AGGIUDICAZIONE AL CREDIOTRE IPOTECARIO

Ho partecipato all’asta in cui si vendeva l’immobile su cui era iscritta a mio favore l’ipoteca a garanzia del recupero di un prestito che avevo fatto al fallito e mi sono aggiudicato l’immobile. Al momento di versare il saldo del prezzo, ho chiesto al curatore di limitare il pagamento alla differenza rispetto al mio credito, ma il curatore è stato irremovibile, pure quando mi sono offerto di pagare anche un importo che coprisse interamente il suo compenso. Per non perdere l’aggiudicazione ho quindi dovuto pagare tutto il prezzo e poi ho aspettato più di un anno per vedermi pagato il credito garantito dall’ipoteca che, nel frattempo, il giudice delegato aveva cancellato. Trovo questa procedura una vera follia.  (A.A. – RM)

Il caso proposto è espressamente disciplinato dall’art. 585 c.p.c.. Al secondo comma di questo articolo, infatti, è previsto che: “Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento della parte di prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.”. La costruzione della norma, certamente applicabile anche nel fallimento per l’espresso richiamo dell’art. 105 L.F., non prevede una facoltà liberamente esercitabile da parte dell’aggiudicatario, né un suo diritto perfetto a limitare il versamento del prezzo: occorre fare una specifica istanza al giudice che procede alla vendita per rendere attuale ed applicabile questa possibilità e la ragione è semplice: l’esecuzione si svolge da parte degli organi pubblici deputati alla giurisdizione ed ogni alterazione rispetto alle regole della gara potrebbe incidere sulla parità di trattamento (par condicio) tra gli interessati all’aggiudicazione. D’altra parte questa imparzialità del giudice fa sì che un rifiuto non adeguatamente giustificato ad applicare la norma in esame costituirebbe un abuso certamente sanzionabile. Fatta questa premessa, si deve osservare che il nostro interlocutore si è accontentato della risposta del curatore, omettendo di presentare istanza al giudice delegato. Su questo punto occorre precisare che il curatore è un ausiliario del giudice e che è quest’ultimo che, secondo la legge fallimentare, dirige le operazioni del fallimento. Inoltre anche il sistema di reclutamento dei curatori non offre garanzie di conoscenza delle regole della procedura civile: possono, infatti, essere nominati curatori, oltre agli avvocati, anche i dottori commercialisti ed i ragionieri. Questi professionisti non hanno (o, quanto meno, non sempre hanno) la procedura civile come materia nel loro corso di formazione, cosicché solo uno specifico studio, oppure una lunga esperienza, possono integrarne, in questo campo specifico, le conoscenze per altro verso adattissime ed importantissime al migliore sviluppo delle procedure concorsuali. In ogni caso le professioni presuppongono un rapporto fiduciario, cosicché è sempre bene avvicinarsi alle aste giudiziarie con l’assistenza di un proprio consulente. Quanto al tempo trascorso tra il versamento del prezzo ed il pagamento a favore del creditore ipotecario, resosi aggiudicatario dell’immobile ipotecato, si deve segnalare che gli adempimenti del riparto dell’attivo previsti dalla legge fallimentare sono complessi e prevedono una serie di attività e di passaggi per i quali il periodo di un anno non può definirsi eccessivo se non si conosce il concreto svolgimento dei fatti: sarebbe bastata, infatti, una contestazione da parte di uno dei creditori sul progetto di ripartizione delle somme ricavate dalla vendita, per bloccare il pagamento dei creditori. Infine la cancellazione dell’ipoteca non poteva che avvenire con il decreto di trasferimento della proprietà, così come previsto dall’art. 586 c.p.c.. In effetti solo vendendo una proprietà emendata dai pesi che l’affliggono è possibile trovare acquirenti all’asta. Non è quindi tanto questa la follia del sistema, quanto, piuttosto, quella che, per un verso, permette la cancellazione della garanzia ipotecaria con il decreto di trasferimento dell’immobile ipotecato, ma, per altro verso, non prevede espressamente che il vincolo della garanzia si trasferisca sulle somme ricavate dalla vendita. Infatti, se durante quell’anno intercorso tra l’aggiudicazione ed il riparto fosse intervenuta la revoca della dichiarazione di fallimento, il cortese lettore si sarebbe trovato in seri guai: il Tribunale di Roma, in un caso analogo, ha deciso di consegnare il ricavato della vendita al debitore anziché al creditore che, per quanto sopra detto, aveva ormai perduto l’ipoteca e non c’era più un patrimonio del debitore a garantirgli il recupero del credito.