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Nuova formazione forense: gli avvocati tornano a scuola

 
 

Il Consiglio Nazionale Forense ha appena pubblicato, sul proprio sito, il regolamento [1] che prevede le nuove modalità per la formazione continua per gli avvocati.

 

Se i legali non vorranno rischiare le sanzioni disciplinari dovranno conseguire 60 crediti in 3 anni. Viene, poi, introdotto un Attestato. Ci saranno inoltre sanzioni disciplinari più severe per chi non adempie all’obbligo formativo. Questi sono gli elementi più importanti del regolamento.

 

Il nuovo regolamento della formazione continua entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015. in attuazione dell’art. 11 l. n. 247/2012 (ordinamento forense).

 

Formazione e aggiornamento: sono queste le due fondamentali modalità che l’avvocato, in libertà, potrà seguire per adempiere all’obbligo – deontologico e ora anche legislativo – della formazione continua”.

 

Inoltre, sottolinea il comunicato del CNF, “le nuove modalità sono ispirate all’obiettivo di promuovere l’adempimento di tale obbligo da parte degli avvocati nella maniera più proficua e utile per le specifiche necessità di ciascuno e per assicurare, tramite il principio di competenza, la migliore tutela ai diritti dei cittadini.

 

Le varie scadenze

Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo sarà di 3 anni, in cui i professionisti dovranno accumulare 60 crediti formativi (almeno 15 all’anno), di cui 9 da dedicare a ordinamento, previdenza o deontologia forense.

 

Sarà possibile anche la formazione a distanza, per esempio con piattaforme online, ma solo fino al 40% dei crediti del triennio. Il tempo inizierà a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco dei tirocinanti con patrocinio.

 

Quanto all’esonero dalla formazione sarà possibile per alcuni casi di impedimento, tassativamente indicati dal regolamento, fino a quando questi sussisteranno.

 

Il nuovo “diploma”

Viene introdotto anche l’Attestato di formazione continua, che verrà rilasciato dal Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’iscritto, il quale dovrà provare l’adempimento dell’obbligo formativo, e previa verifica dell’effettività dell’adempimento.

 

Con questo Attestato in mano, si avrà un titolo per l’iscrizione (o il suo mantenimento) negli elenchi previsti da norme specifiche, da convenzioni, o dai Consigli dell’Ordine su richiesta degli Enti pubblici, per accettare la candidatura in merito alla nomina di incarichi o di commissario d’esame e, infine, per ammettere dei tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

 

Chi non studia viene bocciato

Il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituirà un illecito disciplinare. Che, dall’anno prossimo, saranno seriamente sanzionati.

 

Programmazione

Viene regolamentata la procedura di accreditamento degli eventi formativi, organizzabili da enti pubblici e privati, da parte del CNF e dei Consigli dell’Ordine, i quali a loro volta avranno un compito: entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno rendere noto il piano dell’offerta formativa.

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