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Quesito: se volessi comprare una casa, ma mio padre ha una procedura fallimentare aperta da anni, correrei dei rischi quale futuro erede?

 
 

Risale alla notte dei tempi la questione concernente il ricadere sui figli delle colpe dei padri, ma già il diritto più antico ha fissato i meccanismi per mantenere separati i due patrimoni: quello del figlio e quello del genitore che passa a miglior vita. Il meccanismo per ottenere questa separazione, però, richiede il rigoroso rispetto di uno speciale procedimento che il codice civile disciplina a partire dall’art. 484. Per ottenere la separazione del proprio patrimonio, infatti, l’erede deve formalmente dichiarare di accettare l’eredità con il beneficio d’inventario ed attenersi scrupolosamente alle regole che la legge prevede perché non solo questa forma di accettazione venga inizialmente dichiarata, ma anche successivamente mantenuta.

Prima di accennare alle regole che presiedono all’istituto dell’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario, appare utile spendere alcune considerazioni sulle correlazioni tra il fallimento e l’eredità.
L’art. 12 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta Legge Fallimentare – L.F.), stabilisce che: “1. Se l’imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato l’eredità con beneficio di inventario. / 2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato. / 3. Nel caso previsto dall’art. 528  del codice civile, la procedura segue in confronto del curatore dell’eredità giacente e nel caso previsto dall’art. 641  del codice civile nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’art. 642  dello stesso codice.”.
Si tratta di una norma molto chiara, di carattere puramente organizzativo nell’ambito del processo fallimentare per raggiungere lo scopo della prosecuzione del fallimento nei confronti di un sostituto monocratico, rappresentante del fallito defunto. La giurisprudenza esclude che tale rappresentante possa essere indicato, dagli eredi, in un soggetto estraneo al loro ambito, restando invece tale facoltà riservata alla scelta del giudice delegato (Trib. Roma 03.05.1996 in Giur. Merito 1996, I, 645).
La norma è chiarissima anche nell’affermare che il fallimento prosegue nei confronti degli eredi che abbiano accettato l’eredità, anche se l’abbiano accettata con beneficio d’inventario. Gli eredi, tuttavia, non subentreranno al posto del fallito quali responsabili di eventuali reati fallimentari, perché, come è noto, la responsabilità penale è personale e non si trasmette a nessun altro (art. 27 della Costituzione).
I modi di accettazione dell’eredità previsti dal vigente codice civile, sono due: pura e semplice o con beneficio di inventario (art. 470 c.c.).
A sua volta, l’accettazione pura e semplice può essere di due tipi: espressa (art. 475 c.c.) o tacita (art. 476 c.c.). E’ espressa l’accettazione dell’eredità che risulti da atto pubblico o scrittura privata, oppure taluno, in questi documenti, vi abbia assunto la qualifica di erede. In breve, se in una lettera qualsiasi, un chiamato all’eredità si qualifica “erede” del de cuius, si è in presenza di un’accettazione espressa dell’eredità. E’ tacita, invece, l’accettazione dell’eredità che risulti dal compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare l’eredità e che non si avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede. In breve, colui che vende, dona o cede beni compresi nell’eredità, pone in essere atti che presuppongono la sua accettazione pura e semplice.
Non esiste l’accettazione tacita dell’eredità con beneficio d’inventario. Quest’ultima presuppone sempre una dichiarazione prestata in forma solenne.
L’accettazione dell’eredità pura e semplice, sia tacita che espressa, non si può fare parzialmente: l’eredità si accetta nella sua completezza. Quindi, con l’accettazione pura e semplice, passano all’erede sia l’attivo che il passivo ereditario ed è per questo che il tema qui affrontato è così delicato. Esiste, infatti, un sottilissimo crinale sul quale il chiamato all’eredità cammina e sono sufficienti semplici comportamenti per determinare l’accettazione tacita di essa, che, essendo sempre pura e semplice, comporta la conseguenza di mischiare il patrimonio del defunto (magari pesantemente indebitato, se non addirittura gravato dal fallimento), con quello del chiamato all’eredità (magari florido e capace di far fronte a tutti i debiti del de cuius). Di qui l’interesse dei creditori del trapassato (o del curatore, nel caso di fallimento del de cuius) ad individuare, nel chiamato all’eredità, uno o più comportamenti che valgano a farlo cadere nell’accettazione tacita dell’eredità, permettendo, così, di aggredire il suo patrimonio per soddisfare i debiti del de cuius.
Si deve aggiungere che la marcia del chiamato all’eredità sul sottile crinale dell’accettazione tacita, può anche essere molto lungo e, in caso di inerzia, potrebbe anche premiare il creditore paziente: infatti, il diritto ad accettare l’eredità, si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.). Il creditore impaziente, tuttavia, come qualunque altro interessato, può anticipatamente chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato debba dichiarare se accetta o rinunzia all’eredità.
Il chiamato all’eredità che nutra perplessità sull’ampiezza del passivo di un’eredità, è sempre bene che l’accetti con beneficio di inventario. In caso di rinunzia, infatti, la sua posizione passa ai suoi eredi (generalmente ai suoi figli) e, quindi, il problema, in tal modo, si ripropone per la prole.
Il rito dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è previsto a partire dall’art. 484 c.c.. Si inizia con una dichiarazione ricevuta da un  notaio, o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che viene inserita nel registro delle successioni del medesimo tribunale nonché trascritta, entro un mese, nei pubblici registri immobiliari (purtroppo tale termine non viene mai rispettato dalla burocrazia). Detta dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario redatto nelle forme previste dal codice di procedura civile e, quindi, con l’assistenza del cancelliere o di un notaio designato dal tribunale.
Una serie di regole stabilisce quando, colui che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario, decade da tale beneficio e viene quindi considerato erede puro e semplice. Ricorre più frequentemente tale ipotesi: quando il chiamato, che è a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, non completi l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione (art. 485 c.c. – è prevista la possibilità di una proroga non superiore a tre mesi concessa dall’autorità giudiziaria); quando aliena, dà in pegno o ipoteca i beni compresi nell’eredità, ovvero transige relativamente a questi beni senza autorizzazione giudiziaria (art. 493 c.c.); quando omette, in mala fede, di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, ovvero vi immette passività inesistenti (art. 494 c.c.).
L’effetto dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è, a termini dell’art. 490 c.c., quello di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.
L’inventario prevederà sia la descrizione dell’attivo (beni, diritti di credito, etc.), sia la descrizione del passivo (elenco dei creditori) con l’indicazione dei vari diritti di prelazione. Detto inventario verrà depositato presso il registro delle successioni tenuto dal tribunale e, se nessuno farà opposizione, si procederà alla liquidazione dell’attivo ereditario, facendosi autorizzare dall’autorità giudiziaria le alienazioni necessarie al soddisfacimento dei creditori (art. 499 c.c.).
Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti avranno soltanto diritto di regresso contro i legatari nei limiti del valore dei legati, ma tale diritto si prescriverà in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento avvenuto con la liquidazione dell’asse ereditario (art. 495 c.c.).

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