ART. 10 L.F.

 

1) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 08/02/00 n.3593 – Pres. G. Briasco Rel. G. C. De Virgiliis – Coscia Giovanni (Avv. Tommaso Ruperto) c/ Fall. di Coscia Giovanni in proprio

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ – FALLIMENTO DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO OLTRE UN ANNO DAL RECESSO – DECORRENZA DALLA DATA DI RECESSO – ESCLUSIONE – DECORRENZA DALL’OPPONIBILITÀ AI TERZI – VALIDITÀ (artt. 10, 15 e 147 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 2193 e 2300 c.c.)  

 

Anche successivamente alla sentenza Corte Cost. 12/03/99 n. 66, che ha esteso ai soci illimitatamente responsabili di società di persone il principio sancito dall’art. 10 L.F. che esclude il fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa da oltre un anno, non è corretto identificare il dies a quo di detto termine annuale nella data di recesso del socio dalla società, dovendosi fare riferimento alla data della sua opponibilità ai terzi.

(Riferimenti: Cass. 11045/99; decr. Trib. Roma 27/05/99 Fall. Masiflor s.n.c.)

 

ART. 18 l.f.

 

1) - Tribunale di Roma –– Sent. 02/02/2000– Pres. G. Briasco - Rel. Capozzi Donato Causo (Avv. Franco Pastore) c/ fall. Due C. Toys di Donato Causo S.A.S. e di Donato Causo

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – OPPOSIZIONE A SENTENZA DICHIARATIVA – OMESSA NOTIFICAZIONE DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO ALLA RESIDENZA DELL’AMMINISTRAZIONE – NULLITA’ – SUSSISTENZA (art. 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 145 e 161 c.p.c.)

 

L’obbligo imposto al Tribunale sentenza Corte Cost. 16/07/70 n. 141 di ordinare la comparizione dell’imprenditore persona giuridica in camera di consiglio, comporta l’onere di eseguire la notificazione dell’istanza di fallimento ai sensi dell’art. 145 c.p.c. e, quindi, anche quello, in caso di impossibilità della notificazione presso la sede sociale, di eseguirla presso la residenza del legale rappresentante.

(Riferimenti: Cass. 28/01/1998 n. 823; Contra Cass. 11 settembre 1997n. 8990; Cass. 22 novembre 1990 n. 11269; Cass. 07/04/1983 n. 2449; Cass. 19 giugno 1981 n. 4014)

 

2) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 11/01/2000 n. 712 – Pres. G. Briasco Rel. M. Maselli – PAL s.a.s. di Saluzzi Paola & C. s.n.c. (Avv.ti Roberto Cesaretti e Jacopo Squillante) c/ Fall. PAL s.a.s. di Saluzzi Paola & C. s.n.c.

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO –DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO IN PENDENZA DI TERMINE DILATORIO PER ADEMPIERE CONCORDEMENTE RICHIESTO DALLE PARTI IN SEDE PREFALLIMENTARE – OPPOSIZIONE A SENTENZA DI FALLIMENTO – INFONDATEZZA (art. 5, 6, 15 e 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

 

Lo stato di insolvenza, quale presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, non è escluso dalla circostanza che i creditori istanti aderiscano, nella fase prefallimentare, a concedere un termine dilatorio per consentire al debitore di adempiere perché la concessione di tale termine, rimessa alla discrezionalità del giudice designato alla trattazione della fase prefallimentare, non ostacola, di per se stessa, l’eventuale diverso orientamento del Tribunale legittimato a dichiarare, anche d’ufficio, il fallimento dell’imprenditore.  

 

3) - Trib. di Roma – Sent. 19/11/99 n.22915 – Pres. A. Grimaldi – Rel. A. Giordano – Il Mago del Gelato (Avv. Balestra Anna Maria) c/ Il Mago del Gelato Fallimento

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - FASE PREFALLIMENTARE – OMESSA AUDIZIONE DEL FALLITO – REGOLARITA’ DELLA NOTIFICAZIONE DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO – OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DI FALLIMENTO – INFONDATEZZA (art. 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 140 e 145 c.p.c.)

 

Incorre in negligenza non sanabile l’imprenditore che non si rende reperibile nel luogo in cui abbia la sede dichiarata alla Camera di commercio e non curi l’acquisizione degli atti notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso la residenza del suo legale rappresentante, con la conseguenza che è infondata l’opposizione alla sentenza di fallimento con la quale si lamenti la mancata audizione del fallito nella fase prefallimentare adducendo, quale motivo di nullità della notificazione dell’istanza di fallimento, la mancata acquisizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c.

 

ART. 53 L.F.

 

1) - Corte d’Appello di Roma – Sez. 1° Civile – Pres. A. Modugno – Rel. S. Lacquaniti – Sent. 08/05/2000 n. 1489 – Fall. Jolly Pack s.r.l. (Avv. Gianmarco Cesari) c/ Banca di Roma s.p.a. (Avv.ti Luigi e Saverio Janari)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – PAGAMENTO DERIVANTE DA SOMME OGGETTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO IRREGOLARE CONSOLIDATO – OBBLIGO DELL’INSINUAZIONE AL PASSIVO – ESCLUSIONE – REVOCABILITÀ DEL PAGAMENTO – ESCLUSIONE (artt. 52, 53, 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 1851, 2786, 2792, 2796, 2798 c.c.)

 

Anche in presenza di fallimento del debitore concedente, il pegno irregolare deve poter realizzare l’effetto che gli è proprio, ossia permettere al creditore pignoratizio di soddisfarsi sulla cosa al di fuori del concorso degli altri creditori, escludendosi ogni suo onere di far accertare il proprio credito secondo le norme relative alla formazione dello stato passivo, dal momento che la previa ammissione al passivo ha lo scopo di verificare il diritto al concorso.

(Riferimenti: Cass. 24/01/1997 n. 745)

 

ART. 61 L.F.

 

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 03/02/2000 n. 3022 – Pres. G. Briasco Rel. M.MaselliFall. Sifnia s.r.l. (Avv. Patrizia Moschese) c/ Fall. TRASMAN s.p.a. e SAFI s.r.l. (Avv. Alberto Dente)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI – CREDITORE DI PIU’ OBBLIGATI SOLIDALI – AZIONE DI REGRESSO DEL COOBBLIGATO FALLITO IN ASSENZA DEL PAGAMENTO MEDIANTE ISTANZA  DI AMMISSIONE AL PASSIVO – ESCLUSIONE – AMMISSIONE CON RISERVA CONDIZIONALE – SUSSISTE (art. 61 e 100 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

 

Poiché l’art. 61 L.F. non consente il regresso tra i coobbligati falliti se non dopo che il creditore sia stato soddisfatto per intero, va ammesso con riserva condizionale al passivo del fallimento di uno dei coobbligati il credito di altro coobbligato, pure fallito, che non dimostri di aver integralmente soddisfatto il comune creditore.

 

ART. 67 L.F.

 

1) - Tribunale Civile di Roma – Sez. Fallimentare – G.U. Dr.ssa De Virgiliis Sent. 08/02/2000 n. 3588 – Fall. Belen S.r.l. . (Avv. F. Candreva) c/ C.P.S. 93 (Avv. E. Carpio) e HAPPY SHOES S.r.l. (Avv. F. Vaccaro)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – A CASCATA – PRIMO ATTO REVOCABILE - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - SECONDO ATTO REVOCABILE - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - RAPPORTI (ART. 67 R.D. 16 MARZO 1942 N. 267; ART. 2901 C.C.)

 

Nel caso di azione revocatoria a cascata, che ricorre quando il bene uscito dal patrimonio del debitore poi fallito sia stato dall’acquirente rivenduto in favore di un terzo subacquirente, il curatore può esperire le azioni revocatorie  fallimentari di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 67 L.F. solo nei confronti dell’acquirente, mentre nei confronti del subacquirente può esperire solo l’azione revocatoria ordinaria con conseguente onere di provare la scientia damni, l’eventus damni ed il consilium fraudis.

(Riferimenti: Cass. 21/03/1996 n. 2423; Cass. 20/03/1976 n. 1016)

 

 

2) - Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare – G.U. Dr. Marvasi – sent. 02/02/2000 n. 2837 – Fall. Bastianelli al Centro S.r.l. in liq. (Avv. M. Nobili) c/ G. Jannone (Avv. M. Bersani)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – CREDITI DEL PROFESSIONISTA – INTERESSE AD AGIRE – ONERE DELLA PROVA (art. 67, 2° comma, R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 2233, 2234, 2697 c.c.; art. 100 c.p.c.)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – CREDITI DEL PROFESSIONISTA COMMERCIALISTA – PER RIORDINO DELLA CONTABILITA’ DEL FALLITO – ESIMENTE DALL’AZIONE REVOCATORIA PER ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA – ESCLUSIONE (art. 67, 2° comma, R.D. 16 marzo 1942 n.267; art. 24 Cost.; artt. 2233 e 2234 c.c.)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – CREDITI DEL PROFESSIONISTA COMMERCIALISTA – PER RIORDINO DELLA CONTABILITA’ DEL FALLITO – SCIENTIA DECOCTIONIS – PROVA – PRESUNZIONI – AMMISSIBILITA’ (art. 67, 2° comma, R.D. 16 marzo 1942, n.267; artt. 2233, 2234, 2697, 2729 c.c.)

 

Poiché, se avvenuto entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento, il pagamento del compenso del professionista commercialista per il riordino della contabilità del fallito determina alla massa dei creditori un danno che è in re ipsa, in quanto l’esborso effettuato dal debitore prima del fallimento, con la soddisfazione integrale del creditore, priva la massa del corrispondente importo destinato alla soddisfazione dei creditori e viola così la par condicio, l’onere di dimostrare l’assenza dell’interesse ad agire da parte del fallimento per la revocatoria del credito del professionista, privilegiato ai sensi dell’art.2751 bis n.2 c.c., per non esservi creditori ammessi al passivo con privilegio di rango superiore, incombe sul professionista convenuto.

 

La disposizione dell’art. 24, 2° comma, Cost., secondo cui il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, non può essere invocata dal professionista commercialista, incaricato dall’imprenditore del riordino della contabilità, al fine di resistere all’azione revocatoria del pagamento del compenso eseguito entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento promossa dal curatore, in quanto la norma costituzionale afferisce esclusivamente alla difesa in senso proprio e non può estendersi all’allestimento dei mezzi di prova utili alla difesa.

 

Nell’esperimento dell’azione promossa dal curatore del fallimento di una società appartenente ad un gruppo per la revocatoria del pagamento avvenuto entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento del compenso del professionista commercialista incaricato del riordino della contabilità generale di tutte le società riconducibili ad un unico dominus, la scientia decoctionis è dimostrabile per presunzioni gravi, precise e concordanti derivanti dalla stessa attività svolta dal commercialista, cosicché la prova di non aver partecipato, tra le altre, anche al riordino della contabilità della società fallita, costituisce un preciso onere che deve assolvere il commercialista convenuto.

 

3) - Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare – G.U. Dr. V. Vitalonesent. 26.01.2000 n. 1992 – Fall. Sarda Distribuzione S.r.l. (Avv. Carmela Esposito) c/ Maiorana Maggiorino S.r.l. (Avv. Nicola Ielba)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – SCIENTIA DECOCTIONIS – PROVA – PROTESTI - PROCEDURE ESECUTIVE – VALIDITA’ - ESCLUSIONE (art. 67, R.D. 16 marzo 1942 n.267; art. 2697 c.c.)

 

Ai fini della prova della scientia decoctionis, non sono idonei i protesti levati in epoca contemporanea o addirittura posteriore rispetto ai pagamenti in contestazione, né la pendenza di procedure esecutive in difetto di un regime di pubblicità delle stesse.

(Riferimenti: Cass. 28.05.97 n. 4731)

 

4) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – G. U. M. Manzi Sent. 22/12/99 n. 27770 – Fall. Alpi 85 s.p.a. (Avv. Massimo Pezzano) c/ S.d.F. V.E.M. dei F.lli Vicari

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – SCIENTIA DECOCTIONIS – PROVA – PRESUNZIONI – PROTESTI – ESECUZIONI – PERDITA DI BILANCIO – VALIDITÀ (art.67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 2697 e 2729 c.c.)

 

La prova della conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza dell’imprenditore al momento del pagamento (scientia decoctionis) può essere data anche mediante presunzioni che, riferendosi a circostanze gravi, precise e concordanti, consentano di accertare che il creditore, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere il dissesto economico dell’imprenditore poi fallito. A tal fine sono elementi idonei la presenza di protesti cambiari, di procedure esecutive, del comportamento processuale del creditore, delle perdite di esercizio risultanti dal bilancio dell’imprenditore.

 

5) - Tribunale Civile di Roma – Sez. Fallimentare –– Sent. 21/12/1999 n. 27610 – G. U. BaccariniFall. s.n.c. Modula (Avv. C. Acquaviva) c/ Avitabile R. (Avv. Barbara Di Lelio)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – SCIENTIA DECOCTIONIS – QUALITA’ DI IMPRENDITORE DEL VENDITORE – ONERE DELLA PROVA SUL CURATORE – SUSSISTENZA (artt 1 e 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 2697 c.c.).

 

Nell’azione revocatoria fallimentare la qualità di imprenditore o socio illimitatamente responsabile del venditore poi fallito non è presunto, ma deve essere provata dal curatore fallimentare alla stregua di una delle componenti necessarie del presupposto soggettivo della scientia decoctionis

(Riferimenti: Cass. 25/03/94 n. 2911 in Fall. 1994, 1013, Cass. 22/10/76 n. 3745 in G. Comm. 1977, II, 15 con nota di Maffei Alberti)

 

6) - Tribunale Civile di Roma – Sez. Fallimentare –Sent. 11/09/99 – G.U. Dr. BaccariniFall. SGCE Lavori S.r.l. (Avv. E. Aversano) c/ Ass.ni Generali S.p.A. (Avv. A. Millozza)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – AZIONE REVOCATORIA – PAGAMENTO DI PREMIO DI ASSICURAZIONE – REVOCABILITA’ – SUSSISTENZA (artt. 67 e 82 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

 

E’ revocabile il pagamento del premio assicurativo eseguito nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’assicurato qualora il curatore provi che l’assicuratore conosceva lo stato di insolvenza in cui versava il debitore.

(Riferimenti: CONTRA Trib. Roma 19 maggio 1979 in Il Fallimento 1980,372)

 

 

ART. 93

 

1) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 17/03/2000 n.8251/00 – Pres. G. BriascoRel. E. Norelli – Banca di Roma (Avv. Gennaro Uva) c/ Fall. Interfly S.r.l.

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO – CREDITO DELLA BANCA – PROVA – ESTRATTO AUTENTICO DEI LIBRI CONTABILI – NECESSITA’ (artt. 93 E 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 1823, 2697 e 2710 c.c.; art. 50 D. Lgs. 385/93)  

 

Ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare, il credito della banca deve essere provato alla stregua di ogni altro credito ed a tal fine non sono sufficienti né la lettera di apertura di conto corrente, che documenta soltanto la costituzione del rapporto, né l’estratto conto di cui all’art. 50 D. Lgs 385/93, rilevante ai soli fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, né il certificato notarile del saldo debitore in quanto non annuncia le operazioni bancarie registrate sui libri ma, essendo il creditore un imprenditore commerciale, è necessario l’estratto autentico dei libri contabili per il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2697 e 2710 c.c.

(Riferimenti: Trib. Roma 28/10/1996 FISCAMBI FACTORING S.P.A. c/ FALL. STUDIO EXPERT S.P.A.)

 

2) - Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare – Sent. 09.02.2000 n. 3845    Pres. G.BriascoRel. E. Norelli – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Avv. Pietro Frontoni) c/ Fall. Rotondi Rocco

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO – DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO – CREDITO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI – ESTRATTO DEI RUOLI CERTIFICATO CONFORME DALL’ESATTORE O DAL COLLETTORE – VALIDITA’ (artt. 93 e 95, R.D. 16 marzo 1942 n.267; art. 2718 c.c. – artt. 24 e 25 D.P.R. 29.09.73 n. 602 – art. 14 L. 04.01.68 n. 15 – art. 130 D.P.R. 15.05.63 n. 858)

 

Ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare del credito del concessionario per la riscossione dei tributi il solo documento ammissibile, in difetto dell’originale, è l’estratto certificato conforme ai ruoli del collettore, consegnatario dei ruoli medesimi, ovvero dall’esattore perché: a) – l’esattore è un depositario dei ruoli (art. 24 D.P.R. 29.09.1973 n. 602); b) – lo stesso deve ritenersi autorizzato al rilascio di copie, anche parziali, e riproduzioni per estratto dei ruoli, ai sensi dell’art. 14 L. 04.01.68 n. 15; c) – il collettore esercita le stesse funzioni pubbliche dell’esattore, di cui e coadiutore (art. 130 D.P.R. 15.05.1963 n. 858); d) – pertanto, alle copie parziali ed alle riproduzioni per estratto dei ruoli, autenticate dall’esattore o dal collettore, deve riconoscersi a norma dell’art. 2718 c.c. valore di prova del credito ai fini dell’ammissione di esso al passivo fallimentare ai sensi dell’art. 45 D.P.R. 29.09.73 n. 602.

(Riferimenti: Cass. 6.5.94 n. 4426)

 

3) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 18/01/2000 n. 778 – Pres. A. Grimaldi – Rel. R. Capozzi – Loris Coculo (avv. Roberto Cefaloni e Avv. Massimo Guadagno) c/ Fall. Edil 82 s.r.l. (Avv. Ugo Pansolli)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – DOMANDA TARDIVA – PER MAGGIORI IMPORTI RISPETTO ALLA DOMANDA TEMPESTIVA – INAMMISSIBILITÀ (artt. 93, 98 e 101 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

 

E’ inammissibile la domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare che abbia per oggetto il riconoscimento di maggiori importi fondati sullo stesso titolo in forza del quale è stata già chiesta in precedenza l’ammissione al passivo in sede di verifica e ciò sia nel caso in cui l’ammissione sia stata in precedenza ottenuta, sia nel caso in cui l’ammissione sia stata negata od ammessa con riserva divenendo così materia di opposizione allo stato passivo.

(Riferimenti: Cass. 3535/88; Cass. 3539/71)

 

4) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 11/12/99 n. 26438 – Pres. G. Briasco – Rel. E. Norelli - ELLEBI di Guzzetti Lucia (Avv. Anna Cascarano) c/ Fall. Ingrosso Mariotto s.r.l. n. 53911

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO – PROVA DEL CREDITO – COPIA DELLE FATTURE AUTENTICATE DA NOTAIO – ESCLUSIONE – COPIA DEL LIBRO GIORNALE AUTENTICATA DA NOTAIO – ESCLUSIONE – COPIA DEL LIBRO IVA AUTENTICATA DA NOTAIO – ESCLUSIONE – ESTRATTO NOTARILE DEL LIBRO GIORNALE DEL CREDITORE ISTANTE – VALIDITA’ (art. 93 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; artt. 2214, 2697, 2710 c.c.; art. 212 c.p.c.).

 

Ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare, non è sufficiente che il creditore produca copia autentica delle fatture insolute che, in quanto provenienti da lui stesso, possono fare solo prova a suo carico e mai a suo favore, né copia autentica del registro IVA che è scrittura fiscale non richiamata nei libri contabili di cui all’art. 2214 c.c. cui possa attribuirsi efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori ai sensi dell’art. 2710 c.c., ma è necessario l’estratto notarile del libro giornale quale unica alternativa legale alla produzione in giudizio del libro stesso in forma integrale originale ai sensi dell’art. 212 c.p.c.. 

 

ART. 94 L.F.

 

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 04/12/1999 n. 25719 – Pres. G. Briasco – Rel. T. MarvasiSambrini Bernardino (Avv. Luciano Arganelli) c/ Navarcantieri s.r.l. in L.C.A. (Avv. Prof. Filippo Satta)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – DOMANDA TARDIVA DI CREDITO – EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE – DAL DEPOSITO IN CANCELLERIA – ESCLUSIONE – DALLA NOTIFICAZIONE – SUSSISTENZA (artt 101 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 2943 c.c.).

 

Il deposito in cancelleria della domanda tardiva di credito non è idoneo all’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. essendo a tal fine necessaria un’attività ricettizia che si attiene solo con la notificazione agli organi che rappresentano la procedura concorsuale.

(Riferimenti: Cass. 28/01/1998 n. 823; Contra Cass. 11 settembre 1997n. 8990; Cass. 22 novembre 1990 n. 11269; Cass. 07/04/1983 n. 2449; Cass. 19 giugno 1981 n. 4014)

 

ART. 98

 

1) - Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 12/02/2000 n. 4208– Pres. G. Briasco Rel. M. Manzi – B.N.L. Credito Fondiario (Avv. Donato Bruno) c/ Fall. TARABU’ DINO

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – CONTUMACIA DEL FALLIMENTO – ASSENZA DI ALTRI CONTROINTERESSATI – VALUTAZIONE GIUDIZIALE IN PEIUS DEL CREDITO AMMESSO – ESCLUSIONE (ARTT. 98 e 100 R.D. 16 marzo 1942 n.267).

 

Poichè il giudizio di opposizione allo stato passivo ha carattere impugnatorio, non è ammissibile una valutazione giudiziale in peius del credito ammesso, sia con riferimento al privilegio riconosciuto .

(Riferimenti: Cass. 13/01/93 n. 343)

 

2) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 22/12/99 n.27775 – Pres. G. Briasco – Rel. V. Vitalone – BRONZETTI ROSANNA (Avv.ti Daniela Bellasai e Stefano Schiavone) c/ Fall. Gara Armando Industriale s.r.l. (Avv. Luca Gratteri)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELL’OPPONENTE – TARDIVITA’ DELLA COSTITUZIONE - IMPROCEDIBILITA’ (art. 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

 

E’ improcedibile l’opposizione avverso l’esclusione dallo stato passivo fallimentare qualora l’opponente non si costituisca mediante iscrizione a ruolo almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice Delegato per la comparizione dei creditori essendo del tutto inutile che la costituzione sia avvenuta lo stesso giorno in cui era prevista detta udienza per la natura perentoria del termine previsto dall’art. 98, 3° comma, L.F. 

 

ART. 101

 

Trib. Civile di Roma – Sez.Fallimentare – Sent. 03/12/1999 – Pres. Grimaldi – Rel. Manzi – Garbali-Rep S.p.A. (Avv. A. Grieco) c/ Fall. Costruzioni Civili Stradali e Speciali S.p.A. (Avv. M. Ozzola)

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – DOMANDA TARDIVA DI AMMISSIONE AL PASSIVO – DOMANDA RICONVENZIONALE DI NATURA REVOCATORIA – AMMISSIBILITA’ (art. 67 e 101 R.D. 16 marzo 1942 N. 267; art. 36 c.p.c.)

 

Una volta apertasi la fase contenziosa del giudizio relativo ad una domanda tardiva di ammissione al passivo a seguito di parere negativo all’ammissione espresso dal curatore, è ammissibile, se debitamente autorizzata dal giudice delegato, la domanda riconvenzionale spiegata dal curatore stesso avente natura revocatoria di quelle partite contabili dei rapporti reciproci tra le parti compensando le quali era emerso l’apparente credito di cui era stata chiesta l’ammissione al passivo fallimentare.

(Riferimenti: Cass. 03/01/1962 n.8; Trib. Foggia 09/02/1982 in Dir. Fall. 1983, II, 277)

 

ART. 119

 

1) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 18/01/2000 n. 873 – Pres. A. Grimaldi – Rel. E. Norelli – Cassa di Risparmio di Rieti (Avv. Giovanni Vespasiani) c/ Fall. Mancini Lavori s.r.l.

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – DECRETO DI CHIUSURA – PENDENZA DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – AMMISSIBILITÀ (artt. 98, 118 e 119 R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

 

Qualora tutti i crediti ammessi al passivo fallimentare risultino estinti, il fallimento deve essere dichiarato chiuso ai sensi dell’art. 118, n. 2, L.F. a nulla rilevando che alcuni creditori abbiano pendenti opposizioni allo stato passivo e spettando a questi ultimi l’onere di proporre opposizione avverso il decreto di chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 119 L. F. 

 

ART. 2043 c.c.

 

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 28/03/2000– G.U. CapozziFall. TECNOCONSULT s.r.l. (Prof. Avv. I. Scalera) c/ Cassa di Risparmio di Firenze (Avv. P. Guerra)

 

RAPPORTI BANCARI IN GENERE – CONCESSIONE ECCESSIVA DI CREDITO DA PARTE DEL BANCHIERE – FALLIMENTO DEL CLIENTE – DANNO DI INSINUAZIONE NEL PASSIVO DEL CREDITO DEL BANCHIERE – RESPONSABILITÀ’ EXTRACONTRATTUALE – ESCLUSIONE (ART. 1842 e 2043 c.c.).

 

Non sussiste la responsabilità extracontrattuale o aquiliana per culpa in omittendo nei necessari controlli verso la massa dei creditori del banchiere che chieda l’ammissione al passivo del proprio credito verso il cliente poi fallito quando detto credito risulti eccessivo in relazione alla solvibilità del cliente sia per l’infedeltà di un dirigente della banca sia per l’artificiosa simulazione di floride contraddizioni economiche da parte del cliente.

(Riferimenti: Cass. 13/01/93 n. 343)

 

ART. 2751 bis n. 2 c.c.

 

1) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 18/02/00 n. 4857 – Pres. G. Briasco Rel. V. Vitalone – Giuseppe Re (Avv. Daniele Ciuti) c/ Fall. C.T.L. – Compagnia Tempo Libero s.p.a

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEL PASSIVO – CREDITO PRIVILEGIATO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI – CALCOLO DEL BIENNIO – A RITROSO DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – ESCLUSIONE – ULTIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ – VALIDITÀ (art. 93 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 2751 bis n. 2 c.c.)

 

Il privilegio che l’art. 2751 bis n. 2 c.c. riconosce ai crediti per prestazioni professionali, non riguarda l’attività svolta dal prestatore nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, ma i corrispettivi maturati dal prestatore negli ultimi due anni di attività.

(Riferimenti: CONFORME Sent. Trib. Roma 23/11/99 n. 27768).

 

2) - Trib. di Roma – Sez. Fallimentare – Sent. 18/01/2000 n. 889 – Pres. G. Briasco Rel. M. Manzi – Claudio Andreozzi (Avv. Claudio Andreozzi) c/ Fall. Centro Studi Foscolo

 

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – VERIFICA DEI CREDITI – CREDITO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI – CREDITO DELL’AVVOCATO ANTISTATARIO – VERSO CONTROPARTE FALLITA – PRIVILEGIO – ESCLUSIONE (artt. 93 e 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; art. 2751 bis n. 2 c.c.; art. 93 c.p.c.)

 

Il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. riguarda esclusivamente il credito dell’avvocato verso il proprio cliente e non può essere esteso al caso in cui l’avvocato, in forza della pronuncia di antistatarietà contenuta nella sentenza, invochi il riconoscimento del proprio credito in sede di verifica del passivo del fallimento della controparte soccombente.

 

Art. 140 c.p.c.

 

1) - Trib. di Roma – Sent. 19/11/99 n. 22915 – Pres. A. Grimaldi – Rel. A. Giordano – Il Mago del Gelato (Avv. Balestra Anna Maria) c/ Il Mago del Gelato Fallimento

 

NOTIFICAZIONE – ATTI CIVILI – A DESTINATARIO TEMPORANEAMENTE ASSENTE – ACQUISIZIONE DELL’AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA EX ART. 140 c.p.c. – NECESSITA’ – ESCLUSIONE (art. 140 c.p.c.)

 

La notificazione degli atti a persona temporaneamente assente prevista dall’art. 140 c.p.c. si perfeziona con la spedizione della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario dà notizia all’interessato del deposito di copia dell’atto nella casa comunale e dell’affissione di avviso del deposito sulla porta dell’abitazione senza necessità di acquisizione dell’avviso di ricevimento.