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PRELAZIONE EREDITARIA E FALLIMENTO

 
 

Ho ereditato, in comunione con mio fratello, la casa di abitazione di nostro padre, deceduto senza testamento e che costituisce l’unico attivo dell’eredità. Purtroppo l’attività imprenditoriale di mio fratello non è andata bene ed è stato dichiarato fallito. Il curatore ha acquisito all’attivo fallimentare la quota di comproprietà dell’appartamento e l’ha messa all’asta senza darmene nessuna comunicazione. Avendo intenzione di acquistare questa quota, ma non avendo ancora abbastanza soldi, Le domando come comportarmi: mi conviene restare fuori dall’asta ed impugnare il decreto di aggiudicazione perché è violato il mio diritto alla prelazione ereditaria, con ciò ottenendo il tempo per raccogliere il denaro necessario a partecipare all’asta ?(G.B. Palestrina –RM) Il quesito ripropone uno degli aspetti fondamentali dell’intero sistema fallimentare italiano: la compatibilità delle norme civili nell’ambito di una procedura concorsuale caratterizzata da una forte impronta pubblicistica. La domanda parte, infatti, dal presupposto che la prelazione ereditaria si applichi anche nell’ambito del fallimento, dando per scontato che il curatore fallimentare sia incorso in una omissione, non applicandola, così da aprire la strada ad un’impugnazione che valga a conquistare, quanto meno, il tempo necessario ad operazione economiche utili ad acquisire la liquidità che serve a partecipare all’asta. Si tratta, tuttavia, di un presupposto tutto da verificare. La prelazione ereditaria è prevista dall’art. 732 del codice civile (c.c.) e consiste nel dovere del coerede che vuole alienare a un estraneo la sua quota, o parte di essa, di notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi i quali hanno, appunto, la prelazione nell’acquisto da esercitare entro due mesi dall’avviso. La mancanza dell’avviso permette agli eredi di riscattare la quota dall’acquirente, e da ogni successivo acquirente, finché dura la comunione ereditaria. In caso di più eredi, la prelazione spetta in proporzione alle quote possedute. Lo scopo della norma è, evidentemente, quello di evitare l’ingresso di persone estranee tra i consanguinei facenti capo ad un comune stipite. Il termine “estraneo” si riferisce, appunto, a tutti coloro che non rientrano nella comunione ereditaria e potrebbe, quindi, riferirsi anche ad un parente dei coeredi. Inoltre la prelazione deve avere ad oggetto una quota ereditaria o parte di essa, non già singoli beni ereditari o la quota sugli stessi, dato che, per questi beni, l’alienazione sarebbe subordinata alla previa attribuzione all’erede del bene stesso in sede di divisione senza dare luogo, pertanto, ad alcun subingresso dell’acquirente in una comunione ereditaria. Infine, con il termine “alienazione”, si intende la cessione della quota a titolo oneroso, cioè verso un corrispettivo costituito da un prezzo ovvero da altra concreta utilità per il coerede che cede la propria quota. Senza addentrarsi oltre, in questa sede, nell’analisi dell’istituto, deve subito dirsi che la prelazione ereditaria troverebbe applicazione nel caso indicato dalla cortese lettrice perché, nella sua lettera, ha specificato che l’abitazione del padre costituiva l’unico attivo dell’eredità. Tuttavia mancano altri elementi per poter affermare l’applicazione della prelazione al caso descritto.Infatti l’art. 732 c.c. si applica quando il coerede “vuole” alienare la propria quota, mentre, in caso di fallimento, ovvero di esecuzione immobiliare individuale, manca la volontà della vendita da parte del coerede: il coerede debitore subisce l’espropriazione che avviene a prescindere dalla sua volontà. Si tratta, insomma, di una vendita coattiva non riconducibile alla libera determinazione del coerede. Nelle aste giudiziarie, quindi, la prelazione ereditaria, come pure altre forme di prelazione (quella urbana o quella agraria), non trovano applicazione. Pertanto le strategie della gentile interlocutrice dovranno modificarsi radicalmente se intende acquisire la quota di comproprietà sulla casa che il curatore del fallimento del fratello intende subastare.

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