Misure di prevenzione e 
procedimenti concorsuali: 
gli ultimi sviluppi della giurisprudenza
Girolamo Bongiorno

* L’articolo riproduce il testo della relazione all’incontro di studio sul tema “Le misure di prevenzione patrimoniali”, organizzato a Frascati nei giorni 25/27 febbraio 1999 dal Consiglio Superiore della Magistratura.


Legge antimafia e procedure concorsuali: continua Il conflitto tra i giudici penali e quelli addetti ai fallimenti

1.  Una errata interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 19 maggio 1994 (la massima, pubblicata in Fallimento, 1994, 804 segg., non e’ molto chiara e può indurre in equivoco i lettori disattenti) ha portato alcuni tribunali penali ad affermare che i giudici della Consulta hanno negato ai creditori qualsiasi forma di tutela nell’ipotesi di confisca dei beni ex legge 31 maggio 1965, n. 575 (modificata dalla legge 13.9.1982, n. 644). Ma, a ben guardare, ci si accorge che le cose non stanno esattamente cosi’.
La Corte di appello di Palermo nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo (promosso dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato contro il Fallimento del Salone del Mobile del 2000) aveva sollevato la questione di legittimità’ costituzionale della legge 575 del 1965 in relazione all’art. 24 Cost., nella parte in cui non è previsto che nell’ambito del procedimento per misure di prevenzione i terzi creditori del soggetto proposto possano ottenere tutela giuridica satisfattoria dei diritti vantati sui beni sequestrati o comunque definitivamente confiscati. Segnatamente era stato chiesto alla Corte costituzionale di suggerire quelle tecniche di tutela che potessero assicurare ai terzi di buona fede di soddisfare le proprie ragioni creditorie nei confronti di una impresa fallita i cui beni erano stati assoggettati a sequestro ex legge anfimafia. Correttamente i giudici della Consulta hanno osservato che soltanto un intervento legislativo potrebbe porre rimedio a tale deficienza e che pertanto “destinatario della richiesta avanzata dal giudice a quo non potrebbe essere altri che il legislatore, non certo questa Corte”. Forse non sarebbe stato necessario sollevare la questione di costituzionalità atteso che, diversamente da quanto afferma una isolata sentenza del Tribunale Fallimentare di Palermo dell’ormai lontano 1989 (sentenza n. 972), la legge non prevede affatto che le pretese dei terzi creditori di imprese mafiose debbano essere sottoposte al vaglio del tribunale penale, nell’ambito unitario del procedimento di prevenzione.
Tant’è che, correttamente, il Tribunale di Palermo (Sezione Misure di Prevenzione) con decreto depositato il 2 gennaio 1996 (nel procedimento n.81/94 R.M.P. nei confronti di Ienna Giovanni) ha precisato che “l’attuale normativa in materia di misure di prevenzione non ammette, nell’ambito del procedimento per l’applicazione di una delle misure patrimoniali previste dalla L. 575/65, alcun tipo di tutela giuridica per i terzi creditori del proposto ... e quindi la possibilità di soddisfare le loro pretese sul bene oggetto della proposta”. Tuttavia, i medesimi giudici hanno ad un tempo precisato che “resta pertanto impregiudicato, ovviamente, il diritto di chiedere al giudice dell’esecuzione civile di far valere le pretese in questione, una volta che si sia addivenuti ad una pronuncia definitiva di confisca e, a seguito del mancato adempimento dei propri obblighi da parte del soggetto proposto, sia maturata la possibilità di valersi delle garanzie reali da cui sono assistiti i diritti di credito”.
A ben guardare non occorre nessuna nuova norma di legge per consentire al creditore di procedere esecutivamente sui beni oggetto di sequestro o di confisca, tanto più quando si tratta di creditori privilegiati, che abbiano acquisito un diritto reale di garanzia in data certa, anteriore all’inizio del procedimento per misure di prevenzione.
Su questo delicato problema negli ultimi anni si è formata una giurisprudenza (ormai consolidata) che consente ai creditori ipotecari di procedere esecutivamente sui beni sequestrati ex legge antimafia (avvalendosi degli strumenti previsti dagli artt. 682, 2° comma, cod. proc. civ., 158 disp. att. cod. proc. civ., 498 cod. proc. civ. e 547 ultimo comma cod. proc. civ.) ovvero confiscati (artt. 602 e segg. cod. proc. civ. e art. 510 cod. proc. civ.). I giudici nei tribunali civili tendono ad escludere che l’acquisto del bene confiscato in capo allo Stato avvenga a titolo originario; e ciò sulla considerazione che quando il diritto del prevenuto sia ridotto e compresso dai diritti che terzi possano vantare sulla cosa, per realizzare il fine specifico della misura di sicurezza è sufficiente privare il prevenuto dei residui diritti che egli ha sul bene confiscato senza necessità di sacrificare anche i diritti che sulla cosa hanno i terzi, la cui tutela, oltre che in un generale precetto dell’ordinamento giuridico, trova  dunque una particolare giustificazione nella inutilità del sacrificio dei loro diritti sulla cosa per il perseguimento dei fini propri della confisca. Questo principio venne affermato per la prima volta dalla Suprema Corte con sentenza del 20.12.1962 (Stringari, in Giust.pen., 1962, II, 106) ed è stato ribadito dai medesimi Giudici, con specifico riferimento alla legge n. 646 del 1982, con decreto n. 1103/1987 reso nel procedimento n. 44415/86 contro Greco Michele, Salvatore ed altri; anche in questa occasione è stato precisato che “la confisca nel sistema delle misure di prevenzione concerne i beni di cui i proposti hanno la disponibilità e non può incidere sui diritti autonomi dei terzi”. Al riguardo si veda inoltre la sentenza della I sezione penale della Cassazione del 21 gennaio 1992, n.250 (in Riv.pen.ec., 1992, 159 segg.), dove si legge che “il provvedimento di confisca realizza... la sola traslazione del diritto di proprietà dall’indiziato allo Stato senza operare alcuna trasformazione della natura dei diritti dei creditori che potranno farsi valere, nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento, nei confronti dello Stato, successore a titolo particolare del bene”. E si confrontino ancora Cass., sez. I, 8 luglio 1991, n. 3117 e Cass., Sezioni Unite, 18 maggio 1994, n. 353, in Cass.pen. 1995, p.525, entrambe relative a sequestro di libretti bancari costituiti in pegno. Peraltro una interpretazione restrittiva dell’articolo 2 ter non trova alcun fondamento negli scopi perseguiti dalla legge n. 646 del 1982, in quanto la confisca è volta a privare il soggetto mafioso della disponibilità dei suoi beni e non già a sanzionare, colpendoli nelle garanzie acquisite, terzi incolpevoli di buona fede. In caso contrario si stravolgerebbe uno dei principi fondamentali sui quali si basa il nostro ordinamento: la tutela della buona fede e dell’affidamento.
2. Non va tuttavia trascurato che l’Amministrazione Finanziaria dello Stato è stata sempre di contrario avviso. Ritiene, infatti, l’Erario che “la confisca dei beni portata dalla Legge Rognoni - La Torre contro i profittatori della delinquenza mafiosa... travolge certamente tutte le aspettative che i terzi creditori chirografi fondano sul bene confiscato”, dal momento che essa può essere assimilata alla confisca dei beni “introdotta con la legislazione contro il fascismo emanata tra il 1944 e il 1946”, laddove i beni oggetto del provvedimento ablativo erano destinati a “contribuire alla refusione del danno cagionato alla collettività dei cittadini italiani che lo Stato giuridicamente riassume e rappresenta”. Da qui il carattere di sanzione civilisfica attribuito dall’Amministrazione delle Finanze alla confisca della legge anfimafia ed il correlativo postulato che “l’acquisizione al patrimonio dello Stato avviene a titolo originario”, con le intuibili implicazioni concrete che tale affermazione comporta. A questa interpretazione è stato autorevolmente obiettato che la confisca introdotta dalla legge anfimafia non è affatto “ablativa di qualsiasi concorrente ragione di terzi sui beni del mafioso”; per vero, mentre la misura patrimoniale prevista contro i membri del governo fascista ed i gerarchi del fascismo, colpevoli “di aver annullato le garanzie costituzionali e compromesse e tradite le sorti del paese condotto alla catastrofe” (così Cass. 10.12.1946, in Foro pen. 1947; Cass. 18.6.1947 in Giust. pen. 1947, II, 740), in effetti si atteggia come “sanzione civile specifica” (dal momento che i beni oggetto deI provvedimento ablativo sono destinati a “contribuire alla rifusione del danno cagionato alla collettività dei cittadini italiani che lo Stato giuridicamente riassume e rappresenta”), con la confisca antimafia di cui alla legge 575 del 1965 lo Stato non intende affatto ristorare la collettività dei cittadini dei danni economici cagionati dal soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, ma soltanto sottrarre a quest’ultimo i beni che egli abbia acquisito illecitamente, e più precisamente, i diritti che egli ha ancora su di essi, fattore di potenziamento delle associazioni mafiose e incentivo alla commissione di future attività criminose, con immanente pericolo per la collettività (Relazione al d.d.l. 2982/81).
La tutela dei diritti dei terzi creditori (privilegiati e chirografari) è peraltro perfettamente coerente con i principi fondamentali del nostro sistema civilistico in materia di responsabilità patrimoniale, dove il rapporto obbligatorio non è soltanto di natura personale. A tale proposito va ricordato che la tesi sostenuta dall’Avvocatura dello Stato, e cioè che la confisca sia ablativa dei diritti sui beni dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, è in netto contrasto con quanto sostenuto da oltre trent’anni dalla Suprema Corte (tra le più antiche v. Cass. 20.12.1962, cit.; Cass. 4.5.1968, n.308, ord.; Cass. 12.12.1978, n. 3730, ord.; Cass. 8.4.1986, n.930), e cioè che il provvedimento ablativo non può pregiudicare i diritti dei terzi di buona fede. Con specifico riferimento alla confisca dei beni intestati a soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, quest’ultimo principio è stato riaffermato dalla Suprema Corte con decreto della I sezione penale del 16.9.1987, nel procedimento contro Greco Salvatore ed altri.
Si legge testualmente nella motivazione del decreto che “la confisca nel sistema delle misure di prevenzione concerne i beni di cui i proposti hanno la disponibilità e non può incidere sui diritti autonomi dei terzi”. Al riguardo si veda inoltre la sentenza della I sezione penale della Cassazione del 21 gennaio 1992, n.250 (in Riv.pen.ec., 1992, 159 segg.), dove si legge che “il provvedimento di confisca realizza... la sola traslazione del diritto di proprietà dell’indiziato allo Stato senza operare alcuna trasformazione della natura dei diritti di credito che potranno farsi valere, nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento, nei confronti dello Stato, successore a titolo particolare del bene”. E si confrontino ancora Cass., sez. I, 8 luglio 1991, n.3117 e Cass., Sezioni Unite, 18 maggio 1994, n.353, in Cass.pen. 1995, p. 525. Alla base di queste decisioni sta la considerazione che la confisca dei beni prevista dalla legge 648/82 costituisce una misura di prevenzione generale e speciale. Per vero essa si preoccupa soprattutto di colpire le forme di reimpiego pulito di capitali di illecita provenienza; tant’è che la legge 13 settembre 1982, n.646 (integrativa della legge 31.5.1965, n.575) ha voluto evitare che gli associati di mafia potessero continuare a disporre di ingenti somme (provenienti dal riciclaggio di denaro sporco in attività formalmente lecite) e di beni anch’essi di provenienza illecita. Al riguardo nella richiamata sentenza del 20.12.1962 i Giudici della Suprema Corte hanno chiarito che “la presunzione di pericolosità che giustifica la confisca ... inerisce non alla cosa in sé, ma alla relazione in cui essa si trova con il criminale”. Ciò significa che quando il diritto del criminale sia ridotto e compreso da altri diritti che i terzi possono vantare sulla cosa sequestrata, “per realizzare il fine specifico della misura di sicurezza è sufficiente privare (il criminale) dei residui diritti che egli ha sul bene confiscato, senza necessità di sacrificare anche i diritti che sulla cosa hanno i terzi, la cui tutela oltre che in un generale precetto dell’ordinamento giuridico,  trova dunque  una particolare giustificazione nella inutilità del sacrificio dei loro diritti sulla cosa per il perseguimento dei fini propri della confisca” (così testualmente la Cassazione nella decisione sopra richiamata). Peraltro una interpretazione restrittiva non trova alcun fondamento negli scopi perseguiti dalla legge 646/82, in quanto la confisca a seguito di condanna per il reato di associazione di tipo mafioso è volta a privare il criminale della disponibilità dei suoi beni e non già a sanzionare, colpendoli nelle garanzie acquisite, i terzi incolpevoli. In caso contrario si stravolgerebbe una delle regole fondamentali sulle quali si basa il nostro ordinamento, che è quella della tutela della buona fede. Va a questo punto avvertito che le considerazioni su esposte sono state in più occasioni recepite dal Tribunale Penale di Palermo allorché ha ritenuto che “il provvedimento ablativo non può pregiudicare i diritti dei terzi” (così nel menzionato decreto di confisca del 16.4.1984 - procedimento n.66/83 nei confronti di Rosario Spatola); e ancora: “... in applicazione del principio più volte affermato da questa sezione del Tribunale di far salvo in tale caso i diritti dei terzi, la disposta confisca non può che avere ad oggetto l’eventuale residuo attivo risultante dalla liquidazione dei beni ritenuti acquisiti con mezzi finanziari di illecita provenienza. Con riguardo a tali beni deve di conseguenza essere disposta la revoca del sequestro emesso da questo Tribunale ...” (decreto confisca del 28.3.1986 C/G. Alduino).
Si veda ancora il decreto reso dal Trib. Ragusa il 31.1.1992 nel procedimento c/ Gambino Gaspare. Vanno infine segnalate le recenti sentenze n.2724/92 (28.11.1992); n.2292/95 (30.6.1995); n.2293/95 (30.6.1995) rese dal Tribunale Civile di Palermo in tre giudizi promossi dal Ministero delle Finanze contro la Cassa Centrale di Risparmio V.E.. In siffatte decisioni tra l’altro si legge che “il provvedimento di sequestro è finalizzato all’esecuzione della successiva confisca, che ha carattere sanzionatorio e preventivo al contempo, proponendosi di colpire coloro i quali abbiano costituito illecitamente un patrimonio immobiliare e di sottrarre all’effettivo proprietario - quale dunque che sia la titolarità formale e nonostante, quindi le interposizioni fittizie in favore di terzi, persone fisiche o società - quei beni che a loro volta costituirebbero ulteriore incentivo per attività illecite. Non può, tuttavia, non rilevarsi che un decreto così concepito e voluto dal legislatore non può pregiudicare in alcun modo i diritti dei terzi i quali siano del tutto estranei alle attività illecite dell’individuo soggetto a misure di prevenzione”.
Dunque, dopo il Tribunale Penale di Palermo, anche quello Civile si è pronunciato in subiecta materia, ribadendo il principio della inopponibilità del provvedimento di sequestro e/o confisca ai terzi creditori in buona fede.
Identico principio è stato affermato dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n.293/95 dell’11.11.1995 (Min. Finanze c/ Banco di Sicilia).
Inoltre il Tribunale Fallimentare di Palermo con sentenza n.3072/91 del 11.10/11.12.1991  (giudizio promosso dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato c/ Fallimento SO.CO.PA) ha affermato che “il bene confiscato non può dirsi acquisito dallo Stato a titolo originario, con la conseguenza che non solo lo Stato non può vantare diritti di portata più ampia, di quelli vantati in precedenza dal titolare ma anche la validità e l’efficacia dei diritti assunti dallo Stato dipendono dalla validità ed efficacia dei diritti del titolare precedente. All’assunzione del bene o del diritto da parte dello Stato consegue quale effetto diretto l’assunzione da parte dello Stato del bene o del diritto nelle sue componenti positive e negative”.
E la Corte di Appello Civile di Palermo, con sentenza n.614/94, resa sotto le date 21.1/27.4.1994 (nel  giudizio  promosso dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato c/ il Fallimento della SOCOPA s.r.l.) ha ancora ribadito il principio che la confisca ex legge antimafia non può pregiudicare in alcun modo i diritti dei terzi estranei alle attività illecite delle persone soggette a misure di prevenzione. Questa importante sentenza della Corte di Appello di Palermo è stata recentemente confermata dalla Suprema Corte con la decisione 3.7.1997 n.5988 (per la verità un po’ ermetica e spesso incomprensibile). Va infine considerato che la Corte di appello civile di Palermo qualche anno addietro si è pronunciata per la prima volta sulla possibilità per una banca di procedere all’espropriazione forzata dei beni sequestrafi e/o confiscati ex legge antimafia, e in precedenza ipotecati a garanzia di crediti vantati dalla banca medesima. Si tratta precisamente della sentenza n. 826/96 del 15 gennaio 1996, resa nel giudizio di appello promosso dal Ministero delle Finanze contro la Sicilcassa; con tale decisione i Giudici della Corte palermitana, hanno confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva riconosciuto alla Sicilcassa il diritto di espropriare gli immobili sequestrati e poi confiscati a tal Francesco Parmelli Schifano. E’ appena il caso di segnalare che l’orientamento assunto dalla Corte di appello è estremamente importante per le sue implicazioni di carattere giuridico; tanto più se si considera che il Tribunale Penale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 30 giugno 1995, depositato il 2 gennaio 1996 (emesso a conclusione del procedimento per misure di prevenzione n. 81/94 nei confronti di Ienna Giovanni) ha radicalmente mutato l’orientamento in precedenza seguito dalla medesima Sezione nel procedimento nei confronti di Sansone Gaetano e Sansone Giuseppe e in quello nei confronti di D’Agati Giovanni.
Ed infatti i giudici penali questa volta hanno correttamente interpretato la pronuncia della Corte costituzionale n.190 del 19 maggio 1994 e, anziché rigettare le domande proposte da alcuni creditori nel procedimento per misure di prevenzione (come si era verificato nei procedimenti contro Sansone e D’Agati), hanno dichiarato inammissibile l’intervento volontario da essi spiegato, motivando che “l’attuale normativa in materia di misure di prevenzione non ammette, nell’ambito del procedimento per l’applicazione di una delle misure patrimoniali previste dalla L. 575/65, alcun tipo di tutela giuridica per i terzi creditori del proposto”.
Va tenuto presente che, sempre nella motivazione del decreto, è stato precisato che la richiesta dei creditori di riconoscimento dell’efficacia dei titoli di credito nei confronti del prevenuto “e dunque la possibilità di soddisfare le loro pretese sul bene oggetto della proposta, anche nel caso che il bene venga avocato al patrimonio dello Stato”, possono invece attuarsi al di fuori del procedimento di prevenzione. I medesimi Giudici hanno conseguentemente osservato che “resta pertanto impregiudicato, ovviamente, il diritto di chiedere al giudice dell’esecuzione civile di far valere le pretese in questione, una volta che si sia addivenuti ad una pronuncia definitiva di confisca e, a seguito del mancato adempimento dei propri obblighi da parte del soggetto proposto, sia maturata la possibilità di valersi delle garanzie reali da cui sono assistiti i diritti di credito”.
3.  I principi appena affermati assumono particolare rilievo quando il prevenuto svolga attività imprenditoriale e, anteriormente o in pendenza del procedimento per misure di prevenzione, venga dichiarato fallito.
Nella prima ipotesi (dichiarazione di fallimento che preceda il sequestro ex legge antimafia) il curatore ha il diritto di trattenere i beni, amministrarli, liquidarli e soddisfare i creditori, ignorando la pendenza della procedura per misure di prevenzione. In questi casi l’acquisizione da parte dello Stato rimane limitata ai beni o al ricavato della liquidazione che a conclusione della procedura concorsuale, dovessero residuare dopo la soddisfazione di tutti i creditori concorrenti. Ed infatti, una volta che i beni del prevenuto siano stati acquisiti all’attivo del fallimento e quindi sottratti alla effettiva disponibilità della persona implicata in fatti criminosi, è stato pienamente raggiunto lo scopo che si prefigge la legge n.575 del l965: evitare che la persona nei cui confronti è stato iniziato il procedimento per misure di prevenzione possa continuare a disporre, direttamente o indirettamente, dei beni che siano il frutto di attività illecite o che risultano reimpiegati in queste attività. Ed il curatore del fallimento, sotto il continuo controllo del giudice delegato alla procedura concorsuale, assicura certamente che i beni non vengano utilizzati dal mafioso fallito (in tal senso v. Trib. Pen. Palermo, sez. Misure Prevenzione 16.4.1984, decreto n. 66/83 reso nel procedimento c/ Rosario Spatola; Trib. Pen. Palermo 18.2.1986, ordinanza n. 96/86 resa nel procedimento nei confronti di Pilo Giovanni; Trib. Pen. Palermo, sez. Misure Prevenzione 28.3.1986, decreto reso nel procedimento n. 222/85 R.M.P. nei confronti di Alduino Giovanni; Trib. Palermo 4.6.1986, decreto reso nel corso del fallimento n. 286/85 di Nicoletti Vincenzo; Trib. Palermo 29.10.1986, decreto n. 79/86 reso nel procedimento n. 575 c/ Di Trapani Francesco; Trib. Palermo 11.12.1991, sentenza resa nel giudizio tra Amm. Fin. dello Stato e Fallimento SO.CO.PA.; Trib. Agrigento 26.8.1997, ordinanza n. 45/97 resa nel procedimento nei confronti del fallito Gerlando Piparo).
4.  Più delicato è il problema quando il fallimento venga dichiarato dopo l’inizio del procedimento per misure di prevenzione ma prima che sia intervenuta una pronuncia definitiva di confisca. Si sostiene infatti che in questi casi i beni sono usciti dal patrimonio del prevenuto, con la conseguenza che il c.d. “pignoramento generale”, correlativo alla sentenza dichiarativa, può afferire soltanto ai beni che si trovano nel patrimonio del fallito al momento della dichiarazione giudiziale dello stato d’insolvenza. Ma non sembra che questa opinione possa essere condivisa.
E’ infatti proprio nel fallimento che il fenomeno della responsabilità-garanzia (art.2740 cod. civ.) trova la sua più completa manifestazione attraverso lo spossessamento dell’imprenditore insolvente e la conseguente sostituzione degli organi della procedura nella attività di gestione dei suoi beni, in vista della loro liquidazione; e va altresì considerato che dopo la dichiarazione di fallimento vengono acquisiti all’attivo tutti indistintamente i beni che appartengono al debitore, anche se non si trovano nella sua materiale disponibilità. Pertanto se, in seguito al sequestro ex legge antimafia e prima della confisca definitiva, viene dichiarato il fallimento del prevenuto, il curatore ha il diritto di pretendere dall’amministratore giudiziario la consegna dei beni appartenenti al prevenuto fallito, al fine di custodirli, amministrarli e liquidarli. L’eventuale residuo sarà restituito all’amministratore giudiziario.
5. Discorso diverso va fatto nell’ipotesi che la dichiarazione del fallimento intervenga dopo che il patrimonio del prevenuto sia stato definitivamente confiscato. In questi casi il curatore non potrà, sotto alcun profilo, acquisire all’attivo del fallimento beni che ormai non rientrano più nel patrimonio responsabile del prevenuto-fallito; tali beni, infatti, sono stati devoluti definitivamente allo Stato e sfuggono all’apprensione da parte del curatore. Cosicché l’attivo del fallimento sarà costituito soltanto dai beni che siano sfuggiti al provvedimento di confisca in quanto ritenuti di provenienza lecita. Soltanto su tali beni potranno soddisfarsi i creditori del prevenuto fallito.
6.  In questi ultimi tempi i tribunali penali hanno improvvisamente mutato orientamento, impartendo agli amministratori dei beni sequestrati ex legge antimafia precise istruzioni dirette ad impedire che i beni “frutto di attività illecite” vengano acquisiti dai curatori di fallimenti di imprenditori sottoposti a misure di prevenzione. La reazione dei giudici addetti ai tribunali fallimentari ha dato origine ad un singolare quanto accanito contenzioso tra curatori di fallimenti di imprenditori assoggettati a misure di prevenzione e amministratori giudiziari di beni sequestrati ai medesimi imprenditori ex legge n. 375 del 1965. In concreto le liti sono insorte sotto forma di opposizione allo stato passivo, proposte da amministratori giudiziari che si erano visti rigettare le domande di rivendica avanzate in sede fallimentare; altre volte gli amministratori giudiziari si sono addirittura opposti alla sentenza dichiarativa di fallimento, assumendo che in pendenza di procedimento ex legge antimafia non è ammissibile la dichiarazione giudiziale di insolvenza del prevenuto. Non mancano infine provvedimenti con i quali i giudici delegati a fallimenti di imprenditori sottoposti a misure di prevenzione hanno ordinato agli amministratori giudiziari, ai sensi dell’art.25 L.F., di mettere a disposizione del curatore i beni sequestrati e da essi amministrati. Ma a tali ordinanze gli amministratori giudiziari, di concerto con il tribunale penale, sono soliti rispondere ... picche!
7.  In questo stato di cose recentemente la Suprema Corte (Sez. I penale) con sentenza n. 1947 del 22 aprile 1998 ha affermato alcuni principi alquanto discutibili. Si legge, tra l’altro, nella sentenza n. 1947 del 1998 che “la confisca comporta l’acquisizione a titolo originario del bene al patrimonio dello Stato” e che tale provvedimento, una volta divenuto definitivo, “verrebbe ad essere vanificato se il bene oggetto della confisca fosse stato acquisito alla massa fallimentare allo scopo di soddisfare le ragioni dei creditori del fallito”.
La Suprema Corte, sempre nella medesima sentenza ha osservato che “i creditori del fallito non possono vantare pretese sui beni sottoposti a sequestro nel corso di procedimento di prevenzione, atteso che detti beni, a seguito del disposto sequestro, sono stati sottratti alla disponibilità del fallito e, quindi, non possono entrare a far parte della massa fallimentare, destinata a soddisfare i diritti dei creditori stessi”. A riprova dell’esattezza di questa affermazione viene tralaticiamente richiamato quanto avrebbero detto (ma in realtà non hanno mai detto) i giudici della Consulta nell’ormai famosa sentenza n. 190 del 1994 e cioè che per i terzi creditori del proposto non vi sarebbe “possibilità di ottenere tutela giuridica satisfattoria delle loro pretese sui beni assoggettati al procedimento di confisca”. Sulla base di queste premesse la Cassazione penale ha ritenuto di affermare che “la procedura di prevenzione deve essere considerata prioritaria rispetto a quella fallimentare, tanto più che la posizione dei creditori in buona fede dell’azienda appartenente ai proposti dichiarati fallito può essere tutelata anche mediante la procedura di prevenzione. Infatti, ai sensi del 1° comma dell’art. 2 septies L.5 75/1965, è riconosciuta all’amministratore dei beni, con l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato, la facoltà di compiere attività di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi, dovendosi intendere per terzi non solo i titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sui beni in sequestro, ma anche quei soggetti che in buona fede vantino pretese creditorie nei confronti dell’azienda appartenente ai proposti dichiarati falliti”.
Si legge ancora nella motivazione della sentenza che se il curatore del fallimento del prevenuto dovesse utilizzare i beni sequestrati per soddisfare i creditori, si potrebbe verificare che, a chiusura della liquidazione, l’eventuale residuo attivo verrebbe restituito dal curatore al prevenuto “che in tal modo si avvantaggerebbe di beni acquisiti mediante lo svolgimento di attività illecite di matrice mafiosa”.
Ad evitare questo gravissimo inconveniente i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che i curatori dei fallimenti di imprenditori sottoposti a misure di prevenzione, “attesa la impossibilità che i beni sequestrati possano essere acquisiti alla massa fallimentare”, si dovrebbero astenere dal compiere ogni attività connessa al loro ufficio di curatori “che possa interferire sulla custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati” all’imprenditore fallito. Sicché l’amministratore giudiziario, sotto la direzione del giudice penale, delegato al procedimento per misure di prevenzione, verrebbe a sostituirsi a tutti gli effetti agli organi preposti al fallimento, provvedendo alla soddisfazione di “quei soggetti che in buona fede vantino pretese creditorie nei confronti dell’azienda appartenente ai proposti dichiarati falliti”.
Un’autentica rivoluzione copernicana, dunque, atteso che i principi fondamentali che da sempre hanno regolato i criteri per la soddisfazione dei creditori, nel rispetto dei diritti di prelazione e della par condicio vengono sovvertiti: vengono infatti privilegiati, su tutti, i creditori che l’amministratore giudiziario ed il giudice penale riterranno in “buona fede” e, come tali, meritevoli di tutela. Sicchè il criterio della buona fede finisce col sostituirsi alle tradizionali regole sulla par condicio ed all’ordine dei privilegi, così come previsto dal codice civile.
8.  Va subito detto che i principi recentemente enunciati dalla Corte di cassazione penale non sono stati affatto condivisi dal Tribunale Fallimentare di Palermo che, con una sentenza resa qualche mese addietro (n.4056/98 del 18.12.1998) ha ritenuto innanzitutto che il sequestro di un complesso di beni appartenenti ad un soggetto sottoposto a procedimento per misure di prevenzione non è ostativo alla successiva dichiarazione di fallimento. Nell’affrontare il problema della “sede processuale nella quale far valere le aspettative di tutela dei creditori” i Giudici di Palermo hanno chiarito l’esatto significato della sentenza della Corte costituzionale (n. 190 del 9.5.1994); al riguardo hanno precisato che la Consulta si era limitata a prendere atto che nell’ambito del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31.5.1965, n.575, i creditori non possono esercitare alcuna azione a tutela dei propri diritti, e quindi non aveva affatto escluso che, al di fuori del procedimento, i creditori possano egualmente trovare tutela giurisdizionale. In ordine alla preoccupazione manifestata dalla Suprema Corte che il fallito, una volta tornato in bonis, possa acquistare la piena disponibilità dei beni eventualmente residuati dal riparto fallimentare, anche se di provenienza illecita, il Tribunale di Palermo ha osservato che “la tesi non è affatto convincente e va conseguentemente disattesa, giacché in questi casi, una volta intervenuta la confisca dei beni, il residuo della ripartizione dell’attivo fallimentare non tornerebbe nel potere del fallito, bensì sarebbe introitato nel patrimonio dello Stato per effetto della intervenuta confisca”. Nella motivazione della sentenza si legge ancora che “l’esigenza di sottrarre la disponibilità dei beni al mafioso potrebbe essere assolta egualmente bene dagli organi fallimentari, la cui attività è dettagliatamente disciplinata dalla legge con la previsione, tra l’altro, di una fase endoprocedimentale di accertamento del passivo, retta dal principio inquisitorio ed alla quale procede, “assunte le opportune informazioni”, il Curatore sotto la direzione del Giudice Delegato, onde i lamentati pericoli di abusi e speculazioni da parte del prevenuto o di terzi verrebbero ad essere esclusi o, comunque, sensibilmente attenuati. Ed è indubbio che nell’impianto della legge n. 575/1965 non si rinvengono norme regolatrici dell’attività dell’Amministratore giudiziario analoghe a quelle contenute nella normativa fallimentare. La asserita prevalenza della pretesa statuale ad evocare a sé il patrimonio illecitamente costituito rispetto all’esigenza di tutela dei diritti dei terzi in buona fede è stata fondata dagli attori anche sulla base della natura giuridica della confisca ex legge n. 575/1965, la quale, spiegando finalità preventive ed al contempo sanzionatorie-afflittive, costituirebbe un modo di acquisto della proprietà da parte dello Stato a titolo originario, quale espressione del potere sovrano della collettività. Epperò la qualificazione di originarietà attribuita all’acquisto da confisca” è tutt’altro che pacifica, anzi, è stata risolutamente negata dalla Corte di Cassazione, sez. civile, la quale, in più occasioni, ha ribadito il carattere derivativo dell’acquisto, in quanto “esso non prescinde dal rapporto già esistente tra quel bene ed il precedente titolare, ma piuttosto un tale rapporto presuppone ed è volto a far venire meno, per ragioni di prevenzione e/o di politica criminale, con l’attuare il trasferimento del diritto del privato allo Stato”. Il che è a maggior ragione vero quando la confisca incide su un diritto di credito, non potendo plausibilmente sostenersi che, per effetto di essa, sorga un diritto di credito nuovo dello Stato nei confronti del terzo debitore e che possa il correlativo rapporto altrimenti spiegarsi che in ragione di un nesso di derivazione dalla precedente relazione obbligatoria, tra il medesimo debitore e l’originario creditore. Avrà luogo, conseguentemente, una mera modificazione soggettiva attiva (ex latere creditoris) dell’originario rapporto obbligatorio, riconducibile allo schema di elaborazione dottrinale della c.d. cessio legis, e che identifica propriamente la sostituzione, ex lege o per factum principis, della persona del creditore all’interno di un rapporto di obbligazione (cfr., ex plurimis, Cass. civile sez. 1,3.7.1997 n. 5988). Alle decisive considerazioni ed alle altre acute osservazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Palermo potrebbero aggiungersi queste ulteriori annotazioni:
  che la normativa antimafia non intende affatto tutelare l’interesse all’acquisizione dei beni del prevenuto al patrimonio dello Stato;
  che, dunque, l’acquisizione è una conseguenza della sottrazione, non già l’obiettivo della tutela. Con l’ulteriore implicazione che quando i beni del prevenuto vengano acquisiti all’attivo fallimentare, e quindi sottratti alla effettiva disponibilità della persona indiziata di fatti criminosi, si possono considerare pienamente realizzate le finalità che il procedimento per misure di prevenzione e la successiva confisca si prefiggono, e cioè che il prevenuto non continui a disporre, direttamente o indirettamente, dei beni che siano il frutto di attività illecite o che risultino reimpiegati in questa attività. Non va poi trascurato che i giudici addetti ai fallimenti, per la loro specifica preparazione ed informazione e per la loro grande esperienza in subiecta materia, possono assicurare, ancor meglio del giudice penale, il costante controllo sulla effettiva sussistenza dei crediti, sulla loro entità e sulle loro caratteristiche; verifica indispensabile per evitare abusi e speculazioni da parte del prevenuto o di terzi in sede di liquidazione dei beni sequestrati ex legge n.575 del 1965. Non si riesce, quindi, a comprendere il motivo della diffidenza nei confronti degli organi preposti alle procedure concorsuali. Segnatamente il curatore del fallimento, sotto la direzione del giudice delegato alla procedura concorsuale, assicura da un lato che i beni acquisiti all’attivo non vengano utilizzati dal prevenuto-fallito e, dall’altro lato, che a conclusione delle operazioni di liquidazione e di pagamento dei creditori l’eventuale residuo venga consegnato all’amministratore giudiziario per essere restituito al prevenuto ovvero destinato all’Erario, secundum eventus litis. Ma quel che più sorprende è che la Corte di cassazione penale, dopo avere, con molta determinazione, escluso categoricamente la possibilità di una tutela dei creditori del presunto mafioso sottoposto a misure di prevenzione, finisca poi col riconoscere che l’art.2 septies consente all’Amministratore Giudiziario di svolgere una vera e propria funzione tutoria delle ragioni dei terzi creditori. A quanto è dato comprendere si vorrebbe sostenere che, in pendenza di procedimento per misure di prevenzione, i creditori debbano essere soddisfatti soltanto dall’amministratore giudiziario. Ma, come è agevole rendersi conto, questa impostazione è in aperto dispregio del principio della par condicio (viene da chiedersi quali creditori l’amministratore pagherà per primi, in quale misura e con quali criteri) e presenta il rischio di favorire la commissione del reato di bancarotta preferenziale da parte dell’amministratore giudiziario (in concorso con il giudice delle misure di prevenzione?).
Senza dire che, impedendo la dichiarazione di fallimento si consentirebbe al debitore dissestato di disfarsi di quei beni (di provenienza lecita) che non sono stati sequestrati ma costituiscono anch’essi il patrimonio responsabile del prevenuto, destinato esclusivamente alla soddisfazione dei suoi creditori. La soluzione più corretta sembra allora quella di consentire la dichiarazione di fallimento anche in pendenza di procedimento per misure di prevenzione: così come il sequestro ex legge n.575/1965 non è di ostacolo all’esecuzione individuale, a maggior ragione non può impedire l’apertura e lo svolgimento dell’esecuzione collettiva.
Evidentemente ciò non significa che il sequestro antimafia venga caducato o assorbito dalla dichiarazione di fallimento, ma che i suoi effetti vengono compressi o resi temporaneamente inoperanti dal concorrente dispiegarsi degli effetti del fallimento. Questo comporta che, con l’apertura del processo di fallimento, i beni sequestrati - alla pari di tutti gli altri beni del fallito - devono essere appresi dal curatore (art. 88 L.F.) e soltanto da lui amministrati (art. 31 L.F.). Con queste ulteriori conseguenze: laddove la misura cautelare ex legge 575/1965 sia stata eseguita prima della dichiarazione di fallimento l’amministratore giudiziario dovrà consegnare al curatore i beni sequestrati costituenti il patrimonio responsabile del debitore assoggettato a misure di prevenzione; quando, invece, il fallimento sia stato dichiarato anteriormente al sequestro l’amministratore giudiziario dovrà limitarsi a chiedere (con istanza di rivendica) la consegna di quanto dovesse residuare a conclusione della procedura concorsuale. 
L’amministratore giudiziario rimarrà, in questi casi, in attesa che gli organi fallimentari procedano alla vendita dei beni (artt. 104 segg. L.F.) ed alla successiva ripartizione, in favore dei creditori ammessi, di quanto realizzato in sede di liquidazione (artt. 110 segg. L.F.). Evidentemente una volta chiuso o revocato il fallimento i beni sequestrati (non ancora venduti dal curatore) e tutto quanto dovesse residuare dopo la soddisfazione dei creditori non dovranno essere consegnati al fallito ma esclusivamente all’amministratore giudiziario oppure direttamente all’Erario, ove la confisca, nel frattempo fosse divenuta definitiva (nel medesimo senso si veda NORELLI, Misure patrimoniali antimafia, tutela esecutiva dei creditori e fallimento, in Imprenditori anomali e fallimento, Padova, 1997, pag. 343 segg.).
 

Trib. Palermo 18 dicembre 1998- Pres. Marino - Est. Antuso - Amm.ne giudiziaria dei beni della s.r.l. CO.E.SI (avv. M. Morici) c. Fall. s.r.l. CO.E.SI. (avv. G. Bongiomo)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - MISURE DI PREVENZIONE EX ART. 2 TER L. 575\1965 - OSTACOLO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.
(art. 2 ter 1. 31 maggio 1965, n. 575; art. 5 r.d. 16 marzo 1942, n. 267)

Il sequestro, ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31.5.1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), di tutti i beni del debitore non è di ostacolo alla successiva dichiarazione di fallimento.

(omisssis) L’opposizione è infondata e, per quanto di ragione, va rigettata con le statuizioni conseguenziali. Preliminarmente deve rilevarsi che nel corso del presente giudizio il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha disposto, giusta decreti del 13 e 25 maggio 1998, la confisca del capitale, delle quote e dell’intero complesso aziendale della società fallita.
Ciò posto, la questione sottoposta all’esame del Collegio con il primo motivo di opposizione investe la verifica della possibile o meno coesistenza del procedimento di prevenzione e di quello concorsuale quando la misura cautelare adottata nel corso della prima procedura riguardi l’impresa nella sua globalità, e, quindi, se possa essere dichiarato il fallimento di un’impresa il cui patrimonio, le quote ed il capitale investito siano già stati oggetto di un provvedimento di sequestro ex art. 2 bis della legge n. 575/1965. Il Tribunale, con la sentenza opposta, ha argomentato in senso affermativo in relazione alla diversità dei presupposti e delle finalità delle due procedure, tesi, questa, censurata dagli attori, sotto un duplice profilo:
 “la tutela dei diritti vantati dai terzi nei confronti della società sottoposta a sequestro può trovare il proprio soddisfacimento soltanto nell’ambito del procedimento di prevenzione”, onde la successiva apertura della procedura concorsuale si rivelerebbe priva di ogni utile effetto.
 il fallimento determina soltanto lo spossessamento dei beni da parte del fallito ma non incide sulla titolarità degli stessi, di tal che ammettere la possibilità che un soggetto sottoposto a misura di prevenzione possa essere dichiarato fallito, priverebbe di ogni effetto l’applicazione della misura, atteso che dopo l’integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie ed a seguito del riparto concorsuale, il fallito, tornato in bonis, recupererebbe la piena disponibilità dei beni eventualmente residuati, con inevitabile frustrazione dell’interesse primario ed essenziale dello Stato di punire e prevenire crimini. 
Detti rilievi non possono essere condivisi. Va, anzitutto, escluso che possa configurarsi una questione di incompatibilità tra fallimento e sequestro ex legge n. 575/65 e, tantomeno, di pregiudizialità di una procedura rispetto all’altra. Al riguardo è sufficiente delimitare l’oggetto del sequestro da un lato e delineare i presupposti della declaratoria di fallimento dall’altro. Sul piano soggettivo, l’art. 1 della L.F., nell’individuare i destinatari delle disposizioni sul fallimento, si riferisce senza dubbio agli imprenditori commerciali, e non già all’impresa in se e per se, ancorché la dichiarazione di fallimento comporti l’acquisizione alla massa di tutti i beni del fallito ed incida sui rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra quest’ultimo ed i terzi, quantunque non realizzi alcuna modificazione della titolarità dei beni medesimi. Per ciò che riguarda il presupposto oggettivo della declaratoria di fallimento, la sussistenza dello stato di insolvenza deve essere verificata sulla base del parametro di cui all’art. 5 L.F., senza che tale indagine possa in alcun modo essere influenzata dalla pendenza del sequestro se non per ragioni di mero fatto, nel senso che è verosimile che la misura cautelare possa in concreto provocare una crisi finanziaria dell’impresa se questa si reggeva, anche soltanto in parte, su capitali altrui, ovvero a causa della inevitabile perdita di affidabilità sul mercato (fornitori, committenti, ecc.) o presso il ceto bancario. E la circostanza che il sequestro possa rappresentare un factum principis che giustifichi il dissesto è del tutto ininfluente, giacché quello che rileva è la situazione oggettiva di impotenza economica funzionale ed  irreversibile dell’impresa, a prescindere dalle ragioni che l’hanno determinata (con riferimento all’insolvenza incolpevole che non preclude la dichiarazione di fallimento cfr. Cass. sez. I, 7.7.1992 n. 8271; Cass. 25.9.1990 n. 9704; Cass. 21.11.1986 n. 6856). Dall’esame delle norme degli artt. 2 ter e segg. della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni, emerge, invece, che il sequestro concerne o singoli beni (mobili, immobili, mobili registrati e crediti) o aziende ovvero, ancora, partecipazioni in società di capitali. Alla stregua di tali premesse è da escludere che il sequestro dell’intero complesso dei beni del debitore sia ostativo alla successiva dichiarazione di fallimento. Né fondatamente potrebbe assumersi l’inutilità della apertura della procedura concorsuale, attesa la possibilità di esperire le azioni revocatorie fallimentari, con il particolare regime presuntivo a tutela della par condicio creditorum. Chiarito, quindi, che il Tribunale fallimentare non è vincolato in alcun modo dal precedente sequestro ai fini della dichiarazione di fallimento (nel medesimo senso, cfr. ord. Tribunale Napoli 17.10.1996), resta da stabilire quale sia la sede processuale nella quale far valere le aspettative di tutela dei creditori, nonché la sorte della procedura concorsuale e, quindi, se debbano prevalere le ragioni dello Stato su quelle dei creditori o viceversa, oppure se sia possibile mediare e contemperare i confliggenti interessi in gioco. Tale indagine non può che avvenire alla stregua del pur lacunoso e frammentario dato positivo offerto dalle singole disposizioni dettate in tema di misure di prevenzione patrimoniali, mancando nell’impianto della legge fallimentare, risalente al 1942, regole di coordinamento idonee a porre una linea di demarcazione tra prevalenza della pretesa statuale e prevalenza delle ragioni dei terzi. Ordunque, l’art. 2 ter sopra citato attribuisce al Tribunale, anche ex officio, il potere di ordinare con decreto motivato il sequestro, prima, e la confisca, poi, dei beni dei quali il proposto può disporre direttamente o in via mediata, quando il loro valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Sia il sequestro sia la confisca possono, pertanto, incidere su diritti di soggetti (persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni) diversi da quello proposto per la misura di prevenzione oppure sottoposto al procedimento penale per i reati di cui agli artt. 416 e segg., 629, 630, 648 bis e ter cod. pen.. Il legislatore si è preoccupato della tutela dei terzi (ai quali appartengono i beni sequestrati) coinvolti dalla misura di prevenzione patrimoniale, prevedendo, al 5° comma del precitato articolo, che costoro sono chiamati dal Tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento, anche con l’assistenza di un difensore, nel termine stabilito dalla medesima A.G., a svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni ed a chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Il riferimento esplicito alla nozione di “appartenenza del bene” induce a ricomprendere nel novero dei soggetti per i quali l’ordinamento ha apprestato siffatta forma di tutela endoprocedimentale esclusivamente il proprietario, anche pro-quota, del bene ed il titolare di un diritto reale di godimento (cfr., in tal senso, ex plurimis Cass. sez. I, 9.7.1996 n. 3528; Cass. sez. VI 22.3.1994 n. 25; ID, 11.1.1994, Andricciola; Cass. 2.4.1987, Greco; Corte di Appello Palermo, sez. I, 18.12.1995; contra Cass. 4.2.1992, Nuvoletta, che ha riconosciuto il diritto ad intervenire al titolare di un diritto reale - trattasi però di pronunzia isolata). (omissis) Parimenti privo di pregio è l’assunto attore secondo il quale ove si ammettesse che un soggetto sottoposto a misura di prevenzione possa essere dichiarato fallito si finirebbe col vanificare la misura antimafia, atteso che dopo l’integrale  soddisfacimento delle ragioni dei creditori concorrenti, il fallito, una volta tornato in bonis, riacquisterebbe la piena disponibilità dei beni eventualmente residuati dal riparto fallimentare, anche se di provenienza illecita.
La tesi, seppur autorevolmente sostenuta da numerosi Autori e recentemente affermata pure dalla Suprema Corte (Cass. sez. I penale, 22/4/1998) non è affatto convincente e va conseguentemente disattesa, giacché nell’ipotesi descritta dagli opponenti ed una volta intervenuta la confisca dei beni, il residuo della ripartizione dell’attivo fallimentare non tornerebbe nel potere del fallito, bensì sarebbe introitato nel patrimonio dello Stato per effetto della intervenuta confisca. 
Avverso tale soluzione si è obiettato da parte degli opponenti che consentendo ai terzi incolpevoli di soddisfarsi sui beni oggetto della misura si finirebbe con il permettere all’indiziato di appartenenza ad una organizzazione criminale di stampo mafioso di investire il ricavato dell’attività illecita mediante l’accesso ai canali di credito e si renderebbe lo Stato stesso partecipe dell’operazione di reciclaggio. A questi rilievi la Curatela ha replicato che l’esigenza di sottrarre la disponibilità dei beni al mafioso potrebbe essere assolta egualmente bene dagli organi fallimentari, la cui attività è dettagliatamente disciplinata dalla legge con la previsione, tra l’altro, di una fase endoprocedimentale di accertamento del passivo, retta dal principio inquisitorio ed alla quale procede, “assunte le opportune informazioni”, il Curatore sotto la direzione del Giudice Delegato, onde i lamentati pericoli di abusi e speculazioni da parte del prevenuto o di terzi verrebbero ad essere esclusi o, comunque, sensibilmente attenuati.
Ed è indubbio che nell’impianto della legge n. 575/1965 non si rinvengono norme regolatrici dell’attività dell’Amministratore giudiziario analoghe a quelle contenute nella normativa fallimentare. La asserita prevalenza della pretesa statuale ad avocare a sé il patrimonio illecitamente costituito rispetto all’esigenza di tutela dei diritti dei terzi in buona fede è stata fondata dagli attori anche sulla base della natura giuridica della confisca ex legge n. 575/1965, la quale, spiegando finalità preventive ed al contempo sanzionatorie-afflittive, costituirebbe un modo di acquisto della proprietà da parte dello Stato a titolo originario, quale espressione del potere sovrano della collettività. (omissis) 
Epperò la qualificazione di originarietà attribuita all’”acquisto da confisca” è tutt’altro che pacifica, anzi, è stata risolutamente negata dalla Corte di Cassazione, Sez. Civile, la quale, in più occasioni, ha ribadito il carattere derivativo dell’acquisto, in quanto “esso non prescinde dal rapporto già esistente tra quel bene ed il precedente titolare, ma piuttosto un tale rapporto presuppone ed è volto a far venire meno, per ragioni di prevenzione e/o di politica criminale, con l ‘attuare il trasferimento del diritto del privato allo Stato”. Il che è a maggior ragione vero quando la confisca incida su un diritto di credito, non potendo plausibilmente sostenersi che, per effetto di essa, sorga un diritto di credito nuovo dello Stato nei confronti del terzo debitore e che possa il correlativo rapporto altrimenti spiegarsi che in ragione di un nesso di derivazione dalla precedente relazione obbligatoria, tra il medesimo debitore e l’originario creditore. Avrà luogo, conseguentemente, una mera modificazione soggettiva attiva (ex latere creditoris) dell’originario rapporto obbligatorio, riconducibile allo schema di elaborazione dottrinale della c.d. cessio legis, e che identifica propriamente la sostituzione, ex lege o per factum principis, della persona del creditore all’interno di un rapporto di obbligazione (cfr., ex plurimis, Cass. civile sez. I, 3.7.1997 n. 5988 ). (omissis)