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VITA PRATICA DEL CURATORE – GENNAIO/MARZO 99 – PAG. 68

 
 

 


Ma è vero che il curatore non può stare personalmente in giudizio nel processo tributario?
di Lodovico Zocca

La materia dell’assistenza tecnica nel processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie ha subito una radicale trasformazione a partire dal 1.4.1996, data dalla quale ha avuto efficacia il D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 che, all’art. 12, stabilisce l’obbligatorietà per tutti i contribuenti di essere assistiti in giudizio da un difensore abilitato.Tale norma individua altresì i casi di esonero, nonché quali siano i soggetti che possiedono i requisiti per svolgere la funzione di difensore: soggetti che sono stati individuati, al 2° comma di detto articolo, negli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, se iscritti nei relativi albi; ed inoltre nei consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori agronomi, agrotecnici e periti agrari, sempre qualora iscritti nei relativi albi professionali, limitatamente a specifiche materie di loro competenza, espressamente indicate. Sono inoltre abilitati altri soggetti, che – in considerazione della propria particolare preparazione – il legislatore ha ritenuto in grado di difendere i contribuenti. Ora, poiché il 6° comma dell’articolo sopra citato dispone che possono stare in giudizio personalmente, e cioè senza assistente tecnico, i soggetti che possiedono i requisiti per svolgere la funzione di difensore, si è posta la questione se il curatore, in possesso degli stessi requisiti, possa stare in giudizio senza richiedere la nomina di un difensore abilitato.
Nulla di specifico la norma detta per le procedure fallimentari, nelle quali, seppure il curatore sia normalmente in possesso dei requisiti di cui sopra, sembrerebbe trovare un netto ostacolo a svolgere l’assistenza tecnica nei giudizi tributari che investono il soggetto fallito nel dettato dell’art. 31, 3° comma, R.D. 16 marzo 1947, n. 267, il quale, trattando dei poteri del curatore fallimentare, dispone che lo stesso non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento. Così il Ministero delle Finanze, con Risoluzione n. 483/E del 23 maggio 1996 (Dip. Entrate – Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso), in considerazione del combinato disposto del già citato art. 31 e dell’art. 25 L.F., che al 1° comma n. 6 prevede espressamente, tra i poteri del giudice delegato, la nomina degli avvocati  e dei procuratori, ha affermato che “stante il chiaro disposto normativo sopracitato, si ritiene che anche nel giudizio tributario, il curatore fallimentare non possa assumere la veste di difensore tecnico; e ciò non soltanto nell’ipotesi in cui il suddetto curatore sia un avvocato o un procuratore, ma altresì nelle ulteriori ipotesi di appartenenza dello stesso ad altre categorie di soggetti abilitati all’assistenza tecnica ai sensi del predetto articolo 12”.
Il divisamento ministeriale ha tuttavia subito una parziale modificazione con la Circolare n. 291/E/II-3-5011 del 18.12.1996 (Min. Finanze, Dip. Entrate – Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso): con tale pronuncia è infatti stato ribadito quanto appena esposto, ma è stata anche fornita una diversa interpretazione relativamente alle controversie tributarie concernenti il soggetto fallito, già pendenti alla data del 1.4.1996 dinanzi alle preesistenti Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Per tali controversie, invero assai numerose, il Ministero ha affermato che “il fallito può stare in giudizio tramite il curatore fallimentare, in veste però solo di suo rappresentante legale. Pertanto, relativamente a tali liti, qualora non sia stata disposta l’assistenza tecnica con provvedimento del giudice tributario, il curatore fallimentare potrà, per conto del fallito, svolgere tutte le attività processuali connesse al giudizio (es. produzione di documenti, presentazione di istanza di trattazione in pubblica udienza, discussione orale della controversia).” 
Il principio appare della massima importanza, tenuto conto che, anteriormente all’entrata in vigore delle norme sul “nuovo processo tributario”, era assai frequente che il giudice delegato autorizzasse il curatore a proporre personalmente il ricorso tributario. Le argomentazioni a sostegno di quanto sopra si fondano sul seguente ragionamento:
 secondo la disciplina transitoria recata dall’art. 79, 2° comma, del D. Lgs. n. 546/1992, per le predette controversie la nomina di un difensore abilitato da parte del ricorrente non è obbligatoria, bensì può essere discrezionalmente disposta dal presidente della sezione o dal collegio sulla base di valutazioni di opportunità;
 ai sensi dell’art. 43 L.F. è stata riconosciuta la legitimatio ad processum del curatore fallimentare nelle controversie relative a rapporti giuridici del fallito, previa, tuttavia, l’autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dal giudice delegato ai sensi dell’art. 31, 2° comma, L.F.. Fin qui il pensiero ministeriale, dal quale tuttavia si differenzia parte della (peraltro scarsa) giurisprudenza rivenuta, di cui si darà conto nelle righe seguenti. 
In conformità all’interpretazione del Ministro delle Finanze si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Salerno, Sez. XVIII, con sentenza in data 9.9.1997, n. 260, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato da un curatore fallimentare, argomentando anch’essa in base all’interpretazione degli artt. 12 D.Lgs. 546/1992 e 31 L.F.. Inoltre la Commissione ha escluso l’invocabilità del 6° comma  di detto articolo 12, che consente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al 2° comma di stare in giudizio senza assistenza, in quanto “la specialità e la forza della normativa fallimentare prevalgono, comunque, su di ogni altra disposizione”.
Nel caso di specie, va precisato che non ricorreva l’eccezione di cui al 5° comma dell’art. 12 in questione (che consente la possibilità per il contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica, nel caso di controversie di valore inferiore a lire 5 milioni o contro i ruoli emessi dal Centro di Servizio, con la speciale procedura prevista dall’art. 10 del D.P.R. 28.11.1980, n. 787). Inoltre il giudice fallimentare si era limitato ad autorizzare la proposizione del ricorso, senza conferire espressamente il mandato al curatore, sottintendendo – ad avviso della Commissione – il rispetto delle norme procedurali applicabili.
In senso diametralmente opposto ha invece deciso la Commissione tributaria provinciale di Imperia, Sez. V, con sentenza in data 20.6.1997, n. 232, che ha invece respinto la richiesta di inammissibilità del ricorso non sottoscritto da difensore tecnico abilitato, formulata dall’Ufficio impositore in sede di controdeduzioni, in quanto “destituita di giuridico fondamento”.
Le motivazioni della sentenza in questione si basano su tre argomenti:
 il 6° comma dell’art. 12 D. Lgs. 546/1992 non può essere interpretato nel senso che il ragioniere commercialista (come nel caso di specie) sia in possesso dei requisiti per stare in giudizio di persona, se ricorre in proprio, ma improvvisamente li perda se ricorre nella sua veste di curatore fallimentare, all’uopo autorizzato dal giudice delegato: una simile discriminazione non si rinviene nella norma e quindi non può essere introdotta dall’interprete;
 la sottoscrizione del ricorso da parte del curatore fallimentare che appartenga ad una delle categorie professionali elencate nell’art. 12 sopra richiamato, anche se irregolare ai sensi della legge fallimentare (per violazione del 3° comma dell’art. 31 L.F.), non integra alcuna ipotesi di nullità per la legge processuale tributaria. Infatti, a norma dell’art. 156 cod. proc. civ., la nullità di un atto processuale per inosservanza di forme può essere dichiarata soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, fra i quali non si rinviene l’ipotesi di sottoscrizione del ricorso da parte del curatore, che oltretutto possiede anche i requisiti del difensore;
 la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore tecnico non è mai richiesta a pena di inammissibilità, come emerge da un esame comparato degli artt. 12 e 18 del D. Lgs. 546/1992. Quest’ultimo, infatti, al 3° comma contiene un inciso (“salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente”) che, correlato con la frase che segue (“nel qual caso vale quanto disposto dall’art. 12, 5° comma”), può voler significare soltanto che se il ricorso è sottoscritto personalmente dalla parte, il Presidente può assegnare alla parte stessa un termine entro cui munirsi di difensore. Inoltre, il 3° comma dell’art. 12 stabilisce che “ai difensori di cui al 2° comma deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo…; all’udienza pubblica l’incarico può essere conferito verbalmente e se ne dà atto a verbale”. Poiché il legislatore non ha ristretto l’applicabilità di questa norma alle sole controversie di valore inferiore a lire 5 milioni, si tratterebbe di una norma inutile ed inapplicabile, se fosse vero che il ricorso debba essere necessariamente sottoscritto da un difensore tecnico quando il valore della controversia superi detto importo. E’ infatti logico porsi il seguente quesito: quando mai sarebbe consentito alla parte conferire l’incarico con un atto del processo diverso dal ricorso introduttivo o, addirittura, all’udienza?
Seppure con argomentazioni assai diverse, va segnalata la conforme ordinanza emessa dal giudice delegato Dott. Zanichelli del Tribunale di Parma in data 18.9.1996 che, respingendo l’istanza con cui il curatore del fallimento P. Srl aveva richiesto la nomina di un difensore per l’assistenza tecnica avanti il giudice tributario, ha disposto che il curatore stesse in giudizio personalmente.  Qui il giudice parte, così come la Commissione tributaria nella sentenza precedentemente esaminata, dall’esclusione di un’interpretazione restrittiva dell’art. 12, 6° comma , del D. Lgs. 546/1992, limitata cioè al solo caso in cui il soggetto in possesso dei prescritti requisiti agisca in quanto interessato personalmente alla controversia, dovendosi invece applicare il principio generale sancito dall’art. 1, 2° comma del suddetto decreto, secondo cui “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.
Ne consegue che soccorre, nel caso di specie (in via diretta o comunque in via di analogia), il disposto dell’art. 86 c.p.c. che consente, secondo la giurisprudenza, al professionista legale di “assumere personalmente il patrocinio tanto se agisca o sia convenuto nel giudizio in proprio, quanto se sia costituito in nome altrui, in forza di rappresentanza organica o quale procuratore generale ad negotia” (Cass. 16.10.1956, n. 3647 e, per il caso analogo di amministratore di condominio, Cass., Sez. II, 5.6.1992).
Pertanto, anche secondo l’ordinanza in esame, il curatore – che ha certamente la rappresentanza della procedura – rientra nella previsione dell’art. 86 cod. proc. civ., e può quindi stare in giudizio personalmente nel processo tributario, essendo in possesso dei requisiti per l’abilitazione all’assistenza tecnica.
Seppure notevoli risultino gli sforzi esegetici sia della Commissione tributaria provinciale di Imperia che del Giudice Delegato di Parma, la questione lascia adito a non poche perplessità. 
Non tanto per le controversie già pendenti all’1.4.1996, per le quali la norma transitoria di cui all’art. 79 del D. Lgs. 546/1992 non sembra destare problemi applicativi, quanto per i giudizi da intraprendere successivamente alla predetta data, per i quali il netto e contrario pensiero ministeriale comporterà, fino al momento in cui interverrà una auspicabile interpretazione definitiva in ordine alla questione, una costante richiesta di inammissibilità dei ricorsi da parte degli Uffici.
 

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