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MA QUANDO ARRIVA IL DECRETO DI TRASFERIMENTO?

 
 

Quesito: avendo acquistato un immobile all’asta fallimentare, mi è stato dato il possesso materiale dell’appartamento, ma sto aspettando da mesi il decreto di trasferimento. Quanto tempo occorre, mediamente, per l’emissione del decreto di trasferimento?

 

Non esiste un tempo medio entro il quale l’autorità giudiziaria debba emettere il decreto di trasferimento. Il legislatore si è preoccupato di fissare il termine iniziale quando, all’art. 586 cod. proc. civ., ha stabilito che il decreto di trasferimento deve seguire il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario, ma non ha fissato il termine entro il quale, una volta che il prezzo sia stato versato, egli debba emettere il provvedimento di trasferimento della proprietà. Pertanto, nella prassi, è andata maturando l’abitudine di dare all’aggiudicatario il possesso materiale dell’immobile subastato in occasione del versamento del prezzo, affinché il giudice abbia agio di emettere il decreto di trasferimento compatibilmente con tutti gli altri incarichi dai quali è oberato. Statisticamente, però, può dirsi che i termini di emissione del decreto di trasferimento sono assai più ridotti nelle procedure fallimentari, in cui alla predisposizione del testo del decreto di trasferimento provvede il curatore, che non nelle esecuzioni individuali, in cui a tale ausilio provvede il cancelliere, a sua volta assillato, come il giudice, da mille incombenze. Se, nel caso di procedura concorsuale, i tempi di attesa possono essere concordati con il curatore fallimentare e, di massima, non superano il mese dal versamento del prezzo, nelle procedure individuali, generalmente, si può attendere anche otto mesi o più. Tali disfunzioni costituiscono un altro dei nodi che allontanano il grande pubblico dalle aste giudiziarie e, certo, gettano ulteriori ombre sugli aspetti burocratici dell’amministrazione giudiziaria anche perché, stando alla lettera della legge, non è che al versamento del prezzo debba necessariamente e sempre seguire l’emissione del decreto di trasferimento. Lo stesso art. 586 c.p.c., infatti, prevede che, una volta avvenuto il versamento del prezzo, il giudice possa nondimeno sospendere la vendita quando ritenga che il prezzo offerto non sia quello giusto, cosicché tale facoltà, unita ai tempi lunghi di emissione del decreto di trasferimento, lascia sempre un margine di insicurezza nell’aggiudicatario per fronteggiare la quale occorrono i nervi saldi che solo gli astisti di professione acquisiscono con il tempo. Peraltro, la facoltà del giudice di sospendere la vendita, nonostante il versamento del prezzo, rende l’attribuzione del possesso materiale dell’immobile, durante il tempo necessario all’emanazione del decreto di trasferimento, una prassi opaca, certamente ai margini della trasparenza che dovrebbe caratterizzare l’azione giudiziaria e tanto più esecrabile, quanto lunghi sono i tempi della sua applicazione. Ma tant’è e non si vede come l’attuale struttura giudiziaria possa porvi rimedio, anche se alcuni tribunali (quello di Monza, per esempio), hanno dimostrato che questa dubbia prassi la si può modificare con una migliore organizzazione dell’ufficio addetto alle aste.

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