MASSIMARIO DI MERITO


                                           ART. 10 L.F.

1) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 08/02/00 n.3593 – Pres. G. Briasco – Rel. G. C. De Virgiliis – Coscia
Giovanni (Avv. Tommaso Ruperto) c/ Fall. di Coscia Giovanni in proprio

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – FALLIMENTO DELLE
SOCIETÀ – FALLIMENTO DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE – DICHIARAZIONE DI
FALLIMENTO OLTRE UN ANNO DAL RECESSO – DECORRENZA DALLA DATA DI RECESSO –
ESCLUSIONE – DECORRENZA DALL’OPPONIBILITÀ AI TERZI – VALIDITÀ (artt. 10, 15 e 147 R.D. 16
marzo 1942 n. 267; artt. 2193 e 2300 c.c.) 

Anche successivamente alla sentenza Corte Cost. 12/03/99 n. 66, che ha esteso ai soci illimitatamente responsabili
di società di persone il principio sancito dall’art. 10 L.F. che esclude il fallimento dell’imprenditore che ha cessato
l’esercizio dell’impresa da oltre un anno, non è corretto identificare il dies a quo di detto termine annuale nella
data di recesso del socio dalla società, dovendosi fare riferimento alla data della sua opponibilità ai terzi.

(Riferimenti: Cass. 11045/99; decr. Trib. Roma 27/05/99 Fall. Masiflor s.n.c.)

                                           ART. 18 l.f.

1) - Tribunale di Roma –– Sent. 02/02/2000– Pres. G. Briasco - Rel. Capozzi – Donato Causo (Avv. Franco Pastore)
c/ fall. Due C. Toys di Donato Causo S.A.S. e di Donato Causo

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – OPPOSIZIONE A SENTENZA
DICHIARATIVA – OMESSA NOTIFICAZIONE DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO ALLA RESIDENZA
DELL’AMMINISTRAZIONE – NULLITA’ – SUSSISTENZA (art. 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 145 e 161
c.p.c.)

L’obbligo imposto al Tribunale sentenza Corte Cost. 16/07/70 n. 141 di ordinare la comparizione dell’imprenditore
persona giuridica in camera di consiglio, comporta l’onere di eseguire la notificazione dell’istanza di fallimento ai
sensi dell’art. 145 c.p.c. e, quindi, anche quello, in caso di impossibilità della notificazione presso la sede sociale,
di eseguirla presso la residenza del legale rappresentante.

(Riferimenti: Cass. 28/01/1998 n. 823; CONTRA Cass. 11 settembre 1997n. 8990; Cass. 22 novembre 1990 n.
11269; Cass. 07/04/1983 n. 2449; Cass. 19 giugno 1981 n. 4014)

2) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 11/01/2000 n. 712 – Pres. G. Briasco – Rel. M. Maselli – PAL s.a.s. di
Saluzzi Paola & C. s.n.c. (Avv.ti Roberto Cesaretti e Jacopo Squillante) c/ Fall. PAL s.a.s. di Saluzzi Paola & C.
s.n.c.

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO –DICHIARAZIONE DI
FALLIMENTO IN PENDENZA DI TERMINE DILATORIO PER ADEMPIERE CONCORDEMENTE
RICHIESTO DALLE PARTI IN SEDE PREFALLIMENTARE – OPPOSIZIONE A SENTENZA DI
FALLIMENTO – INFONDATEZZA (art. 5, 6, 15 e 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

Lo stato di insolvenza, quale presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, non è
escluso dalla circostanza che i creditori istanti aderiscano, nella fase prefallimentare, a concedere un termine
dilatorio per consentire al debitore di adempiere perché la concessione di tale termine, rimessa alla discrezionalità
del giudice designato alla trattazione della fase prefallimentare, non ostacola, di per se stessa, l’eventuale diverso
orientamento del Tribunale legittimato a dichiarare, anche d’ufficio, il fallimento dell’imprenditore. 

3) - Trib. di Roma – Sent. 19/11/99 n.22915 – Pres. A. Grimaldi – Rel. A. Giordano – Il Mago del Gelato (Avv.
Balestra Anna Maria) c/ Il Mago del Gelato Fallimento

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - FASE PREFALLIMENTARE –
OMESSA AUDIZIONE DEL FALLITO – REGOLARITA’ DELLA NOTIFICAZIONE DELL’ISTANZA DI
FALLIMENTO – OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DI FALLIMENTO – INFONDATEZZA (art. 18 R.D. 16
marzo 1942 n. 267; artt. 140 e 145 c.p.c.)

Incorre in negligenza non sanabile l’imprenditore che non si rende reperibile nel luogo in cui abbia la sede
dichiarata alla Camera di commercio e non curi l’acquisizione degli atti notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
presso la residenza del suo legale rappresentante, con la conseguenza che è infondata l’opposizione alla sentenza di
fallimento con la quale si lamenti la mancata audizione del fallito nella fase prefallimentare adducendo, quale
motivo di nullità della notificazione dell’istanza di fallimento, la mancata acquisizione dell’avviso di ricevimento
della raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c.

4) - Trib. Roma – sent. 24 settembre 1999 n. 17606 – Pres. G. Briasco - Rel. E. Norelli – SICI s.r.l. (Avv. M.
Federici) c. Fall. di SICI s.r.l. + altri

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – OPPOSIZIONE SENTENZA DICHIARATIVA DI
FALLIMENTO – IRREPERIBILITA’ DEL FALLENDO – NOTIFICAZIONE DELL’ISTANZA DI
FALLIMENTO – NECESSITA’ – ESCLUSIONE (artt. 15 e 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; 137, 145 c.p.c.)

Qualora la notificazione dell’istanza di fallimento non sia resa possibile per irreperibilità del debitore, risultando
la società commerciale trasferita rispetto alla sede dichiarata secondo le norme sulla pubblicità commerciale ed il
suo legale rappresentante allontanatosi dalla residenza anagrafica senza lasciare un nuovo recapito,
legittimamente il Tribunale fallimentare procede alla dichiarazione di fallimento posto che, anche secondo Corte
Cost. 16 luglio 1970 n. 141, l’obbligo di disporre la comparizione dell’imprenditore in camera di consiglio per
l’esercizio del diritto di difesa deve avvenire nei limiti compatibili con la natura del procedimento improntato a
caratteristiche processuali di sommarietà e speditezza incompatibili con le complesse indagini necessarie a
superare i comportamenti dilatori, negligenti e fraudolenti del debitore . 

(Riferimenti: Cass 11/03/1972 n. 692 in Giust. Civ. 1972, I, 1310; Cass. 27/3/1997 n. 2727 in Fallimento 1997, 1106;
Cass. 20/03/1996 n. 2368 in Fallimento, 1996, 974; Cass. 4/4/1996 n. 2341 in Fallimento 1986, 1305; Trib. Roma
14/6/1994 in Fallimento 1994, 1301; Trib. Roma 8/9/1998 Teleallarm c/ Fall. Teleallarm)

5)- Trib. Roma – 15 settembre 1999 (sent.) – Pres. Briasco – Rel. Briasco – Multi Invest S.a.s. (Avv. Italo
Matronola) c. Fall. I.T.S. S.r.l. e Ceccarelli Lina

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – OPPOSIZIONE SENTENZA DICHIARATIVA –
FUSIONE PER INCORPORAZIONE – CARENZA DELL’INSOLVENZA – PROVA – MODESTIA DEL
PASSIVO RISPETTO ALLA CASSA ACQUISITA DAL CURATORE – REVOCA DEL FALLIMENTO (art.2697
c.c.; 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

Va revocata la dichiarazione di fallimento di un S.a.s. su domanda della società incorporante, anche quando l’atto
di fusione venga depositato alla C.C.I.A.A. a ridosso della Camera di consiglio se la cassa acquisita dal curatore
supera il passivo accertato e l’unico creditore istante abbia depositato l’atto di desistenza dopo il fallimento.

                                             ART. 44

   1.Trib. Roma – sent. 21 settembre 1999 n.17246/99 – G.U. E. Norelli – Fall. GE.CO.EN. S.p.a. (Avv. S.
     Belardini) c. Fiat Sava S.p.a. (Avv. S. Pugliese) 

     FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – ESECUZIONE
     INDIVIDUALE – ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PRIMA DEL FALLIMENTO – PAGAMENTO
     DOPO IL FALLIMENTO - INEFFICACIA (artt. 44, 51 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

     In presenza di un provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale viene disposta l’assegnazione di una
     somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane al debitore fino a quando, in
     concreto, non avvenga il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore e pertanto oggetto dell’azione
     recuperatoria esperita dal curatore fallimentare non è il provvedimento giudiziale di assegnazione della
     somma al creditore, ma l’atto estintivo del pagamento eseguito dal depositario giuridicamente imputabile
     allo stesso debitore poi fallito con la conseguenza che tale materiale pagamento, se effettuato
     successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficacie ex art. 44 L.F..

   2.Trib. Roma – sent. 21 settembre 1999 n.17247/99 – G.U. E. Norelli – Fall. Trasmare S.p.A. (Avv. M. Farina)
     c. Enichem S.p.A. (Avv. M. Catarinella) e Tonolo Carlo (Avv. R. Berghinz)

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – DELEGAZIONE DI PAGAMENTO –
PAGAMENTO SUCCESSIVO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL DELEGANTE –
INEFFICACIA (artt.1188, 1260, 1269, 1326 c.c.; 44 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

Poiché la delegazione di pagamento viene meno a seguito del fallimento del delegante, il pagamento eseguito dal
delegato a favore del delegatario, dopo il fallimento del delegante, non essendo più giustificato dallo iussum
solvendi, è un pagamento fatto ad un soggetto non legittimato a riceverlo che non libera il debitore-delegato nei
confronti del fallimento del creditore-delegante e, ove eseguito, ricade nell’inefficacia di cui all’art. 44 L.F.. 

(Riferimenti: Cass. 21/01/70 n.122 in Giur. It. 1970, I, 1, 1046)

                                           ART. 53 L.F.

1) - Corte d’Appello di Roma – Sez. 1° Civile – Pres. A. Modugno – Rel. S. Lacquaniti – Sent. 08/05/2000 n. 1489 –
Fall. Jolly Pack s.r.l. (Avv. Gianmarco Cesari) c/ Banca di Roma s.p.a. (Avv.ti Luigi e Saverio Janari)

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA
FALLIMENTARE – PAGAMENTO DERIVANTE DA SOMME OGGETTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO
IRREGOLARE CONSOLIDATO – OBBLIGO DELL’INSINUAZIONE AL PASSIVO – ESCLUSIONE –
REVOCABILITÀ DEL PAGAMENTO – ESCLUSIONE (artt. 52, 53, 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 1851,
2786, 2792, 2796, 2798 c.c.)

Anche in presenza di fallimento del debitore concedente, il pegno irregolare deve poter realizzare l’effetto che gli è
proprio, ossia permettere al creditore pignoratizio di soddisfarsi sulla cosa al di fuori del concorso degli altri
creditori, escludendosi ogni suo onere di far accertare il proprio credito secondo le norme relative alla formazione
dello stato passivo, dal momento che la previa ammissione al passivo ha lo scopo di verificare il diritto al concorso.

(Riferimenti: Cass. 24/01/1997 n. 745)

                                           ART. 61 L.F.

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 03/02/2000 n. 3022 – Pres. G. Briasco – Rel. M.Maselli – Fall. Sifnia
s.r.l. (Avv. Patrizia Moschese) c/ Fall. TRASMAN s.p.a. e SAFI s.r.l. (Avv. Alberto Dente)

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – IMPUGNAZIONE DEI
CREDITI AMMESSI – CREDITORE DI PIU’ OBBLIGATI SOLIDALI – AZIONE DI REGRESSO DEL
COOBBLIGATO FALLITO IN ASSENZA DEL PAGAMENTO MEDIANTE ISTANZA DI AMMISSIONE AL
PASSIVO – ESCLUSIONE – AMMISSIONE CON RISERVA CONDIZIONALE – SUSSISTE (art. 61 e 100 R.D.
16 marzo 1942 n. 267)

Poiché l’art. 61 L.F. non consente il regresso tra i coobbligati falliti se non dopo che il creditore sia stato
soddisfatto per intero, va ammesso con riserva condizionale al passivo del fallimento di uno dei coobbligati il
credito di altro coobbligato, pure fallito, che non dimostri di aver integralmente soddisfatto il comune creditore. 

                                           ART. 67 L.F.

1) - Tribunale Civile di Roma – Sez. Fallimentare – G.U. Dr.ssa De Virgiliis – Sent. 08/02/2000 n. 3588 – Fall. Belen
S.r.l. . (Avv. F. Candreva) c/ C.P.S. 93 (Avv. E. Carpio) e HAPPY SHOES S.r.l. (Avv. F. Vaccaro)

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – A
CASCATA – PRIMO ATTO REVOCABILE - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - SECONDO ATTO
REVOCABILE - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - RAPPORTI (ART. 67 R.D. 16 MARZO 1942 N. 267;
ART. 2901 C.C.)

Nel caso di azione revocatoria a cascata, che ricorre quando il bene uscito dal patrimonio del debitore poi fallito
sia stato dall’acquirente rivenduto in favore di un terzo subacquirente, il curatore può esperire le azioni revocatorie
fallimentari di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 67 L.F. solo nei confronti dell’acquirente, mentre nei confronti del
subacquirente può esperire solo l’azione revocatoria ordinaria con conseguente onere di provare la scientia damni,
l’eventus damni ed il consilium fraudis. 

(Riferimenti: Cass. 21/03/1996 n. 2423; Cass. 20/03/1976 n. 1016)

2) - Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare – G.U. Dr. Marvasi – sent. 02/02/2000 n. 2837 – Fall. Bastianelli al
Centro S.r.l. in liq. (Avv. M. Nobili) c/ G. Jannone (Avv. M. Bersani)

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA –
CREDITI DEL PROFESSIONISTA – INTERESSE AD AGIRE – ONERE DELLA PROVA (art. 67, 2° comma,
R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 2233, 2234, 2697 c.c.; art. 100 c.p.c.)

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA –
CREDITI DEL PROFESSIONISTA COMMERCIALISTA – PER RIORDINO DELLA CONTABILITA’ DEL
FALLITO – ESIMENTE DALL’AZIONE REVOCATORIA PER ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA –
ESCLUSIONE (art. 67, 2° comma, R.D. 16 marzo 1942 n.267; art. 24 Cost.; artt. 2233 e 2234 c.c.)

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA –
CREDITI DEL PROFESSIONISTA COMMERCIALISTA – PER RIORDINO DELLA CONTABILITA’ DEL
FALLITO – SCIENTIA DECOCTIONIS – PROVA – PRESUNZIONI – AMMISSIBILITA’ (art. 67, 2° comma,
R.D. 16 marzo 1942, n.267; artt. 2233, 2234, 2697, 2729 c.c.)

Poiché, se avvenuto entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento, il pagamento del compenso del professionista
commercialista per il riordino della contabilità del fallito determina alla massa dei creditori un danno che è in re
ipsa, in quanto l’esborso effettuato dal debitore prima del fallimento, con la soddisfazione integrale del creditore,
priva la massa del corrispondente importo destinato alla soddisfazione dei creditori e viola così la par condicio,
l’onere di dimostrare l’assenza dell’interesse ad agire da parte del fallimento per la revocatoria del credito del
professionista, privilegiato ai sensi dell’art.2751 bis n.2 c.c., per non esservi creditori ammessi al passivo con
privilegio di rango superiore, incombe sul professionista convenuto. 

La disposizione dell’art. 24, 2° comma, Cost., secondo cui il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento, non può essere invocata dal professionista commercialista, incaricato dall’imprenditore del riordino
della contabilità, al fine di resistere all’azione revocatoria del pagamento del compenso eseguito entro l’anno dalla
dichiarazione di fallimento promossa dal curatore, in quanto la norma costituzionale afferisce esclusivamente alla
difesa in senso proprio e non può estendersi all’allestimento dei mezzi di prova utili alla difesa. 

Nell’esperimento dell’azione promossa dal curatore del fallimento di una società appartenente ad un gruppo per la
revocatoria del pagamento avvenuto entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento del compenso del professionista
commercialista incaricato del riordino della contabilità generale di tutte le società riconducibili ad un unico
dominus, la scientia decoctionis è dimostrabile per presunzioni gravi, precise e concordanti derivanti dalla stessa
attività svolta dal commercialista, cosicché la prova di non aver partecipato, tra le altre, anche al riordino della
contabilità della società fallita, costituisce un preciso onere che deve assolvere il commercialista convenuto.

3) - Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare – G.U. Dr. V. Vitalone – sent. 26.01.2000 n. 1992 – Fall. Sarda
Distribuzione S.r.l. (Avv. Carmela Esposito) c/ Maiorana Maggiorino S.r.l. (Avv. Nicola Ielba)

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA –
SCIENTIA DECOCTIONIS – PROVA – PROTESTI - PROCEDURE ESECUTIVE – VALIDITA’ -
ESCLUSIONE (art. 67, R.D. 16 marzo 1942 n.267; art. 2697 c.c.)

Ai fini della prova della scientia decoctionis, non sono idonei i protesti levati in epoca contemporanea o addirittura
posteriore rispetto ai pagamenti in contestazione, né la pendenza di procedure esecutive in difetto di un regime di
pubblicità delle stesse.

(Riferimenti: Cass. 28.05.97 n. 4731)

4) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – G. U. M. Manzi Sent. 22/12/99 n. 27770 – Fall. Alpi 85 s.p.a. (Avv.
Massimo Pezzano) c/ S.d.F. V.E.M. dei F.lli Vicari

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA
FALLIMENTARE – SCIENTIA DECOCTIONIS – PROVA – PRESUNZIONI – PROTESTI – ESECUZIONI –
PERDITA DI BILANCIO – VALIDITÀ (art.67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 2697 e 2729 c.c.)

La prova della conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza dell’imprenditore al momento del
pagamento (scientia decoctionis) può essere data anche mediante presunzioni che, riferendosi a circostanze gravi,
precise e concordanti, consentano di accertare che il creditore, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto
conoscere il dissesto economico dell’imprenditore poi fallito. A tal fine sono elementi idonei la presenza di protesti
cambiari, di procedure esecutive, del comportamento processuale del creditore, delle perdite di esercizio risultanti
dal bilancio dell’imprenditore. 

5) - Tribunale Civile di Roma – Sez. Fallimentare –– Sent. 21/12/1999 n. 27610 – G. U. Baccarini – Fall. s.n.c.
Modula  (Avv. C. Acquaviva) c/ Avitabile R. (Avv. Barbara Di Lelio)

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA –
SCIENTIA DECOCTIONIS – QUALITA’ DI IMPRENDITORE DEL VENDITORE – ONERE DELLA PROVA
SUL CURATORE – SUSSISTENZA (artt 1 e 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 2697 c.c.).

Nell’azione revocatoria fallimentare la qualità di imprenditore o socio illimitatamente responsabile del venditore
poi fallito non è presunto, ma deve essere provata dal curatore fallimentare alla stregua di una delle componenti
necessarie del presupposto soggettivo della scientia decoctionis

(Riferimenti: Cass. 25/03/94 n. 2911 in Fall. 1994, 1013, Cass. 22/10/76 n. 3745 in G. Comm. 1977, II, 15 con nota di
Maffei Alberti)

6) - Tribunale Civile di Roma – Sez. Fallimentare –Sent. 11/09/99 – G.U. Dr. Baccarini – Fall. SGCE Lavori S.r.l.
(Avv. E. Aversano) c/ Ass.ni Generali S.p.A. (Avv. A. Millozza) 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA –
PAGAMENTO DI PREMIO DI ASSICURAZIONE – REVOCABILITA’ – SUSSISTENZA (artt. 67 e 82 R.D. 16
marzo 1942 n. 267)

E’ revocabile il pagamento del premio assicurativo eseguito nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
dell’assicurato qualora il curatore provi che l’assicuratore conosceva lo stato di insolvenza in cui versava il
debitore. 

(Riferimenti: CONTRA Trib. Roma 19 maggio 1979 in Il Fallimento 1980,372)

                                        ART. 67, 2° comma

   1.Trib. Roma – sent. 28 settembre 1999 n.17806/99 – Pres. G. Briasco – Rel. G. Briasco - Fall. S.G.C.E. S.r.l.
     (Avv. E. Aversano) c. TEKNASS s.n.c. (contumace) 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA
FALLIMENTARE – SCIENTIA DECOCTIONIS – PROVA – PENDENZA DI ISTANZE DI FALLIMENTO -
INSUFFICIENZA (art. 67, 2 comma, R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

Ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova della scientia decoctionis che nell’azione revocatoria ex art. 67, 2°
comma, L.F., grava sul curatore, non è sufficiente dedurre che all’epoca del pagamento revocando pendevano
istanze di fallimento perché la fase prefallimentare è caratterizzata dalla riservatezza.

                                             ART. 72

   1.Trib. Roma – sent. 21 settembre 1999 n.17249/99 – G.U. E. Norelli – Fall. INTECNOS di Vici Ludovico & C.
     s.n.c. (Avv. C. Esposito) c. FINECO ESPRESSO LEASING S.p.A. (Avv. M. Calò) 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – CONTRATTO DI LEASING –
LEASING TRASLATIVO – SCIOGLIMENTO – RIVENDICAZIONE DEI BENI – EQUO COMPENSO –
FACOLTA’ DI DETERMINAZIONE – CRITERI - ONERE DELLA PROVA (artt. 1526, 2697 c.c.; 72, 73 R.D. 16
marzo 1942 n. 267)

Sciolto il contratto di leasing cd. traslativo ex art. 72 e 73 L.F. e procedutosi alla restituzione dei beni al
concedente, la domanda dell’utilizzatore di conseguire la restituzione, almeno in parte, dei canoni pagati a titolo di
indennità ex art. 1526 c.c. fa insorgere in capo all’utilizzatore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare la
differenza tra il corrispettivo pattuito ed il valore residuo dei beni al momento della loro restituzione con la
conseguenza che in difetto di detta prova, viene a mancare un elemento di fatto che permette al giudice di
esercitare il potere discrezionale di ridurre l’indennità dovuta dall’utilizzatore così da ripristinare l’equilibrio
economico contrattuale.

                                             ART. 93

1) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 17/03/2000 n.8251/00 – Pres. G. Briasco – Rel. E. Norelli – Banca di
Roma (Avv. Gennaro Uva) c/ Fall. Interfly S.r.l.

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO –
CREDITO DELLA BANCA – PROVA – ESTRATTO AUTENTICO DEI LIBRI CONTABILI – NECESSITA’
(artt. 93 E 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 1823, 2697 e 2710 c.c.; art. 50 D. Lgs. 385/93) 

Ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare, il credito della banca deve essere provato alla stregua di ogni
altro credito ed a tal fine non sono sufficienti né la lettera di apertura di conto corrente, che documenta soltanto la
costituzione del rapporto, né l’estratto conto di cui all’art. 50 D. Lgs 385/93, rilevante ai soli fini della pronuncia
del decreto ingiuntivo, né il certificato notarile del saldo debitore in quanto non annuncia le operazioni bancarie
registrate sui libri ma, essendo il creditore un imprenditore commerciale, è necessario l’estratto autentico dei libri
contabili per il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2697 e 2710 c.c. 

(Riferimenti: Trib. Roma 28/10/1996 FISCAMBI FACTORING S.P.A. c/ FALL. STUDIO EXPERT S.P.A.) 

2) - Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare – Sent. 09.02.2000 n. 3845 – Pres. G.Briasco – Rel. E. Norelli – Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Avv. Pietro Frontoni) c/ Fall. Rotondi Rocco

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO –
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO – CREDITO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
DEI TRIBUTI – ESTRATTO DEI RUOLI CERTIFICATO CONFORME DALL’ESATTORE O DAL
COLLETTORE – VALIDITA’ (artt. 93 e 95, R.D. 16 marzo 1942 n.267; art. 2718 c.c. – artt. 24 e 25 D.P.R.
29.09.73 n. 602 – art. 14 L. 04.01.68 n. 15 – art. 130 D.P.R. 15.05.63 n. 858)

Ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare del credito del concessionario per la riscossione dei tributi il solo
documento ammissibile, in difetto dell’originale, è l’estratto certificato conforme ai ruoli del collettore,
consegnatario dei ruoli medesimi, ovvero dall’esattore perché: a) – l’esattore è un depositario dei ruoli (art. 24
D.P.R. 29.09.1973 n. 602); b) – lo stesso deve ritenersi autorizzato al rilascio di copie, anche parziali, e riproduzioni
per estratto dei ruoli, ai sensi dell’art. 14 L. 04.01.68 n. 15; c) – il collettore esercita le stesse funzioni pubbliche
dell’esattore, di cui e coadiutore (art. 130 D.P.R. 15.05.1963 n. 858); d) – pertanto, alle copie parziali ed alle
riproduzioni per estratto dei ruoli, autenticate dall’esattore o dal collettore, deve riconoscersi a norma dell’art.
2718 c.c. valore di prova del credito ai fini dell’ammissione di esso al passivo fallimentare ai sensi dell’art. 45
D.P.R. 29.09.73 n. 602.

(Riferimenti: Cass. 6.5.94 n. 4426)

3) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 18/01/2000 n. 778 – Pres. A. Grimaldi – Rel. R. Capozzi – Loris
Coculo (avv. Roberto Cefaloni e Avv. Massimo Guadagno) c/ Fall. Edil 82 s.r.l. (Avv. Ugo Pansolli)

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO –
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – DOMANDA TARDIVA – PER MAGGIORI IMPORTI RISPETTO
ALLA DOMANDA TEMPESTIVA – INAMMISSIBILITÀ (artt. 93, 98 e 101 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) 

E’ inammissibile la domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare che abbia per oggetto il riconoscimento
di maggiori importi fondati sullo stesso titolo in forza del quale è stata già chiesta in precedenza l’ammissione al
passivo in sede di verifica e ciò sia nel caso in cui l’ammissione sia stata in precedenza ottenuta, sia nel caso in cui
l’ammissione sia stata negata od ammessa con riserva divenendo così materia di opposizione allo stato passivo.

(Riferimenti: Cass. 3535/88; Cass. 3539/71)

4) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 11/12/99 n. 26438 – Pres. G. Briasco – Rel. E. Norelli - ELLEBI di
Guzzetti Lucia (Avv. Anna Cascarano) c/ Fall. Ingrosso Mariotto s.r.l. n. 53911

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO –
PROVA DEL CREDITO – COPIA DELLE FATTURE AUTENTICATE DA NOTAIO – ESCLUSIONE – COPIA
DEL LIBRO GIORNALE AUTENTICATA DA NOTAIO – ESCLUSIONE – COPIA DEL LIBRO IVA
AUTENTICATA DA NOTAIO – ESCLUSIONE – ESTRATTO NOTARILE DEL LIBRO GIORNALE DEL
CREDITORE ISTANTE – VALIDITA’ (art. 93 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 2214, 2697, 2710 c.c.; art. 212
c.p.c.).

Ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare, non è sufficiente che il creditore produca copia autentica delle
fatture insolute che, in quanto provenienti da lui stesso, possono fare solo prova a suo carico e mai a suo favore, né
copia autentica del registro IVA che è scrittura fiscale non richiamata nei libri contabili di cui all’art. 2214 c.c.
cui possa attribuirsi efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori ai sensi dell’art. 2710 c.c., ma è necessario
l’estratto notarile del libro giornale quale unica alternativa legale alla produzione in giudizio del libro stesso in
forma integrale originale ai sensi dell’art. 212 c.p.c.. 

                                           ART. 94 L.F.

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 04/12/1999 n. 25719 – Pres. G. Briasco – Rel. T. Marvasi – Sambrini
Bernardino (Avv. Luciano Arganelli) c/ Navarcantieri s.r.l. in L.C.A. (Avv. Prof. Filippo Satta)

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA –
DOMANDA TARDIVA DI CREDITO – EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE – DAL
DEPOSITO IN CANCELLERIA – ESCLUSIONE – DALLA NOTIFICAZIONE – SUSSISTENZA (artt 101 R.D.
16 marzo 1942 n. 267; art. 2943 c.c.).

Il deposito in cancelleria della domanda tardiva di credito non è idoneo all’interruzione della prescrizione ai sensi
dell’art. 2943 c.c. essendo a tal fine necessaria un’attività ricettizia che si attiene solo con la notificazione agli
organi che rappresentano la procedura concorsuale.

(Riferimenti: Cass. 28/01/1998 n. 823; CONTRA Cass. 11 settembre 1997n. 8990; Cass. 22 novembre 1990 n.
11269; Cass. 07/04/1983 n. 2449; Cass. 19 giugno 1981 n. 4014)

                                             ART. 98

1) - Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 12/02/2000 n. 4208– Pres. G. Briasco – Rel. M. Manzi – B.N.L.
Credito Fondiario (Avv. Donato Bruno) c/ Fall. TARABU’ DINO 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – OPPOSIZIONE ALLO STATO
PASSIVO – CONTUMACIA DEL FALLIMENTO – ASSENZA DI ALTRI CONTROINTERESSATI –
VALUTAZIONE GIUDIZIALE IN PEIUS DEL CREDITO AMMESSO – ESCLUSIONE (ARTT. 98 e 100 R.D.
16 marzo 1942 n.267).

Poichè il giudizio di opposizione allo stato passivo ha carattere impugnatorio, non è ammissibile una valutazione
giudiziale in peius del credito ammesso, sia con riferimento al privilegio riconosciuto . 

(Riferimenti: Cass. 13/01/93 n. 343)

2) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 22/12/99 n.27775 – Pres. G. Briasco – Rel. V. Vitalone –
BRONZETTI ROSANNA (Avv.ti Daniela Bellasai e Stefano Schiavone) c/ Fall. Gara Armando Industriale s.r.l.
(Avv. Luca Gratteri)

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – OPPOSIZIONE ALLO STATO
PASSIVO – TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELL’OPPONENTE – TARDIVITA’ DELLA
COSTITUZIONE - IMPROCEDIBILITA’ (art. 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) 

E’ improcedibile l’opposizione avverso l’esclusione dallo stato passivo fallimentare qualora l’opponente non si
costituisca mediante iscrizione a ruolo almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice Delegato per la
comparizione dei creditori essendo del tutto inutile che la costituzione sia avvenuta lo stesso giorno in cui era
prevista detta udienza per la natura perentoria del termine previsto dall’art. 98, 3° comma, L.F. 

3) - Trib. Roma – sent. 21 settembre 1999 n. 17273 – Pres. G. Briasco - Rel. E. Norelli - Loretucci L. (Avv. F.
Salvago) c. Fall. RA.MI. s.r.l. 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO –
CREDITI DI LAVORO – ACCESSORI PER RIVALUTAZIONE ED INTERESSI – COLLOCAZIONE IN
PRIVILEGIO – CRITERI (artt. 59 e 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; 2751/bis n.1 c.c.; 429 c.p.c.; 150 disp. att.
c.p.c.)

I crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato vanno ammessi al passivo fallimentare maggiorati dalla
rivalutazione monetaria fino alla data del decreto di esecutività dello stato passivo unitamente agli interessi
maturati nell’anno antecedente e sul periodo fino al riparto in via privilegiata ex art. 2751/bis, n.1, c.c. mentre gli
interessi maturati nel periodo precedente vanno ammessi in via chirografaria. 

(Riferimenti: Corte Cost. 20/04/1989 n. 204)

4) - Trib. Roma – sent. 21 settembre 1999 – Pres. G. Briasco - Est. E. Norelli – Unicredito Italiano S.p.A. (Avv. F.
La Gioia) c. Fall. Accardi e C. s.n.c. 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – AMMISSIONE AL PASSIVO – CREDITO DELLA
BANCA – PROVA – ESTRATTO CONTO REDATTO DA FUNZIONARIO CON FIRMA AUTENTICATA DA
NOTAIO – SUFFICIENZA - ESCLUSIONE (art. 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; 2697, 2710 C.C.; 50 D. Lgs n.
385/93)

L’estratto conto redatto da un funzionario della banca, la cui sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio, non
è idonea a provare il credito in sede di opposizione allo stato passivo avendo un’efficacia limitata all’emissione del
decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 50 D. lgs. 385/93 ed essendo l’efficacia probatoria delle scritture contabili
privilegiata ex art. 2710 c.c. attribuita soltanto agli estratti formali e sottoscritti da un notaio che ne attesti altresì
la regolare tenuta.

5) - Trib. Roma – sent. 21 settembre 1999 – Pres. A. Grimaldi - Rel. E. Norelli – Banca di Napoli (Avv. F. Barucco)
c. Fall. TE.I.RO.MA. e C. s.n.c.

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO –
CREDITO DERIVANTE DA RAPPORTO BANCARIO – ONERE DELLA PROVA – LETTERA DI
APERTURA DI CONTO CORRENTE – ESTRATTI TRIMESTRALI DEL CONTO – CERTIFICATO
CONTABILE – CERTIFICATO NOTARILE DEL LIBRO GIORNALE - INSUFFICIENZA (artt. 78, 98 R.D. 16
marzo 1942 n. 267; 1823, 1832, 2697, 2710 c.c.; 102 L. n. 141/38; 161 D. Lgs n. 385/93)

Poiché ai sensi dell’art. 78 L.F. il rapporto di conto corrente bancario si scioglie di diritto per fallimento del
correntista, la banca che intende partecipare al concorso dei creditori ha l’onere di provare il proprio credito, ma a
tal fine, non sono sufficienti né la lettera di apertura del conto corrente, che documenta solo la costituzione del
rapporto e non anche il suo svolgimento, né gli estratti del conto, sia perché documento proveniente dallo stesso
creditore, sia perché il curatore è terzo rispetto al rapporto con conseguente inapplicabilità dell’art. 1832 c.c., né
l’estratto di saldaconto in quanto la relativa norma di cui all’art. 102 L. 141/1938 è stata abrogata dall’art. 161 D.
lgs. N. 385/1993 e, comunque, ne prevedeva l’efficacia limitata all’emissione dell’ingiunzione ex art. 633 c.p.c. con
esclusione di ogni altra sede giudiziale; né il certificato notarile del saldo debitore non equivalente all’estratto dei
libri contabili dotata dell’efficacia probatoria di cui all’art. 2710 c.c..

(Riferimenti: Trib. Roma 26/07/1994 in Dir. Fall. 1995, II, 149; Trib. Roma 07/11/96, Banca di Roma Spa c/ Fall.
Armeni Carla; Trib. Roma 05/02/1998, Banca di Napoli Spa c/ Fall. Studioexpert Spa; Trib. Roma 24/07/1998,
Banca di Napoli Spa c/ Fall. Romana Macellerie S.r.l.; Trib. Roma 09/09/1998, Banco Ambrosiano Veneto Spa c/
Fall. SOGIM S.r.l.; Cass. Sezz. Un. 18/07/1994 n. 6707 in Fallimento, 1995, 177; Cass. 10/08/1990 n. 8128 in Foro
It. 1991, I, 128; Cass. 05/11/1979 n. 5729 in Foro It. 1980, I, 681; Trib. Udine 19/10/1994 in Fallimento, 1995 326;
Trib. Trieste 22/05/1993 in Fallimento 1993, 1291; Trib. Grosseto 26/11/1992 in Fallimento 1993, 669; Trib. Roma
07/09/1998, Banco di Sicilia Spa c/ Fall. F.lli D’Offizi di S. D’Offizi e C. s.n.c.)

6) - Trib. Roma – sent. 17 novembre 1996 n. 15934 – Pres. G.C. De Virgiliis - Rel. E. Norelli – Banca di Roma
S.p.A. (Avv. M. Sorrentino) c. Fall. Armani Carla 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – VERIFICA DEL PASSIVO – CONSECUZIONE DI
UDIENZE – MODIFICABILITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE – NECESSITA’ DI NUOVA
CONVOCAZIONE DEL CREDITORE –ESCLUSIONE (artt. 95, 96, 97, 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

E’ infondato il motivo di opposizione allo stato passivo con il quale il creditore lamenti l’illegittimità del
provvedimento di esclusione del suo credito dopo essere già stato ammesso al passivo in una precedente udienza e
non essendo stato sentito prima del riesame del provvedimento favorevole perché i provvedimenti adottati dal
giudice delegato nel procedimento di formazione dello stato passivo sono sempre modificabili e revocabili, anche
d’ufficio, fino all’adozione del provvedimento ex art. 97 L.F. con il quale lo stato passivo si cristallizza cosicché,
essendo previsto dall’art. 96, 3° comma, L.F., la possibilità di rinviare ad altre udienze la prosecuzione delle
operazioni di verifica, è onere del creditore essere presente a tutte le udienze fino alla conclusione dell’esame delle
domande senza necessità di alcun ulteriore avviso. 

(Riferimenti: Cass. 17/6/1995 n.6863 in Fallimento, 1996, 52; Trib. Roma 01/12/1989, Banca Comm.le It. c/ Fall
Sante Antonicala in Fallimento 1983, 456; App. Bologna 21/04/1978 in Giur. Comm. 1980, II, 1013; Trib. Udine
05/05/1977 in Dir. Fall. 1975, II, 125; App. Roma 03/10/1963 in Dir. Fall. 1963, II, 673)

                                            ART. 101

1) - Trib. Civile di Roma – Sez.Fallimentare – Sent. 03/12/1999 – Pres. Grimaldi – Rel. Manzi – Garbali-Rep S.p.A.
(Avv. A. Grieco) c/ Fall. Costruzioni Civili Stradali e Speciali S.p.A. (Avv. M. Ozzola) 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – DOMANDA TARDIVA DI
AMMISSIONE AL PASSIVO – DOMANDA RICONVENZIONALE DI NATURA REVOCATORIA –
AMMISSIBILITA’ (art. 67 e 101 R.D. 16 marzo 1942 N. 267; art. 36 c.p.c.)

Una volta apertasi la fase contenziosa del giudizio relativo ad una domanda tardiva di ammissione al passivo a
seguito di parere negativo all’ammissione espresso dal curatore, è ammissibile, se debitamente autorizzata dal
giudice delegato, la domanda riconvenzionale spiegata dal curatore stesso avente natura revocatoria di quelle
partite contabili dei rapporti reciproci tra le parti compensando le quali era emerso l’apparente credito di cui era
stata chiesta l’ammissione al passivo fallimentare. 

(Riferimenti: Cass. 03/01/1962 n.8; Trib. Foggia 09/02/1982 in Dir. Fall. 1983, II, 277)

2) - Trib. Roma – sent. 21 settembre 1999 n.17272/99 – Pres. A. Grimaldi - Rel. E. Norelli – Monte dei Paschi di
Siena S.p.A concessionario del servizio riscossione tributi (Avv. P. Frontoni) c. Fraiegari Augusta 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – VERIFICA DEL PASSIVO – CREDITI PER
TRIBUTI DIRETTI – PRIVILEGIO – INTERESSI – ESTENSIONE DEL PRIVILEGIO – ESCLUSIONE
(artt.2749, 2752, 2788, 2855 c.c.; 54, 101 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

Il privilegio ex art. 2752 c.c. che assiste il credito per IRPEG non si estende ai relativi interessi, pene pecuniarie,
soprattasse ed altri accessori perché l’art.54, disciplinando l’estensione in sede fallimentare, del diritto di
prelazione agli interessi, richiama solo gli artt. 2788 e 2855 c.c., concernenti i crediti pignoratizi e ipotecari e non
anche l’art. 2749 c.c. né alcuna altra norma tributaria riguardante i crediti privilegiati. 

(Riferimenti: Corte Cost. 28/7/93 n.350 in Dir. Fall. 1993, II, 897; Cass. 09/05/95 n.5020 in Fallimento 1995, 1188;
Cass. 06/05/94 n.4426; Trib. Lecce 17/03/86 n.5020 in Fallimento 1986, 1353; Trib. Cassino 01/08/86 in Dir. Fall.
1987, II, 536; Trib. Vicenza 07/02/92 in Fallimento 1992, 746; Trib. Roma 20/09/93 in Giust. Civ. 1994, 2981; Trib.
Rieti 06/06/94 in Fallimento 1994, 1302; Trib. Genova 18/07/94 in Fallimento 1994, 1302; Trib. Roma 05/06/95 in
Fallimento 1996, 369; Trib. Roma 07/06/95 in Fallimento 1995, 1247; Trib. Treviso 03/10/95 in Fallimento 1996,
298; App. Roma 11/12/95 in Fallimento 1996, 298.)

                                            ART. 119

1) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 18/01/2000 n. 873 – Pres. A. Grimaldi – Rel. E. Norelli – Cassa di
Risparmio di Rieti (Avv. Giovanni Vespasiani) c/ Fall. Mancini Lavori s.r.l.

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – DECRETO DI CHIUSURA –
PENDENZA DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – AMMISSIBILITÀ (artt. 98, 118 e 119 R.D. 16 marzo
1942 n. 267) 

Qualora tutti i crediti ammessi al passivo fallimentare risultino estinti, il fallimento deve essere dichiarato chiuso
ai sensi dell’art. 118, n. 2, L.F. a nulla rilevando che alcuni creditori abbiano pendenti opposizioni allo stato
passivo e spettando a questi ultimi l’onere di proporre opposizione avverso il decreto di chiusura del fallimento ai
sensi dell’art. 119 L. F. 

                                            ART. 168

   1.Trib. Roma – sent. 21 settembre 1999 n.17266/99 – Pres. G. Briasco – Rel. E. Norelli – Monte dei Paschi di
     Siena concessionario del servizio di riscossione tributi (Avv. P. Frontoni) c. Fall. Sisti S.r.l. (Avv. F.
     Maniscalco) 

     FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO
     – CREDITO ERARIALE – PROVA – FOTOCOPIE DI ESTRATTI DEI RUOLI - INSUFFICIENZA (artt.
     2697, 2718 c.c.; 168 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; 24, 45 DPR 29/9/1973 n. 602; 14 L 4/1/1968 n. 15; 130 DPR
     15/5/1963 n. 858)

     Gli estratti dei ruoli in cui vengano iscritti i tributi ed i relativi accessori a carico dei contribuenti sono
     legittimamente depositati presso l’esattore ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 29/9/1973 n. 602 cosicché questi,
     ovvero il collettore, che è coadiutore dell’esattore ai sensi dll’art. 130 D.P.R. 15/5/1963 n. 858, è autorizzato a
     rilasciare copia, anche parziale, o riproduzioni con certificazione di conformità ai sensi dell’art. 14 L.
     4/1/1968 n. 15 con pieno valore legale ex art. 2718 c.c. al fine dell’insinuazione al passivo fallimentare ai
     sensi dell’art. 45 D.P.R. 29/9/1973 n. 602. Tuttavia le fotocopie degli estratti con attestazione di conformità
     agli originali sono idonee a provare la conformità agli originali degli estratti e non dei ruoli cosicché il
     concessionario non assolve in tal modo all’onere di provare il credito violando così l’art. 2697 c.c.. 

     (Riferimenti: Cass. 6/5/1994 n. 4426 in Fallimento 1995, 19; Conf. Trib. Roma – sent. 21 settembre 1999
     n.17269/99 – Pres. G. Briasco – Rel. E. Norelli – Monte dei Paschi di Siena concessionario del servizio di
     riscossione tributi (Avv. P. Frontoni) c. Fall. Cremeria Alibrandi S.r.l.)

   2.Trib. Roma – sent. 21 settembre 1999 n.17245/99 – G.U. E. Norelli – Agip Servizi S.p.A. (Avv. L. Nicolais) c.
     Tecnoclima 2000 S.r.l. (Avv. F. Maniscalco) 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – CONCORDATO PREVENTIVO – AZIONE
ESECUTIVA INDIVIDUALE PRESSO TERZI – PRECETTO DI PAGAMENTO AL TERZO SUCCESSIVO
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO – IMPROCEDIBILITA’ (art. 553
c.p.c.; 168 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

Dopo la presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, è precluso al creditore,
che, all’esito di un procedimento di espropriazione presso terzi abbia ottenuto l’assegnazione di un credito del
debitore concordatario, di esigere il pagamento dal terzo debitore assegnato, ancorché il provvedimento di
assegnazione sia anteriore alla domanda di concordato poiché il creditore, agendo esecutivamente contro il debitor
debitoris, prosegue l’azione esecutiva intrapresa contro il debitore concordatario ed il pagamento da lui ottenuto
violerebbe la par condicio creditorum incorrendo nella nullità sancita dall’art. 168 L.F. 

(Riferimenti: Trib. Roma 22/04/98 n. 7528)

                                          ART. 2043 c.c.

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 28/03/2000– G.U. Capozzi – Fall. TECNOCONSULT s.r.l. (Prof.
Avv. I. Scalera) c/ Cassa di Risparmio di Firenze (Avv. P. Guerra) 

RAPPORTI BANCARI IN GENERE – CONCESSIONE ECCESSIVA DI CREDITO DA PARTE DEL
BANCHIERE – FALLIMENTO DEL CLIENTE – DANNO DI INSINUAZIONE NEL PASSIVO DEL CREDITO
DEL BANCHIERE – RESPONSABILITÀ’ EXTRACONTRATTUALE – ESCLUSIONE (ART. 1842 e 2043 c.c.).

Non sussiste la responsabilità extracontrattuale o aquiliana per culpa in omittendo nei necessari controlli verso la
massa dei creditori del banchiere che chieda l’ammissione al passivo del proprio credito verso il cliente poi fallito
quando detto credito risulti eccessivo in relazione alla solvibilità del cliente sia per l’infedeltà di un dirigente della
banca sia per l’artificiosa simulazione di floride contraddizioni economiche da parte del cliente. 

(Riferimenti: Cass. 13/01/93 n. 343)

                                       ART. 2751 bis n. 2 c.c.

1) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 18/02/00 n. 4857 – Pres. G. Briasco – Rel. V. Vitalone – Giuseppe Re
(Avv. Daniele Ciuti) c/ Fall. C.T.L. – Compagnia Tempo Libero s.p.a

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO –
CREDITO PRIVILEGIATO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI – CALCOLO DEL BIENNIO – A
RITROSO DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – ESCLUSIONE – ULTIMO BIENNIO DI
ATTIVITÀ – VALIDITÀ (art. 93 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 2751 bis n. 2 c.c.) 

Il privilegio che l’art. 2751 bis n. 2 c.c. riconosce ai crediti per prestazioni professionali, non riguarda l’attività
svolta dal prestatore nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, ma i corrispettivi maturati dal
prestatore negli ultimi due anni di attività. 

(Riferimenti: CONFORME Sent. Trib. Roma 23/11/99 n. 27768).

2) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 18/01/2000 n. 889 – Pres. G. Briasco – Rel. M. Manzi – Claudio
Andreozzi (Avv. Claudio Andreozzi) c/ Fall. Centro Studi Foscolo

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEI CREDITI –
CREDITO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI – CREDITO DELL’AVVOCATO ANTISTATARIO –
VERSO CONTROPARTE FALLITA – PRIVILEGIO – ESCLUSIONE (artt. 93 e 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
art. 2751 bis n. 2 c.c.; art. 93 c.p.c.)

Il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. riguarda esclusivamente il credito dell’avvocato verso il proprio cliente
e non può essere esteso al caso in cui l’avvocato, in forza della pronuncia di antistatarietà contenuta nella
sentenza, invochi il riconoscimento del proprio credito in sede di verifica del passivo del fallimento della
controparte soccombente.

                                           Art. 140 c.p.c.

1) - Trib. di Roma – Sent. 19/11/99 n. 22915 – Pres. A. Grimaldi – Rel. A. Giordano – Il Mago del Gelato (Avv.
Balestra Anna Maria) c/ Il Mago del Gelato Fallimento

NOTIFICAZIONE – ATTI CIVILI – A DESTINATARIO TEMPORANEAMENTE ASSENTE – ACQUISIZIONE
DELL’AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA EX ART. 140 c.p.c. – NECESSITA’ –
ESCLUSIONE (art. 140 c.p.c.)

La notificazione degli atti a persona temporaneamente assente prevista dall’art. 140 c.p.c. si perfeziona con la
spedizione della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario dà notizia all’interessato del deposito di copia
dell’atto nella casa comunale e dell’affissione di avviso del deposito sulla porta dell’abitazione senza necessità di
acquisizione dell’avviso di ricevimento.