa fittile (V sec.a.C.)

Maschera di demone in terracotta. (Museo Faina, Orvieto)


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